MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 febbraio 1989 

  Riserva obbligatoria sulla raccolta in valuta.
(GU n.56 del 8-3-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 32, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691;
  Vista  la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio del 23 dicembre 1982, con la quale e' stata disciplinata
la  riserva obbligatoria cui sono tenute le aziende di credito di cui
all'art. 5 del richiamato regio decreto-legge n. 375/1936, esclusi  i
Monti  di  credito su pegno di seconda categoria e le Casse rurali ed
artigiane;
  Vista la successiva modifica apportata alla suddetta disciplina con
proprio  decreto  del  3  maggio  1984,  concernente  la   variazione
dell'aliquota  della  riserva  obbligatoria,  in  casi di diminuzione
degli aggregati soggetti a riserva;
  Visto il proprio decreto n. 103622 del 3 ottobre 1985, con il quale
sono state stabilite le modalita' di calcolo della raccolta "in  lire
di  non  residenti"  ai  fini  della  quantificazione  dell'aggregato
soggetto a riserva;
  Visto  il  proprio  decreto  del  13  marzo  1987 e la delibera del
Comitato interministeriale per il credito  ed  il  risparmio  del  20
marzo  1987,  con i quali e' stato introdotto l'obbligo di costituire
presso la Banca d'Italia una riserva obbligatoria in  lire  a  fronte
della raccolta netta in valuta;
  Visto  il  proprio  decreto  del  13 settembre 1987 con il quale e'
stato stabilito che l'aliquota di riserva obbligatoria relativa  agli
incrementi della raccolta netta in valuta e' pari a zero;
  Considerata  la  necessita'  di pervenire strutturalmente a un piu'
efficace e razionale controllo degli aggregati monetari  e  creditizi
in  presenza  di  una crescente mobilita' internazionale dei capitali
monetari;
  Vista  la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio del 20 gennaio 1989;
  Vista la proposta del Governatore della Banca d'Italia;
                               Decreta:
  A partire dal mese di marzo 1989 l'aliquota di riserva obbligatoria
da applicare sugli incrementi della raccolta netta in valuta e'  pari
al  25 per cento. La riserva costituita e' svincolata applicando alle
diminuzioni della raccolta netta in valuta la medesima aliquota.
  Ai  fini  della determinazione del versamento dovuto per il mese di
marzo 1989, si terra' conto della variazione tra la consistenza media
giornaliera  di detto mese e quella relativa alle prime tre settimane
del precedente mese di febbraio.
  La  Banca  d'Italia,  che  e'  incaricata  di  emanare  le iniziali
istruzioni applicative, definira' anche gli aggregati da  considerare
ai  fini  delle  presenti  disposizioni  e  le  relative modalita' di
calcolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 17 febbraio 1989
                                                   Il Ministro: AMATO