Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune societa(GU n.63 del 16-3-1989)
Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 57.789.000, dovuto dalla ditta Di Lillo Nicola, con sede in Modugno, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 1.555.485.000, dovuto dalla S.r.l. Policlinico Villa Irma, con sede in Roma, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 123.326.000, dovuto dalla S.d.f. Mele Nicola e Tommaso, ora S.r.l. Nuova trasporti meridionali, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 88.629.000, dovuto dal comune di Quindici, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Avellino nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 111.870.666, dovuto dal sig. Munnia Guerino di Pino Torinese, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Torino nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 484.193.332, dovuto dalla S.r.l. Fratelli Bobbi e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Piacenza nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 902.297.000, dovuto dalla ditta Persia Francesco di Bitonto, e' stata sospensa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 211.883.000, dovuto dalla S.p.a. Fincrital ora S.p.a I.C.E.P., in Roma, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 217.099.000, dovuto dalla S.p.a. Teatro Eliseo di Roma, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.