AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note alla legge 21 febbraio 1989, n. 70,
   recante:  "Norme  per  la  tutela  giuridica  delle topografie dei
   prodotti  a  semiconduttori".  (Legge  pubblicata  nella  Gazzetta
   Ufficiale - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1989).
(GU n.71 del 25-3-1989)

   La nota all'art. 21 della legge citata in epigrafe, riportata alle
pagine 10 e 11 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale,  nella  quale
e'  erroneamente trascritto il testo delle disposizioni contenute nel
capo III del titolo I del libro I del codice di procedura civile  (in
luogo  di quelle contenute nel capo III del titolo I del libro IV del
medesimo codice di procedura civile,  richiamate  nell'art.  21),  e'
sostituita dalla seguente nota:
Nota all'art. 21:
   Il  testo  delle  disposizioni contenute nel capo III del titolo I
(Dei procedimenti sommari) del libro IV (Dei  procedimenti  speciali)
del codice di procedura civile e' il seguente:
 
                              "CAPO III
                      Dei procedimenti cautelari
                      SEZIONE I. - Del sequestro
 
  Art.  670 (Sequestro giudiziario). - Il giudice puo' autorizzare il
sequestro giudiziario:
    1)  di  beni  mobili o immobili, aziende o altre universalita' di
beni, quando ne e' controversa la proprieta' o  il  possesso,  ed  e'
opportuno   provvedere  alla  loro  custodia  o  alla  loro  gestione
temporanea;
    2)  di  libri,  registri,  documenti, modelli, campioni e di ogni
altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova,  quando  e'
controverso  il  diritto  alla esibizione o alla comunicazione, ed e'
opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
   Art.  671  (Sequestro  conservativo). - Il giudice, su istanza del
creditore che ha fondato timore di perdere la  garanzia  del  proprio
credito,  puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o
immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute,  nei  limiti
in cui la legge ne permette il pignoramento.
   Art. 672 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581) (Sequestro anteriore alla causa). - L'istanza di sequestro si
propone  con  ricorso  al  pretore  o  al  presidente  del  tribunale
competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al  presidente
del  tribunale  competente  per  valore del luogo in cui il sequestro
deve essere eseguito.
   Se competente per la causa di merito e' il conciliatore, l'istanza
si propone al pretore.
   Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non e'
il giudice civile ordinario, l'istanza di  sequestro  si  propone  al
pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo
in  cui  il  sequestro  deve  essere  eseguito,  salvo   le   diverse
disposizioni della legge.
   Il   giudice,  assunte,  quando  occorre,  sommarie  informazioni,
provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro  conservativo,
ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se
trattasi invece di sequestro  giudiziario  avente  per  oggetto  cose
immobili,  ovvero aziende o altre universalita' di beni, provvede con
ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i  casi  di  eccezionale
urgenza  o  di  pericolo  nel  ritardo  nei quali puo' provvedere con
decreto motivato.
   Art. 673 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581) (Sequestro in corso di causa). - Quando vi e' causa  pendente
per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice
della stessa.
   Se  la  causa  pende  davanti al tribunale o alla corte d'appello,
l'istanza e' proposta all'istruttore oppure, se questi non e'  ancora
designato  o  il  giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente del
tribunale o della corte.
   Il  giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di
eccezionale urgenza puo' provvedere con decreto motivato.
   Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al
pretore, il quale provvede con decreto motivato.
   Se  la  causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile
ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.
   Art.  674  (Cauzione).  -  Il  giudice tanto col provvedimento che
autorizza il sequestro, quanto nel corso della  causa  di  convalida,
puo'  imporre  all'istante  una cauzione per l'eventuale risarcimento
dei danni e per le spese.
   Art.   675   (Termine   d'efficacia   del   provvedimento).  -  Il
provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se  non  e'
eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
   Art.  676  (Custodia  nel  caso  di  sequestro giudiziario). - Nel
disporre il sequestro giudiziario,  il  giudice  nomina  il  custode,
stabilisce  i  criteri  e  i  limiti  dell'amministrazione delle cose
sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere piu' sicura  la
custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
   Il  giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre
maggiori garanzie e da' cauzione.
   Il  custode  della  cosa  sequestrata  ha gli obblighi e i diritti
previsti negli articoli 521, 522 e 560.
  Art.  677 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581, poi modificato dall'articolo  unico  della  legge  23  maggio
1951,  n. 400) (Esecuzione del sequestro giudiziario). - Il sequestro
giudiziario si esegue a norma  degli  articoli  605  e  seguenti,  in
quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna
o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.
  L'art.  608,  primo comma, e' applicabile se il custode sia persona
diversa dal detentore.
   Il  giudice,  col  provvedimento di autorizzazione del sequestro o
successivamente,  puo'  ordinare  al   terzo   detentore   del   bene
sequestrato  di  esibirlo  o  di consentire l'immediata immissione in
possesso del custode.
   Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211.
   Art. 678 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581) (Esecuzione del sequestro  conservativo  sui  mobili).  -  Il
sequestro  conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le
norme stabilite per il  pignoramento  presso  il  debitore  o  presso
terzi.  In  questo  ultimo  caso  il sequestrante deve, con l'atto di
sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore  del  luogo
di  residenza  del  terzo  stesso per rendere la dichiarazione di cui
all'art.   547.   Il    giudizio    sulle    controversie    relative
all'accertamento  dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di
quello sulla convalida del sequestro e sul  merito,  a  meno  che  il
terzo  non  chieda  l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel
quale caso il pretore rimette le parti al giudice  davanti  al  quale
pende  il  giudizio  di  convalida.  I due processi saranno riuniti e
decisi con la stessa sentenza.
   Se   il   credito   e'  munito  di  privilegio  sugli  oggetti  da
sequestrare, il giudice  puo'  provvedere  nei  confronti  del  terzo
detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
   Si  applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro
sorgono difficolta' che non ammettono dilazione.
   Art. 679 (Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili). -
Il  sequestro  conservativo  sugli  immobili   si   esegue   con   la
trascrizione  del  provvedimento  presso l'ufficio delle ipoteche del
luogo in cui i beni sono situati.
   Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'art.
559.
   Art. 680 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581)  (Convalida  del  sequestro  autorizzato  anteriormente  alla
causa). - Se il sequestro e' stato autorizzato a norma dell'art. 672,
il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in  cui  e'
stato  compiuto  il  primo  atto  di  esecuzione,  deve notificare il
decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro e'
stato  eseguito  e  dando  notizia  dell'adempimento  delle attivita'
previste negli articoli 677, 678 e 679.
   Il  sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per
la convalida del sequestro e per  la  causa  di  merito,  davanti  al
giudice competente per quest'ultima.
   Dei  successivi  atti  di  esecuzione deve essere data notizia nei
quindici giorni dal loro compimento.
   Se  a  decidere  sul  merito  non  sono competenti i giudici della
Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice  che
ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il
quale il sequestro cessera' di avere effetto se la sentenza straniera
che  ha deciso il merito non e' stata resa efficace nella Repubblica.
   Il  giudice  che  ha  concesso  un  sequestro relativamente ad una
controversia di competenza di un giudice  diverso  da  quello  civile
ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio
della causa di merito. Lo stesso giudice, quando  e'  intervenuta  la
pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro.
   Art. 681 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581) (Convalida del sequestro autorizzato in corso  di  causa).  -
Quando  il  giudice  autorizza  il  sequestro  con  ordinanza,  fissa
l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla  convalida
del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.
   Quando  il  sequestro  e'  stato  concesso con decreto in corso di
causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui e' stato
compiuto  il  primo  atto di esecuzione, deve domandare al giudice la
fissazione  della  udienza  per  la  trattazione  di  cui  al   comma
precedente;  il  giudice  fissa  tale  udienza  con decreto nel quale
stabilisce il termine perentorio per  la  notificazione  del  decreto
stesso e di quello di autorizzazione.
   Se  il  sequestro e' stato concesso, a norma dell'art. 673, ultimo
comma, in pendenza della  causa  di  merito  dinanzi  ad  un  giudice
diverso  da  quello  civile  ordinario,  si  applica  l'ultimo  comma
dell'articolo precedente.
   Art.  682 (come sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 17 ottobre 1950,
n. 857) (Decisione separata sulla convalida).  -  Nei  casi  previsti
negli  articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la
trattazione del merito richiede una lunga istruzione,  puo'  disporre
che  le  questioni  relative  alla  convalida  siano decise prima del
merito.
   Art.  683 (Inefficacia del sequestro). - Il sequestro perde la sua
efficacia se  il  sequestrante  non  osserva  le  disposizioni  degli
articoli  680  e  681,  se  l'istanza  di  convalida e' rigettata con
sentenza passata in  giudicato,  o  se  il  giudizio  sul  merito  si
estingue per qualunque causa.
   Il  sequestro  perde  inoltre  la  sua  efficacia  se con sentenza
passata in giudicato e' dichiarato inesistente il diritto  a  cautela
del quale era stato concesso.
   In  questi  casi  il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara
con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina  la
cancellazione della trascrizione.
   Art.  684  (Revoca del sequestro). - Il debitore puo' ottenere dal
giudice istruttore, con ordinanza  non  impugnabile,  la  revoca  del
sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del
credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del
valore delle cose sequestrate.
   Art. 685 (Vendita delle cose deteriorabili). - In caso di pericolo
di deteriorazione delle cose che formano oggetto  del  sequestro,  il
giudice,  con  lo  stesso  provvedimento  di  concessione o con altro
successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le  cose
pignorate.
   Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle
cose vendute.
   Art. 686 (Conversione del sequestro conservativo in pignoramento).
- Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in
cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
   Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di
altri  creditori,   il   sequestrante   partecipa   con   essi   alla
distribuzione della somma ricavata.
   Art.  687 (Casi speciali di sequestro). - Il giudice puo' ordinare
il sequestro delle somme o delle cose che il debitore  ha  offerto  o
messo  comunque  a disposizione del creditore per la sua liberazione,
quando e' controverso l'obbligo o  il  modo  del  pagamento  o  della
consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.
 
              SEZIONE II. - Dei procedimenti di denuncia
                   di nuova opera e di danno temuto
 
   Art.  688  (Forma dell'istanza). - La denuncia di nuova opera o di
danno temuto si propone con ricorso al  pretore  competente  a  norma
dell'art. 21.
   Quando  vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone
a norma dell'art. 673.
   Art.  689  (Provvedimenti  immediati).  -  Il  giudice  puo'  dare
immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte  quando
occorre  sommarie  informazioni; ma puo' disporre che siano citate le
parti interessate, anche a ora fissa.
   Deve  sempre  ordinare la citazione delle parti interessate quando
crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o  ad  audizione  di
testimoni.
   Puo'  sentire  i  testimoni  che gli sono presentati dalle parti e
puo' richiederli personalmente quando li trova sul luogo.
   Puo'  farsi  assistere  da  un  consulente  tecnico  o demandargli
singole indagini.
   Quando  ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i
provvedimenti necessari e, se e' competente, procede alla trattazione
della  causa;  altrimenti  rimette  le  parti  al giudice competente,
fissando un termine perentorio per la riassunzione.
   Art.  690  (Pronuncia  sui  provvedimenti  immediati). - Se non ha
disposto la  citazione  delle  parti  interessate,  il  giudice,  col
decreto  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  precedente,  fissa
l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e  stabilisce  il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
   All'udienza,  il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca
i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della
causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
  Art.  691  (Contravvenzione  al divieto del giudice). - Se la parte
alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo
stato  di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della
parte interessata, puo' disporre con  ordinanza  che  le  cose  siano
rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
 
                   SEZIONE III. - Dei procedimenti
                       di istruzione preventiva
 
   Art.  692  (Assunzione  di  testimoni). - Chi ha fondato motivo di
temere che siano per mancare uno o piu' testimoni, le cui deposizioni
possono essere necessarie in una causa da proporre, puo' chiedere che
ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.
   Art.  693 (Istanza). - L'istanza si propone con ricorso al giudice
che sarebbe competente per la causa di merito.
   In  caso  d'eccezionale  urgenza, l'istanza puo' anche proporsi al
pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.
   Il  ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e
dei fatti  sui  quali  debbono  essere  interrogati  i  testimoni,  e
l'esposizione  sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova
e' preordinata.
   Art.  694 (Ordine di comparizione). - Il presidente del tribunale,
il pretore  o  il  conciliatore  fissa,  con  decreto,  l'udienza  di
comparizione  e stabilisce il termine perentorio per la notificazione
del decreto.
   Art.  695  (Ammissione  del  mezzo  di prova). - Il presidente del
tribunale, il pretore o il  conciliatore,  assunte,  quando  occorre,
sommarie  informazioni,  provvede con ordinanza non impugnabile e, se
ammette l'esame testimoniale,  fissa  l'udienza  per  l'assunzione  e
designa il giudice che deve procedervi.
   Art.  696  (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale). - Chi ha
urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di  luoghi  o
la  qualita'  o  la  condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli
articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento  tecnico  o
un'ispezione giudiziale.
   Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede
nelle  forme  stabilite  negli  articoli  694  e   695,   in   quanto
applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio
delle operazioni.
   Art. 697 (Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza). - In caso
d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore  o  il
conciliatore puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli
694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla  notificazione
alle  altre  parti;  in  tal  caso  puo' nominare un procuratore, che
intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.
   Non  oltre  il  giorno  successivo,  a  cura del cancelliere, deve
essere fatta notificazione  immediata  del  decreto  alle  parti  non
presenti all'assunzione.
   Art.  698  (Assunzione  ed  efficacia  delle  prove preventive). -
Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto
possibile, gli articoli 191 e seguenti.
   L'assunzione  preventiva  dei  mezzi  di  prova  non pregiudica le
questioni  relative  alla  loro  ammissibilita'  e   rilevanza,   ne'
impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
   I  processi  verbali  delle prove non possono essere prodotti. ne'
richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che
i  mezzi  di  prova  siano  stati dichiarati ammissibili nel giudizio
stesso.
   Art. 699 (Istruzione preventiva in corso di causa). - L'istanza di
istruzione preventiva puo' anche essere proposta in corso di causa  e
durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.
   Il giudice provvede con ordinanza.
 
              SEZIONE IV. - Dei provvedimenti d'urgenza
 
   Art.  700  (Condizioni  per  la  concessione).  -  Fuori  dei casi
regolati nelle precedenti sezioni di  questo  capo,  chi  ha  fondato
motivo  di  temere  che durante il tempo occorrente per far valere il
suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio
imminente  e  irreparabile,  puo'  chiedere  con ricorso al giudice i
provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le  circostanze,  piu'
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul
merito.
   Art. 701 (Competenza). - E' competente a pronunciare sulla domanda
il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia  per  verificarsi
il  fatto  dannoso,  oppure  il giudice istruttore quando vi e' causa
pendente per il merito.
   Art.  702  (Procedimento).  -  Nel  caso  che il provvedimento sia
chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti,
in quanto applicabili.
   Nel  pronunciare  il  provvedimento  il  pretore deve in ogni caso
fissare un termine perentorio entro il quale l'istante  e'  tenuto  a
iniziare il giudizio di merito di cui all'art. 700".