DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.(GU n.34 del 10-2-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 546, concernente le scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Milano e' aggiunta la scuola di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria. Dopo l'art. 643 sono aggiunti la denominazione e gli articoli relativi alla nuova scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria come segue: Scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria Art. 644. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria presso l'Universita' degli studi di Milano. La scuola ha lo scopo di preparare tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, con particolare riferimento alla chirurgia, alla cardiochirurgia e alle connesse metodiche di circolazione extracorporea del sangue. La scuola rilascia il diploma tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria. Art. 645. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti. Art. 646. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia e l'istituto di cardiologia. Art. 647. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: anatomia umana (*); fisiologia umana (*); farmacologia (*); anestesiologia (*); nozioni di tecnologie biomediche (*); nozioni di patologia clinica. 2 Anno: nozioni di cardiologia e di angiologia; nozioni di anestesia e rianimazione; nozioni di fisiopatologia respiratoria; nozioni di cardioangiochirurgia; nozioni di nefrologia; tecniche di perfusione extracorporea. 3 Anno: nozioni di cardioangiochirurgia; nozioni di elettrostimolazione cardiaca; nozioni di neurologia; nozioni di medicina legale (*); tecniche di perfusione extracorporea. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 648. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti: sala operatoria; reparto di cardiochirurgia; reparto di terapia intensiva; reparto di cardiologia; reparto di emodinamica. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 649. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto, sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1989 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 201