DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1988
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987 concernente integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa depositi e prestiti.(GU n.45 del 23-2-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che i livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, nonche' le relative dotazioni organiche, declaratorie delle funzioni, modalita' di accesso ed eventuali equipollenze con l'ordinamento statale, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza; Visti i precedenti decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto 1986 e 23 ottobre 1987 concernenti le sopraindicate materie; Visto l'art. 8, lettera g), della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, che dispone che l'attuazione dell'ordinamento e dell'organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti avvenga con deliberazione del consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni delle norme e degli accordi di comparto vigenti; Visto l'art. 105, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che dispone che rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale per il personale della Cassa depositi e prestiti le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi del citato art. 8, lettera g), della legge 13 maggio 1983, n. 197; Visto il punto 9.0 dell'accordo aziendale per il personale della Cassa depositi e prestiti relativo al triennio 1985-87, concernente le proposte di modifica all'ordinamento del personale; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto in data 27 luglio 1988; Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza espresso in data 9 novembre 1988; Sulla proposta del Ministro del tesoro: Decreta: Agli articoli 11, 12 e 14 introdotti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987, concernente integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa depositi e prestiti, sono apportate le seguenti modifiche: Art. 11 - Alla declaratoria del 5 livello aggiungere: "funzioni di verifica e collaudo inerenti atti tecnici della Cassa depositi e prestiti; predisposizione di progetti tecnici con responsabilita' professionale autonoma". Alla declaratoria del 4 livello aggiungere: "funzioni di verifica e collaudo inerenti atti tecnici della Cassa depositi e prestiti; predisposizione di progetti tecnici con responsabilita' professionale autonoma". Alla declaratoria del 2 livello aggiungere: "funzioni operaie specializzate". Alla declaratoria del 1 livello sostituire: "elementari" con "normali". Art. 12 - Il testo dell'articolo e' sostituito dal seguente: "La promozione al 4 livello e' conferita dal consiglio di amministrazione e ruolo aperto dopo sei anni di permanenza senza demerito nel 3 livello, ridotti a tre per coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso al 3 livello. La promozione al 5 livello e' conferita dal consiglio di amministrazione, entro il limite dei posti disponibili, a scelta fra i dipendenti di 4 livello con almeno quattro anni di effettivo servizio nel livello. La promozione al 6 livello e' conferita dal consiglio di amministrazione, entro il limite dei posti disponibili, a scelta fra i dipendenti di 5 livello con almeno quattro anni di effettivo servizio nel livello, ovvero almeno tre anni di anzianita' nella ex carriera direttiva delle amministrazioni di provenienza. La scelta del personale da promuovere dovra' essere effettuata sulla base di criteri generali adottati dal consiglio di amministrazione". Art. 14 - Aggiungere il seguente ultimo comma: "Le prove finali dei concorsi dovranno essere prevalentemente a carattere pratico e volte ad accertare la capacita' e la competenza necessarie rispetto alla gestione del servizio dell'istituto". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1988 COSSIGA AMATO, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1989 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 348