MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 novembre 1988 

  Approvazione  di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni
speciali di  polizza  e  di  tariffe  di  opzione,  presentate  dalla
Ambrosiana vita S.p.a., in Milano.
(GU n.38 del 15-2-1989)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste   le   domande  in  data  27  luglio  1987  e  le  successive
integrazioni e modificazioni in data 26 febbraio  e  26  aprile  1988
della  Ambrosiana vita S.p.a., compagnia di assicurazioni sulla vita,
intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per  il
caso  vita, delle relative condizioni speciali e generali di polizza,
nonche' di tariffe di opzione;
  Vista  la  lettera  in data 1› agosto 1988, n. 822540, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione per il caso di  vita,  le  relative
condizioni  speciali e generali di polizza e le tariffe di opzione da
applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla
Ambrosiana  vita  S.p.a.,  compagnia di assicurazioni sulla vita, con
sede in Milano:
   1)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o a premio  annuo  rivalutabile,  senza  controassicurazione
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o  a  premio  annuo  rivalutabile,  con  controassicurazione
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   3)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   4)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   5)  tariffe  di  assicurazione  di rendita vitalizia differita per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori  ai
cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;
   6)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio  annuo  rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a
tasso tecnico 0%,  3%,  4%).  I  tassi  di  premio  per  differimenti
inferiori  ai  cinque  anni  saranno  utilizzabili solo per contratti
individuali;
   7)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio  unico,  senza
controassicurazione  (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali;
   8)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione  (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali;
   9)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico
4%);
   10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste (tariffa a tasso tecnico 4%);
   11)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia  (tariffa  a tasso
tecnico 4%);
   12)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico
4%);
   13)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  annuo,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque  anni  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   14)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori a  cinque  anni  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   15)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,   in   una   rendita   vitalizia
annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   16)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  rendita   rivalutabile
annualmente  e  pagabile  in  modo  certo  per  i primi cinque anni e
successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   17)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  rendita   rivalutabile
annualmente  e  pagabile  in  modo  certo  per  i  primi dieci anni e
successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   18)  tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento  dei
premi  nell'assicurazione  a vita intera, in una rendita vitalizia su
due teste rivalutabile parzialmente o  totalmente  reversibile  sulla
testa  sopravvivente,  testa  primaria  di  sesso  maschile  e  testa
reversionaria di sesso femminile (tariffa a  tasso  tecnico  0%,  3%,
4%);
   19)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   20)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   21)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita annua vitalizia rivalutabile,
totalmente o parzialmente  reversibile  a  favore  del  sopravvivente
designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   22)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   23) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della
rendita corrisposta al termine  del  differimento  da  semestrale  ad
annuale o trimestrale o mensile;
   24)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a  premio  annuo
costante  ed  a  premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto
1);
   25)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con  controassicurazione,  a  premio  annuo
costante  ed  a  premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto
2);
   26)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio  unico,
di cui al precedente punto 3);
   27)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di
cui al precedente punto 4);
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,  senza  controassicurazione,  a
premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo rivalutabile, di cui al
precedente punto 5);
   29)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%,  3%,  4%,  con  controassicurazione,  a
premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo rivalutabile, di cui al
precedente punto 6);
   30)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,  senza  controassicurazione,  a
premio unico, di cui al precedente punto 7);
   31)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%,  3%,  4%,  con  controassicurazione,  a
premio unico, di cui al precedente punto 8);
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso
maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui  al
precedente punto 9);
   33)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), di
cui al precedente punto 10);
   34)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui  al
precedente punto 11);
   35)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di  cui  al
precedente punto 12);
   36)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   37)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
rivalutabile,  allorquando  il  premio   annuo   corrisposto   supera
l'importo di L. 700.000;
   38)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   39)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;
   40)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 39), indicative delle aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al  variare
dell'importo del premio complessivo pagato;
   41)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 39), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali;
   42)  condizioni  generali  di polizza per assicurazioni di rendita
vitalizia immediata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 novembre 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA