Importazione di concimi minerali o chimici azotati (Nomenclatura combinata del sistema armonizzato - N.C.D.S.A. - 31.02 esclusa 3102.5010 - nitrato di sodio naturale); di concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg (N.C.D.S.A. 3105) originari della Jugoslavia. Quota di autolimitazione per l'anno 1989.(GU n.17 del 21-1-1989)
Vigente al: 21-1-1989
Si fa seguito alle circolari n. 2/88 prot. I/108210 del 23 gennaio 1988 e n. 41/88 prot. I/110963 del 9 settembre 1988 relative all'importazione della merce indicata in oggetto, per dettare le norme di gestione della quota relativa all'anno 1989, che e' stata fissata in tonn. 40.000. Gli operatori interessati dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, il modulo della dichiarazione d'importazione - reperibile presso le camere di commercio, industria ed artigianato - entro un mese dalla data di pubblicazione della presente circolare. Non saranno prese in considerazione domande presentate prima o dopo i periodi indicati. Il modulo della dichiarazione di importazione dovra' essere compilato in ogni sua parte fatta eccezione delle caselle 2 e 6 da sbarrare unicamente alla nota a fondo pagina perche' non piu' valida e delle caselle 11 (quantita') e 12 (valore). Al modulo della dichiarazione dovranno essere allegati: il contratto di acquisto della merce recante il timbro di approvazione della "Comunita' di affari di Agrohemija di Belgrado" ente coordinatore dell'esportazione jugoslava di concimi verso l'Italia; una dichiarazione, firmata dall'importatore, con l'indicazione della quantita' di merce - espressa in kg - che si intende importare in relazione al contratto allegato ed il prezzo per kg della merce stessa. Qualora le quantita' richieste superino le porzioni di quote da assegnare, si procedera' ad una loro riduzione proporzionale. L'importazione definitiva della merce dovra' essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di apposizione del visto ministeriale. Trascorso tale termine, la ditta importatrice dovra' inviare al Ministero del commercio con l'estero idonea documentazione doganale comprovante l'utilizzo della dichiarazione stessa. Qualora per cause non imputabili all'importatore non sia stato possibile importare in tutto o in parte la quantita' ricevuta in assegnazione, la ditta potra' richiedere altra dichiarazione per la quantita' non utilizzata, dopo aver idoneamente comprovato lo stato di utilizzo della precedente dichiarazione. Si richiama l'attenzione sul fatto che, trattandosi di dichiarazione di importazione a fronte di autolimitazione (DA), la quantita' indicata sulla dichiarazione non dovra' essere superata per nessun motivo. Il Ministro: RUGGIERO