DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Firenze.
(GU n.65 del 18-3-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2406,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo  unico  31 agosto 1933, n. 1592, per
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Ateneo  di  Firenze  e  convalidati  dal Consiglio universitario
nazionale del suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Firenze approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette a fini speciali,
all'art. 350 contenente l'elencazione delle  scuole  e'  aggiunta  la
scuola diretta a fini speciali in "informatica".
  Dopo  l'art.  369, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi
alla scuola diretta a fini speciali in informatica:
            Scuola diretta a fini speciali in informatica
  Art.  370.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
informatica presso l'Universita' di Firenze.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
informatiche, in grado di  affrontare  i  problemi  connessi  con  il
trattamento e l'elaborazione dati.
  La scuola rilascia il diploma in informatica.
  Art.  371.  -  Il  corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun
anno   prevede    duecentocinquanta    ore    di    insegnamento    e
duecentocinquanta di attivita' guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  in ambito universitario e a
quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e  privati,
la  scuola  e'  in  grado  di accettare un numero massimo di iscritti
determinati in cinquanta per ciascun anno di corso e per un totale di
cento studenti.
  Art.  372.  - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta'
di  ingegneria  e  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali.   Nel
manifesto  annuale degli studi viene indicata la sede della direzione
della scuola.
  Art. 373. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
 1› Anno:
   istituzioni di matematica;
   introduzione agli algoritmi e alla programmazione;
   architettura degli elaboratori;
   linguaggi e metodi di programmazione;
   due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
 2› Anno:
   sistemi per l'elaborazione dei dati;
   basi di dati;
   sistemi informativi;
   tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
   applicazioni della ricerca operativa;
   applicazioni gestionali;
   automazione degli uffici;
   automazione industriale;
   calcolatori di processo;
   calcolo numerico;
   complementi di fisica;
   complementi di matematica;
   elementi di comunicazione e trasmissione dati;
   elementi di elettronica;
   elementi di progettazione di sistemi digitali;
   fondamenti di informatica;
   grafica e sistemi interattivi;
   impianti di elaborazione;
   istituzione di fisica;
   matematica computazionale;
   microprocessori;
   probabilita' e statistica;
   sistemi operativi;
   tecniche elettroniche e digitali;
   tecniche e linguaggi di elaborazione;
   telematica e sistemi distribuiti.
  Gli  insegnamenti  di  linguaggi  e  metodi  di programmazione e di
sistemi per l'elaborazione  dei  dati  sono  a  prevalente  carattere
tecnico pratico.
  Art.  374.  -  Gli  insegnamenti  prevedono  attivita' pratiche che
consistono in esercitazioni sulla natura  trattata  nel  corso  e  in
attivita' sperimentali.
  Tutti  gli  insegnamenti  sono  semestrali.  Per  la  scelta  degli
insegnamenti opzionali,  all'inizio  di  ciascun  anno  gli  studenti
dovranno  presentare  un piano sulla base delle indicazioni contenute
nel manifesto degli studi,  che  indichera'  l'effettiva  attivazione
degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.
  I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.
  Art.  375.  -  E'  obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la
guida di  un  docente,  di  massima  dell'ambito  di  uno  dei  corsi
opzionali del secondo anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore.
  Art.  376. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita'
di    sovvenzionamento    e    di    utilizzazione    di    strutture
extrauniversitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche  ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982,  n.
162.
  Il  presente  decreto,  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                             GALLONI, Ministro della
                                               pubblica istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1989
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 10