DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988 

  Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di
Bari.
(GU n.78 del 4-4-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2169,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n.
1164,  concernente  modifiche  alla  tabella   XXI   dell'ordinamento
didattico universitario relativa al corso di laurea in fisica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto in adeguamento al
suddetto decreto del Presidente della Repubblica 3  giugno  1980,  n.
1164,   formulate   dalle   autorita'   accademiche  dell'Universita'
anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di  Bari  e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art. 89, relativo al corso di laurea in fisica, l'insegnamento
fondamentale obbligatorio per il primo biennio  di  "esperimentazioni
fisica  (biennale)",  e'  soppresso  e  sostituito  dai  seguenti due
insegnamenti:
   esperimentazioni fisica I;
   esperimentazioni fisica II.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1› marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 157