Avviso concernente l'attuazione della mobilita' del personale nel pubblico impiego(GU n.16 del 20-1-1989)
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e' stato fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di procedere con provvedimento formale alla definizione delle dotazioni organiche provvisorie territoriali rispetto alle quali evidenziare le situazioni di vacanze e di esubero per ciascun profilo professionale, al fine di attuare i processi di mobilita' di personale all'interno della pubblica amministrazione. Tanto premesso, le amministrazioni che a seguito dei predetti adempimenti abbiano riscontrato posizioni di esubero di personale nei vari profili professionali, vogliano darne comunicazione agli interessati. Cio' per porre in condizione gli stessi di produrre domanda alla propria o ad altra amministrazione presso cui intendono trasferirisi ed essere inquadrati nei corrispondenti posti di vacanze risultanti dalla prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, effettuata a cura del Dipartimento della funzione pubblica. Si tratta di un adempimento preliminare e indispensabile ai fini della attuazione della fase iniziale del previsto processo di mobilita' che puo' realizzarsi soltanto se gli interessati saranno a conoscenza della loro appartenenza ad un profilo professionale con consistenza numerica superiore a quella prevista dalle piante organiche territoriali. E' opportuno altresi' che le amministrazioni, nel fare la suddetta comunicazione agli interessati facciano presente che, ove il loro trasferimento non sia avvenuto nella prima fase di mobilita' volontaria, e' prevista la loro destinazione ed altre sedi della propria o di altre amministrazioni, tramite provvedimenti d'ufficio. E' da rilevare, infine, che la non avvenuta comunicazione dello stato di esubero al personale interessato farebbe venir meno la possibilita' di scelta volontaria della sede piu' conveniente e quindi sottrarrebbe al medesimo un evidente vantaggio dovuto alla priorita' della scelta.