MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 marzo 1989 

  Modificazioni  al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 concernente:
"Disciplina degli esami di idoneita' in applicazione dell'art. 20 del
decreto del Presidente della Republica 20 dicembre 1979, n. 761".
(GU n.59 del 11-3-1989)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  47 della legge di istituzione del Servizio sanitario
nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761;
  Visto  in  particolare  l'art. 20 di detto decreto, secondo cui con
decreto  del  Ministro  della  sanita'  devono  essere  stabilite  le
procedure  e  le  prove  di  esame, la composizione delle commissioni
esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei candidati;
  Visto  il  proprio  decreto  del  31  gennaio  1983 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  91  del  2  aprile
1983),  per  la  disciplina  degli  esami  di  idoneita'  nazionale a
dirigente  o  sovraintendente  o  direttore  sanitario   o   primario
ospedaliero,  a veterinario dirigente e a farmacista dirigente, e, in
particolare gli articoli 3, 4 e  5  sulle  modalita'  di  svolgimento
delle   prove  di  esame,  nonche'  l'art.  26  circa  i  criteri  di
equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza;
  Ritenuto opportuno modificare la procedura delle prove stesse, onde
adeguarla  a  criteri  di   maggiore   funzionalita',   snellezza   e
razionalita',    per    la    migliore    tutela    degli   interessi
dell'amministrazione e dei candidati;
  Visto il conforme parere espresso in merito dal Consiglio superiore
di sanita' in data 14 ottobre 1987;
                               Decreta:
  Gli articoli 3, 4 e 5 e 26 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983
sono sostituiti dai seguenti:
  Art.  3  (Modalita'  di  svolgimento  delle  prove di esame). - Nel
giorno stabilito per l'esame la commissione  deve  procedere  in  via
preliminare:
   1) all'estrazione di due argomenti tratti dal programma di esame e
alla formulazione di due  quesiti,  con  un  minimo  di  tre  domande
ciascuna, per l'espletamento della prova di cui al punto 1) dell'art.
2;
   2) all'estrazione di due argomenti tratti dal programma di esame e
alla formulazione di due problemi per l'espletamento della  prova  di
cui al punto 2) dell'art. 2;
   3)  all'estrazione  di  quattro  argomenti tratti dal programma di
esame e alla formulazione di quattro temi  per  l'espletamento  delle
prove di cui al punto 3) dell'art. 2.
  La   commissione   provvede,   alla   presenza  dei  candidati,  ad
imbussolare i numeri corrispondenti alle singole prove  di  esame  in
appositi distinti contenitori.
  Uno  dei  candidati  estrae quattro numeri ai quali corripondono le
quattro prove che devono formare oggetto dell'esame, uno per ciascuna
delle  prove di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 2) e due per
le prove di cui al punto 3) del medesimo art. 2).
  La  commissione da' lettura del quesito costituente la prova di cui
al punto 1) dell'art. 2, del problema costituente quella  di  cui  al
punto  2)  e  dei temi oggetto delle due prove di cui al punto 3) del
medesimo articolo.
  Per lo svolgimento delle prove predette sono assegnate otto ore.
  Le  prove  scritte  devono essere compiute, sotto pena di nullita',
esclusivamente  su  carta  fornita  dalla  commissione  esaminatrice,
recante  il  timbro del Ministero della sanita' e la firma di uno dei
commissari e del segretario.
  A  ciascun candidato sono consegnate, inoltre, due buste di cui una
grande e una piccola contenente un foglietto bianco.
  Durante  lo  svolgimento  delle  prove e' vietato ai concorrenti di
comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto,  o  di  mettersi  in
comunicazione  con  altri  soggetti,  salvo  che  con  i membri della
commissione esaminatrice  per  motivi  attinenti  alla  modalita'  di
svolgimento dell'esame.
  Sono  esclusi  dal  concorso,  previa  decisione  della commissione
esaminatrice o per essa dei componenti presenti alla prova,  adottata
motivatamente,  seduta  stante  e verbalizzata, i candidati che siano
risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o  pubblicazioni
di qualunque specie.
  Durante  lo  svolgimento  delle  prove  sono tenuti a permanere nei
locali  degli  esami  almeno  due  membri  della  commissione  e   il
segretario; tale adempimento deve risultare dai verbali dell'esame.
  Durante le prove e fino alla consegna degli elaborati, il candidato
non  puo'  uscire  dai  locali  degli   esami   che   devono   essere
efficacemente vigilati.
  La  commissione,  ferme  restanti  le  proprie  competenze, per gli
adempimenti inerenti allo svolgimento degli esami puo' avvalersi  del
personale messo a disposizione dal Ministero della sanita'.
  Art.  4  (Adempimenti  dei  candidati  e  della  commissione). - Il
candidato, svolte le prove senza  apporvi  sottoscrizione  ne'  altro
contrassegno,  mette  i  fogli  nella busta grande. Quindi, scrive il
proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel  foglietto
piccolo  che  chiude  nella  busta  piccola previa identificazione da
parte dei commissari presenti. Pone quindi  anche  la  busta  piccola
nella  grande che richiude e consegna al presidente della commissione
o  ai  membri  in  quel  momento  presenti,  i  quali  vi  appongono,
attraverso il lembo di chiusura, la propria firma.
  Al  termine  delle  prove, tutte le buste vengono raccolte in uno o
piu' plichi che, debitamente suggellati, sono firmati  sui  lembi  di
chiusura  dai  membri  della  commissione  presenti  al momento della
chiusura e dal segretario.
  I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono
aperti alla presenza della commissione stessa, in seduta plenaria, al
momento di procedere alla revisione delle prove. Il presidente appone
su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'aperrtura delle
stesse,  un  numero  progressivo che viene ripetuto sugli elaborati e
sulla busta piccola che vi e' acclusa. Tale numero e'  riprodotto  su
apposito  elenco  destinato  alla  registrazione  del risultato delle
votazioni dei singoli elaborati.
  Al   termine   della   lettura  di  tutti  gli  elaborati  e  della
attribuzione dei relativi punteggi,  si  procede  all'apertura  delle
buste piccole contenenti le generalita' dei candidati.
  Il  numero  segnato  sulla  busta piccola e' riportato su foglietto
inserito nella stessa.
  Si  procede, in tal modo, al riconoscimento del nome dell'autore di
ogni elaborato.
  Al  termine  della  correzione di tutti gli elaborati relativi alle
prove di esame, si procede alla formulazione di un elenco  in  ordine
alfabetico  di  tutti  i  candidati,  riportando  i voti attribuiti a
ciascuno di essi in ogni prova.
  La  commissione  formula, infine, la graduatoria dei soli candidati
idonei indicando per ciascuno di essi il punteggio complessivo  delle
quattro prove espresso in centesimi.
 Art.  5  (Valutazione  delle  prove  di esame). - Per la valutazione
delle prove, la commissione dispone di  25  punti  ciascuna,  per  un
totale di 100 punti per le quattro prove.
  In  ciascuna  prova il candidato deve, comunque, conseguire ai fini
dell'idoneita' un punteggio non inferiore al  minimo,  corrispondente
ai 6/10 dei punti previsti.
  Non  puo'  essere  dichiarato  idoneo  il  candidato  che non abbia
raggiunto il punteggio minimo di 70/100 risultante  dalla  somma  dei
voti attribuiti alle singole prove.
  Art.  26  (Criteri di equiparazione dei servizi prestati negli enti
di  provenienza).  -   Ai   fini   della   valutazione,   i   servizi
precedentemente  prestati  negli  enti,  servizi e presidi trasferiti
alle unita' sanitarie  locali,  e  nelle  pubbliche  amministrazioni,
vanno  ricondotti  alle  discipline  ed  ai  servizi  che  richiedono
idoneita' di fianco a ciascuno indicati:
   consorzi provinciali antitubercolari: pneumologia;
   ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;
   laboratori  igiene  e  profilassi  (sezione  medico-micrografica):
microbiologia - igiene epidemiologia e sanita' pubblica;
   istituzioni provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;
   ufficiale   sanitario   di  ruolo  in  posto  specifico  o  medico
igienista: igiene epidemiologia e sanita' pubblica;
   medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;
   funzionario  medico  presso  il  Ministero  della sanita' o medico
provinciale:  igiene  epidemiologia  e  sanita'  pubblica;  igiene  e
organizzazione  dei  servizi  ospedalieri; organizzazione dei servizi
sanitari di base;
   medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base;
   medico del lavoro: medicina del lavoro;
   funzionario  medico regionale: organizzazione dei servizi sanitari
di base;
   funzionari medici mutualistici: organizzazione servizi sanitari di
base;
   medicina  legale  e delle assicurazioni sociali (se in possesso di
relativa specializzazione);
   funzionari  medici dell'INAIL e dell'INPS: medicina legale e delle
assicurazioni sociali;
   ovvero:  medicina  del  lavoro,  se  in  possesso  della qualifica
specifica attestata dall'amministrazione di appartenenza;
   ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro;
   sovraintendente,  direttore  sanitario, vice direttore sanitario o
ispettore sanitario: igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
   funzionario  veterinario  presso  il  Ministero  della  sanita'  o
regione o istituti zooprofilattici sperimentali o di comuni, province
o  loro  consorzi:  veterinario  delle  due  aree  funzionali  di cui
all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;
   funzionario   farmacista   presso   il  Ministero  della  sanita':
farmacista dirigente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, addi' 2 marzo 1989
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN