DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1988 

  Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre
1987  concernente  integrazioni  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  4  agosto  1986  recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 agosto  1984  relativo  all'ordinamento
dei  livelli  dei  dirigenti,  funzionari  e  impiegati  della  Cassa
depositi e prestiti.
(GU n.45 del 23-2-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197,
come modificato dall'art. 25 del decreto-legge  31  agosto  1987,  n.
359,  convertito  in legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che i
livelli funzionali del personale della  Cassa  depositi  e  prestiti,
nonche' le relative dotazioni organiche, declaratorie delle funzioni,
modalita' di accesso  ed  eventuali  equipollenze  con  l'ordinamento
statale,   sono   determinati   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione
del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare
di vigilanza;
  Visti  i  precedenti  decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto
1986 e 23 ottobre 1987 concernenti le sopraindicate materie;
  Visto  l'art.  8, lettera g), della citata legge 13 maggio 1983, n.
197,   che    dispone    che    l'attuazione    dell'ordinamento    e
dell'organizzazione  del  personale  della  Cassa depositi e prestiti
avvenga con deliberazione del consiglio di amministrazione sulla base
delle disposizioni delle norme e degli accordi di comparto vigenti;
  Visto  l'art.  105,  lettera  a),  del decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che dispone che rientrano  tra  le
materie   oggetto   di  contrattazione  nazionale  aziendale  per  il
personale della Cassa depositi e prestiti  le  proposte  di  modifica
dell'ordinamento  del  personale  da  sottoporre all'approvazione del
consiglio di amministrazione ai sensi del citato art. 8, lettera  g),
della legge 13 maggio 1983, n. 197;
  Visto  il  punto  9.0 dell'accordo aziendale per il personale della
Cassa depositi e prestiti relativo al triennio  1985-87,  concernente
le proposte di modifica all'ordinamento del personale;
  Vista   la   deliberazione   del   consiglio   di   amministrazione
dell'istituto in data 27 luglio 1988;
  Sentito  il  parere  della  commissione  parlamentare  di vigilanza
espresso in data 9 novembre 1988;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro:
                               Decreta:
  Agli  articoli  11,  12  e  14  introdotti  dall'articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987,  concernente
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986
recante modificazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica  4
agosto  1984  relativo  all'ordinamento  dei  livelli  dei dirigenti,
funzionari  e  impiegati  della  Cassa  depositi  e  prestiti,   sono
apportate le seguenti modifiche:
  Art. 11 - Alla declaratoria del 5› livello aggiungere: "funzioni di
verifica e collaudo inerenti atti  tecnici  della  Cassa  depositi  e
prestiti;  predisposizione  di  progetti  tecnici con responsabilita'
professionale autonoma".
  Alla  declaratoria del 4› livello aggiungere: "funzioni di verifica
e collaudo inerenti atti tecnici della  Cassa  depositi  e  prestiti;
predisposizione di progetti tecnici con responsabilita' professionale
autonoma".
  Alla  declaratoria  del  2›  livello  aggiungere: "funzioni operaie
specializzate".
  Alla  declaratoria  del  1›  livello  sostituire:  "elementari" con
"normali".
  Art. 12 - Il testo dell'articolo e' sostituito dal seguente:
  "La  promozione  al  4›  livello  e'  conferita  dal  consiglio  di
amministrazione e ruolo aperto dopo  sei  anni  di  permanenza  senza
demerito  nel  3›  livello,  ridotti  a  tre  per coloro che siano in
possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso al 3› livello.
  La   promozione  al  5›  livello  e'  conferita  dal  consiglio  di
amministrazione, entro il limite dei posti disponibili, a scelta  fra
i  dipendenti  di  4›  livello  con  almeno quattro anni di effettivo
servizio nel livello.
  La   promozione  al  6›  livello  e'  conferita  dal  consiglio  di
amministrazione, entro il limite dei posti disponibili, a scelta  fra
i  dipendenti  di  5›  livello  con  almeno quattro anni di effettivo
servizio nel livello, ovvero almeno tre anni di anzianita'  nella  ex
carriera direttiva delle amministrazioni di provenienza.
  La  scelta  del  personale  da  promuovere dovra' essere effettuata
sulla  base  di  criteri   generali   adottati   dal   consiglio   di
amministrazione".
  Art. 14 - Aggiungere il seguente ultimo comma:
  "Le  prove  finali  dei  concorsi dovranno essere prevalentemente a
carattere pratico e volte ad accertare la capacita' e  la  competenza
necessarie rispetto alla gestione del servizio dell'istituto".
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1988
                               COSSIGA
   AMATO, Ministro del tesoro
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1989
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 348