Modificazione all'ordinanza n. 863/FPC/ZA relativa alla determinazione dei criteri direttivi per l'erogazione dei contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi nella regione Basilicata. (Ordinanza n. 1660/FPC).(GU n.56 del 8-3-1989)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 863/FPC/ZA del 22 dicembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986; Vista la nota n. 543 in data 10 febbraio 1988, con la quale la regione Basilicata chiede che venga precisata la portata della disposizione di cui all'art. 3 della su citata ordinanza n. 863/FPC/ZA in merito alla dichiarazione di recuperabilita' degli immobili da parte del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche; Considerato che, successivamente, in una apposita riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile, i rappresentanti della regione Basilicata hanno richiesto una modifica al citato art. 3 dell'ordinanza n. 863/FPC/ZA nel senso che la dichiarazione di recuperabilita' degli immobili avvenga non per singoli edifici ma per zona su cui esistono gli immobili stessi o venga devoluta ad altro organo al fine di evitare che una capillare indagine determini tempi di recupero eccessivamente lunghi; Sentito al riguardo il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche il quale, con nota n. 27 del 17 gennaio 1989, rappresenta la opportunita' di demandare ad altro organo le verifiche di riparabilita' in considerazione della natura e molteplicita' delle relative incombenze; Ritenuto opportuno accogliere l'istanza della regione e concordando con il parere espresso dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. La dichiarazione di riparabilita' attribuita al gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo capoverso della ordinanza n. 863/FPC/ZA del 22 dicembre 1986 citata nelle premesse e' demandata ad una o piu' commissioni tecnico-valutative nominate dal presidente della giunta regionale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 24 febbraio 1989 Il Ministro: LATTANZIO