REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 1988 

  Stralcio  di un'area ubicata nel comune di Valdidentro, dall'ambito
territoriale  n.  2  individuato  con  deliberazione   della   giunta
regionale  10  dicembre  1985, n. IV/3859, per la realizzazione della
sciovia Masucco da parte  della  S.I.Val.  S.p.a.  (Deliberazione  n.
IV/37972).
(GU n.39 del 16-2-1989)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui sono state
delegate  alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative
in materia di protezione delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dalla S.I.Val.,  per  la  realizzazione  di
sciovia  su  area ubicata nel comune di Valdidentro, mappali 1, 113 e
114, foglio n. 63, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza  della
legge  8  agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera d), nonche' gravata da
vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'  temporanea  di  cui
all'art.  1-  ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431, in quanto
ricompresa   nell'ambito   territoriale   n.   2,   individuato   con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base all'attestazione ed alla documentazione
prodotta,  la  particolare   rilevanza   "pubblica"   dell'opera   in
argomento,   diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  "pubblici",
consistenti nel completamento di un programma di  impianti  sciistici
finalizzato  al  rilancio  economico-turistico  della  valle,  con la
rilevante partecipazione economica del comune;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti interessi "pubblici" ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustiticare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  delle
modeste  dimensioni dell'intervento con limitati movimenti di terra e
la formazione di strutture atte alla fruizione dell'impianto;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del  piano  paesistico,  consistenti  in
assenza di copertura arborea e di significative presenze antropiche;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Valdidentro, mappali 1, 113 e 114, foglio n. 63,
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  inviare  al  Sindaco del comune di Valdidentro copia della
Gazzetta Ufficiale, contenente la presente  deliberazione,  affinche'
provveda  ad  affiggerla  all'albo  comunale: il comune stesso dovra'
tenere  a  disposizione  degli  interessati  copia   della   Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   Milano, addi' 29 novembre 1988
                                               Il presidente: TABACCI
 Il segretario: DI GIUGNO