MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 1989 

  Autorizzazione,   per   l'anno   1989,   agli  ispettori  tributari
appartenenti  al  servizio  centrale  degli  ispettori  tributari  ad
accedere   presso   le  aziende  ed  istituti  di  credito  e  presso
l'amministrazione postale.
(GU n.16 del 20-1-1989)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  33  e  35  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del  Presidente
della   Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come  modificati  o
sostituiti dagli articoli 2, 3 e 6 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;
  Visto l'art. 11, comma quinto, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Ritenuta  l'opportunita'  che  agli ispettori tributari nominati ai
sensi  dell'art.  9  della  legge  24  aprile  1980,  n.   146,   sia
riconosciuto  il  potere  di accesso presso le aziende ed istituti di
credito e presso l'amministrazione postale;
  Considerata  la necessita' di emanare il decreto previsto nell'art.
33, ultimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600;
                               Decreta:
  Gli  ispettori  tributari  nominati  ai  sensi  degli  articoli 9 e
seguenti  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146,  sono  abilitati,
nell'anno  1989, ad accedere presso le aziende ed istituti di credito
e presso l'amministrazione postale nei casi  previsti  dall'art.  35,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  15  luglio  1982,  n.  463 e dall'art. 51- bis del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
introdotto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1982, n. 463, allo scopo di compiere  le  rilevazioni  dirette
previste   dall'art.  33,  secondo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600  del  1973,  come  modificato  dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15 luglio 1982, n. 463 e
dall'art.  52,  ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  633  del  1972,  modificato  dal ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 463 del 1982.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 9 gennaio 1989
                                                 Il Ministro: COLOMBO