DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988
Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese di Gavi" o "Gavi".(GU n.38 del 15-2-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 26 giugno 1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Gavi" o "Cortese di Gavi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1987; Ritenuta l'oppurtunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Gli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Gavi" o "Cortese di Gavi", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, sono sostituiti con il seguente testo: "Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del 'Gavi' o 'Cortese di Gavi' devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino 'Gavi' o 'Cortese di Gavi' non deve essere superiore ai cento quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento. L'eventuale eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.". Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata di cui all'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino 'Gavi' o 'Cortese di Gavi' una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 17 marzo 1988 COSSIGA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1989 Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 9