MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 febbraio 1989 

  Modificazione e integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988,
n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni
geografiche  e  relative  indicazioni aggiuntive per i vini da tavola
prodotti con  le  uve  provenienti  dalla  vendemmia  1988  di  varie
regioni.
(GU n.48 del 27-2-1989)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio
1979 che stabilisce le  norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
  Visto  il  proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso di riferimenti aggiuntivi  per  la  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure
transitorie  per  la  commercializzazione  dei  vini  da  tavola  con
indicazione   geografica,  prodotti  con  le  uve  provenienti  dalla
vendemmia 1987;
  Visto  il  proprio  decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme
per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni  geografiche  e
relative  indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le
uve provenienti dalla vendemmia 1988;
  Viste le richieste inoltrate per il tramite delle regioni Campania,
Toscana, Umbria,  Emilia-Romagna,  Puglia  e  provincia  autonoma  di
Trento   tendenti   ad   ottenere   l'integrazione  alle  indicazioni
geografiche riportate nel citato decreto ministeriale 5 agosto  1988,
n.  378, con altre indicazioni geografiche di vini da tavola prodotti
nelle regioni stesse;
  Considerato  che  le  richieste  di  cui  trattasi tengono conto di
domande presentate dagli interessati  con  le  modalita'  prescritte,
sulla  validita'  delle  quali  si  e' reso necessario un particolare
esame da  parte  delle  regioni  competenti  che  ha  determinato  il
prolungarsi della istruttoria;
  Considerati  congrui  i  tempi  e  le  modalita'  di  inoltro delle
richieste medesime;
  Ritenuto  in  conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza
di consentire in via transitoria a taluni  vini  da  tavola  prodotti
nelle  regioni  Campania,  Toscana,  Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e
provincia autonoma di Trento da uve provenienti dalla vendemmia  1988
l'utilizzazione   delle  indicazioni  geografiche  sopra  specificate
nonche' di indicazioni aggiuntive, ad integrazione di quelle  ammesse
dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  A  modificazione  ed  integrazione  di  quanto disposto dal decreto
ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai  vini  da  tavola
delle  regioni  Campania,  Toscana,  Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e
provincia  autonoma  di  Trento  e'   consentito   utilizzare   nella
designazione   e   presentazione   degli   stessi   le  sottoelencate
indicazioni  geografiche  con  le  specifiche  menzioni   aggiuntive,
riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni:
 
Indicazione geografica                  Indicazioni aggiuntive
       __                                           __
S. Agata dei Goti" (in               Greco, Falanghina, Aglianico e
  sostituzione di Santa-                Piedirosso.
  croce)
"Furore" . . . . . . . . .          bianco e rosso.
"Castel S. Lorenzo". . . .          bianco, rosso, rosato,
                                      dorato e spumante.
"Tramonti" . . . . . . . .          bianco, rosso e rosato.
"Lucciano" . . . . . . . .          bianco, rosso, rosato e vin
                                      santo.
"S. Giovanni d'Asso" . . .          rosso.
"Pontelungo" . . . . . . .          bianco e rosso.
"Montisi". . . . . . . . .          rosso; Sangiovese.
"San Vincenzo" . . . . . .          Bianco, rosso e rosato.
"S. Miniato" . . . . . . . .        bianco, rosso e rosato.
"Cecina" . . . . . . . . . .                --
"Castagneto Carducci". . . .                --
"Sassetta" . . . . . . . . .                --
"Rosignano Marittimo". . . .                --
"Assisi" . . . . . . . . . .        bianco, rosso e rosato.
"Bazzano". . . . . . . . . .        Pinot, Sauvignon e Trebbiano;
                                      bianco.
"Rovere' della Luna" . . . .        bianco, rosso e rosato.
"Valle d'Itria". . . . . . .        bianco, rosso e rosato.
"Salento". . . . . . . . . .        bianco; Negro amaro, Malvasia,
                                        Pinot  nero,  Pinot  bianco e
                                        Verdeca  (quest'ultimo   solo
                                        nelle  province  di Taranto e
                                        Brindisi).
"Capitanata" . . . . . . . .        Chardonnay, Sauvignon,
                                        Pinot   bianco,  Pinot  nero,
                                        Cabernet  Franc   e   Bombino
                                        bianco; bianco e rosato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 10 febbraio 1989
                                                 Il Ministro: MANNINO