Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del premio, da applicare a tariffe in vigore, presentate dalla Assicurazioni generali S.p.a., in Roma.(GU n.62 del 15-3-1989)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 13 ottobre 1988, della societa' per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore; Vista la lettera in data 24 novembre 1988, n. 823276, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla societa' per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma: 1) condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare alla tariffa n. 13 CRIV - TB - assicurazione mista con bonus finale a premio annuo costante (approvata con decreto ministeriale 7 agosto 1984); 2) condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare alla tariffa n. 13 RIV - TB - assicurazione mista con bonus finale a premio annuo rivalutabile (approvata con decreto ministeriale 4 novembre 1977); tariffa n. 13 DIN - assicurazione mista con accrescimento automatico del 3% annuo composto a premio annuo rivalutabile (approvata con decreto ministeriale 4 novembre 1977); tariffa n. 13 ARIV - assicurazione a termine fisso a premio annuo rivalutabile (approvata con decreto ministeriale 18 ottobre 1983); tariffa n. 13 (ECU) RIV-TB - assicurazione mista con bonus finale a premio annuo rivalutabile (approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1985); tariffa n. 1 CRIV - assicurazione a vita intera a premio annuo rivalutabile (approvata con decreto ministeriale 10 ottobre 1983); 3) condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare alle seguenti tariffe: tariffa IBR RIV - assicurazione a vita intera a premio unico (approvata con decreto ministeriale 18 ottobre 1983); tariffa n. 13 JRIV - assicurazione mista a premio unico (approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981); tariffa n. 13 J(ECU) RIV - assicurazione mista a premio unico (approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1985). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 febbraio 1989 Il Ministro: BATTAGLIA