MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1988 

  Rivalutazione  delle  pensioni e dei contributi erogati dalla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza  geometri,  con  decorrenza  1›
gennaio 1989.
(GU n.21 del 26-1-1989)

                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede la
perequazione  degli  importi  delle  pensioni  erogate  dalla   Cassa
nazionale   di  previdenza  ed  assistenza  a  favore  dei  geometri,
l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2,  sesto  comma,
all'art.   4,  secondo  comma,  all'art.  10,  primo  comma,  nonche'
l'adeguamento del contributo minimo di cui  all'art.  10,  secondo  e
sesto  comma,  in  proporzione della variazione dell'indice nazionale
generale annuo dei prezzi al consumo per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;
  Considerato  che  a  norma  dello  stesso art. 16, la rivalutazione
delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta del
consiglio  di  amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri con decreto del Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;
  Vista  la  richiesta  del  consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri trasmessa
con nota n. 337 del 18 maggio 1988;
  Accertato  che  l'ISTAT  per  il  periodo  1986-87  ha rilevato una
variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 4,6;
                               Decreta:
  A  decorrere dal 1› gennaio 1989 gli importi delle pensioni erogate
dalla Cassa nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore  dei
geometri  sono  aumentati  in  misura  pari al 4,6 per cento del loro
ammontare.
  Con  la  stessa  decorrenza  e  nella stessa misura sono adeguati i
limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, all'art. 4, secondo
comma,  all'art.  10,  primo  comma  e  il  contributo  minimo di cui
all'art. 10, secondo e sesto comma.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 dicembre 1988
                                          Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                                  FORMICA
Il Ministro del tesoro
      AMATO