DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.(GU n.65 del 18-3-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale del suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 350 contenente l'elencazione delle scuole e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali in "informatica". Dopo l'art. 369, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in informatica: Scuola diretta a fini speciali in informatica Art. 370. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in informatica presso l'Universita' di Firenze. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dati. La scuola rilascia il diploma in informatica. Art. 371. - Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta di attivita' guidate. In base alle strutture disponibili in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in cinquanta per ciascun anno di corso e per un totale di cento studenti. Art. 372. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 373. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: istituzioni di matematica; introduzione agli algoritmi e alla programmazione; architettura degli elaboratori; linguaggi e metodi di programmazione; due insegnamenti scelti tra quelli opzionali. 2 Anno: sistemi per l'elaborazione dei dati; basi di dati; sistemi informativi; tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: applicazioni della ricerca operativa; applicazioni gestionali; automazione degli uffici; automazione industriale; calcolatori di processo; calcolo numerico; complementi di fisica; complementi di matematica; elementi di comunicazione e trasmissione dati; elementi di elettronica; elementi di progettazione di sistemi digitali; fondamenti di informatica; grafica e sistemi interattivi; impianti di elaborazione; istituzione di fisica; matematica computazionale; microprocessori; probabilita' e statistica; sistemi operativi; tecniche elettroniche e digitali; tecniche e linguaggi di elaborazione; telematica e sistemi distribuiti. Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere tecnico pratico. Art. 374. - Gli insegnamenti prevedono attivita' pratiche che consistono in esercitazioni sulla natura trattata nel corso e in attivita' sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Art. 375. - E' obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima dell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore. Art. 376. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 162. Il presente decreto, sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1989 Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 10