MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

                    Sospensione della riscossione
         di imposte dirette erariali dovute da alcune societa
(GU n.63 del 16-3-1989)

   Con  decreto  ministeriale  18  febbraio  1989, la riscossione del
carico tributario di L.  57.789.000,  dovuto  dalla  ditta  Di  Lillo
Nicola, con sede in Modugno, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo
comma dell'art. 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4  della  legge 28
febbraio 1980, n. 46, per un periodo  di  dodici  mesi,  a  decorrere
dalla  data  del  decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel
provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli  interessi
ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n.
46.  L'esattore,  in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli  atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  ditta,  la  quale,  comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  18  febbraio  1989, la riscossione del
carico  tributario  di  L.   1.555.485.000,   dovuto   dalla   S.r.l.
Policlinico  Villa  Irma, con sede in Roma, e' stata sospesa ai sensi
del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Roma nel provvedimento di esecuzione determinera'  l'ammontare  degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge  n.  46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita
gli atti esecutivi posti in essere sui beni  immobili  e  strumentali
della  sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare
idonea garanzia  anche  fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del
credito  erariale  non  tutelato  dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  21  febbraio  1989, la riscossione del
carico tributario di L. 123.326.000, dovuto dalla S.d.f. Mele  Nicola
e  Tommaso,  ora S.r.l. Nuova trasporti meridionali, e' stata sospesa
ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Bari nel provvedimento di esecuzione determinera'  l'ammontare  degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge  n.  46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita
gli atti esecutivi posti in essere sui beni  immobili  e  strumentali
della  sopramenzionata  ditta,  la  quale,  comunque, dovra' prestare
idonea garanzia  anche  fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del
credito  erariale  non  tutelato  dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  21  febbraio  1989, la riscossione del
carico tributario di L. 88.629.000, dovuto dal comune di Quindici, e'
stata  sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'art.  4  della  legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di
sei mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza  di
finanza  di  Avellino  nel  provvedimento  di esecuzione determinera'
l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma  dell'art.  39
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 introdotto dal
medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sara' revocata  con
successivo  decreto  ove  vengano  a cessare i presupposti in base ai
quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato  pericolo  per
la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  21  febbraio  1989, la riscossione del
carico tributario di L. 111.870.666, dovuto dal sig.  Munnia  Guerino
di  Pino  Torinese,  e'  stata  sospesa ai sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza  di  finanza  di  Torino  nel  provvedimento di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali  del  sopramenzionato
contribuente,  il  quale,  comunque,  dovra' prestare idonea garanzia
anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito  erariale  non
tutelato  dai predetti atti esecutivi.  La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  21  febbraio  1989, la riscossione del
carico tributario di L. 484.193.332,  dovuto  dalla  S.r.l.  Fratelli
Bobbi e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotto  dall'art.  4  della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data  del  decreto  stesso.
L'intendenza  di  finanza di Piacenza nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale,
comunque,  dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la
eventuale parte del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  21  febbraio  1989, la riscossione del
carico tributario  di  L.  902.297.000,  dovuto  dalla  ditta  Persia
Francesco di Bitonto, e' stata sospensa ai sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.   L'intendenza  di  finanza  di  Bari  nel  provvedimento  di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
ditta,  la  quale,  comunque,  dovra'  prestare idonea garanzia anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  21  febbraio  1989, la riscossione del
carico tributario di L. 211.883.000, dovuto  dalla  S.p.a.  Fincrital
ora S.p.a I.C.E.P., in Roma, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo
comma dell'art. 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4  della  legge 28
febbraio 1980, n. 46, per un periodo  di  dodici  mesi,  a  decorrere
dalla  data  del  decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel
provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli  interessi
ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n.
46.  L'esattore,  in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli  atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  21  febbraio  1989, la riscossione del
carico tributario di  L.  217.099.000,  dovuto  dalla  S.p.a.  Teatro
Eliseo  di  Roma,  e'  stata  sospesa  ai  sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.   L'intendenza  di  finanza  di  Roma  nel  provvedimento  di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
societa',  la  quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.