DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988 

  Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988
concernente modificazioni allo statuto dell'Universita'  degli  studi
di Venezia.
(GU n.68 del 22-3-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato
con  regio  decreto  20  aprile   1939,   n.   1029,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista  la  lettera  n.  21706  del  5 ottobre 1988, con la quale il
rettore dell'Universita' degli studi di  Venezia  segnala  errori  ed
omissioni  presenti  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 26
aprile 1988, di modifica dello statuto dell'Universita' medesima;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1988, con il
quale  e'  stato  istituito  il corso di laurea in scienze ambientali
presso l'Universita' degli studi di Venezia;
  Riconosciuta  la  particolare necessita' di apportare le rettifiche
richieste al predetto decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1988;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
                            Articolo unico
 Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1988  -
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi  di  Venezia,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 200 del 26 agosto 1988, e'
rettificato ed integrato come segue:
  Il  secondo  comma  del dispositivo, l'art. 31 e il comma che segue
sono cosi' rettificati:
  "Il  primo  comma  dell'art.  31, relativo alla facolta' di chimica
industriale, e' soppresso e sostituito con i seguenti commi:
  La facolta' di chimica industriale conferisce i seguenti titoli:
   1) laurea in chimica industriale;
   2) laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo).
  I   titoli   di  ammissione  sono  quelli  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Art.  32  (Laurea  in chimica industriale). - Il corso di laurea in
chimica industriale e' costituito da un biennio di studi propedeutici
e da un triennio di studi di applicazione".
  Art.  33  -  nella prima riga del vigente art. 32, che muta in art.
33,  l'espressione:  "Gli  insegnamenti  della  facolta'  di  chimica
industriale..."  muta  come  segue:  "Gli  insegnamenti  del corso di
laurea in chimica industriale...".
  Art.  34  -  nella prima riga del vigente art. 33, che muta in art.
34, l'espressione: "Nella facolta' di chimica  industriale..."   muta
come segue: "Nel corso di laurea in chimica industriale...".
  Dopo  l'art.  35,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, e' inserito il corso di laurea in  scienze
ambientali  (indirizzo  suolo)  con  gli  articoli  relativi, come di
seguito riportato:
  Art.  37  -  e'  rettificato  in  art. 36 e nel testo dell'articolo
l'espressione: "... monte orario didattico in tremila ore"  e'  cosi'
rettificata: "... monte orario didattico di tremila ore".
  Art.  38  -  e' rettificato in art. 37 e nel testo dell'articolo la
denominazione  dell'insegnamento:  "1)  analisi  chimica-strumentale"
dell'orientamento  chimico, e' cosi' rettificata: "1) analisi chimica
strumentale".
  Inoltre  nel penultimo comma e' eliminata la congiunzione "e" posta
dopo la parola "richiedente".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1989
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 108