Accertamento e determinazione dei dati dello schedario oleicolo previsti dal regolamento CEE n. 586/88(GU n.44 del 22-2-1989)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO Visto il regolamento CEE n. 154/75 del Consiglio, istitutivo di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio di oliva al fine di garantire un migliore funzionamento del regime comunitario degli aiuti di tale prodotto, mediante la determinazione dei dati necessari alla conoscenza del potenziale produttivo olivicolo; Visto il regolamento CEE n. 586/88 della commissione, che fissa i criteri di raffronto tra i dati indicati nella denuncia di coltivazione con quelli risultanti dall'applicazione dei metodi previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79 per la determinazione dei dati di base dello schedaro; Considerato che man mano che vengono completati da parte dell'organismo di intervento i lavori risultanti dall'appicazione dei metodi previsti agli articoli 2 e 4 del rogolamento CEE n. 2276/79, si rendono disponibili i dati relativi alla determinazione del potenziale produttivo con particolare riferimento al numero delle piante; Considerato che ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione e' determinante la conoscenza del numero delle piante e del loro potenziale produttivo Considerato che in caso di discordanza significativa tra i dati rilevati dallo schedario e quelli dicharati dall'olovicoltore, ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 586/88 della commissione, occorre comunicare all'olivicoltore stesso i dati ottenuti dall'applicazione dei metodi previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79, riconoscendosi allo stesso la facolta' di rettificare e/o chiedere la verifica dei dati in questione; Considerato che si rende necessario adottare allo scopo una uniforme disciplina nazionle di attuazione del regolamento CEE n. 586/88; Decreta: I dati relativi alla superficie olivicola e al numero di olivi di ciascuna particella catastale olivetata, risultanti dall'applicazione dei metodi previsti agli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79, sono confrontati con i dati dichiarati dall'olivicoltore. In caso di discordanza significativa, ad ogni singolo olivicoltore vengono comunicati i dati dal confronto dei quali e' stata rilevata la suddetta discordanza; ai fini della determinazione della significativita' di tale discordanza troveranno applicazione i criteri ammessi a riguardo dalla commissione CEE. Gli olivicoltori, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, possono rettificare i dati loro comunicati e/o chiedere una verifica degli stessi, documentale o in loco. Ove dalla verifica effettuata, documentalmente o in loco, trovassero conferma i dati rilevati dallo schedario ed all'olivicoltore comunicati, questi e' tenuto a rimborsare all'A.I.M.A. le spese occasionate e connesse alla suddetta verifica che potranno essere determinate in misura non superiore a quella derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti nel settore. L'olivicoltore che ha ricevuto la comunicazione di discordanza e che ha presentato domanda di verifica, puo' prendere visione, anche a mezzo di un proprio rappresentante, del materiale che lo riguarda utilizzato per la costituzione dello schedario oleicolo presso una o piu' sedi appositamente attrezzate dall'A.I.M.A.; allo stesso e' anche consentito di chiedere, a proprie spese, copia del materiale dello schedario riguardante la sua azienda. Saranno conseguentemente assunti come definitivi: a) i dati contenuti nella richiesta di rettifica presentata dall'olivicoltore che saranno risultati non discordanti allo schedario; b) in caso di discordanza significativa: i dati comunicati all'olivicoltore qualora questi non abbia inviato nei termini domanda di verifica; i dati risultanti dalla verifica negli altri casi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 16 febbraio 1989 Il Presidente: MANNINO