DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988 

  Modificazioni   al   disciplinare   di   produzione   del   vino  a
denominazione di origine controllata "Cortese di Gavi" o "Gavi".
(GU n.38 del 15-2-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  26  giugno  1974 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino  "Gavi"
o "Cortese di Gavi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 4 e 5 del disciplinare  di  produzione  sopra
citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 27 ottobre 1987;
  Ritenuta  l'oppurtunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Gli   articoli   4   e  5  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata del vino "Gavi"  o  "Cortese  di
Gavi",  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
giugno 1974, sono sostituiti con il seguente testo:
  "Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del  'Gavi'  o  'Cortese  di  Gavi'  devono
essere  quelle  tradizionali  della  zona e comunque atte a conferire
alle uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'.
  Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari
di giacitura e orientamento adatti ed i cui terreni siano  di  natura
calcarea-argillosa-marnosa.
  I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  resa massima di uva ammessa per la produzione del vino 'Gavi' o
'Cortese di Gavi' non deve essere superiore  ai  cento  quintali  per
ettaro  di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la resa  dovra'  essere  riportata
attraverso  un'accurata  cernita delle uve, purche' la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
  La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno  in  anno,  prima  della  vendemmia,
tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione,  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a   quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone  immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  ed  al
comitato  nazionale  per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
  La  resa  delle  uve  in  vino  non deve essere superiore al 70 per
cento.
  L'eventuale eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.".
  Art.  5.  - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nella zona di produzione delimitata di cui all'art. 3.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
  Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare al vino
'Gavi' o 'Cortese  di  Gavi'  una  gradazione  alcoolica  complessiva
minima naturale di 9,5".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 17 marzo 1988
                               COSSIGA
                                  PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1989
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 9