AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla legge 11 febbraio 1989, n. 87, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986". (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 1989).(GU n.79 del 5-4-1989)
In allegato alla legge di ratifica citata in epigrafe, dopo il
testo originale, in lingua francese, della "Convenzione", alla pag.
14 del sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,
deve intendersi riportato il seguente testo, in lingua francese, del
"Protocollo di modifica":
"PROTOCOLE D'AMENDEMENT A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE SYSTEME
HARMONISE DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES.
(Bruxelles, le 24 juin 1986).
Les Parties contractantes a' la Convention portant creation du
Conseil de cooperation douaniere signee a' Bruxelles le 15 decembre
1950 et la Communaute' economique europeenne,
Considerant quil est souhaitable que la Convention internationale
sur le Systeme harmonise' de designation et de codification des
marchandises (faite a' Bruxelles le 14 juin 1983); entre en vigueur
le 1er janvier 1988,
Considerant qua' moins que l'article 13 de ladite Convention ne
soit amende', la date d'entree en vigueur de cette Convention
demeurera incertaine,
Sont convenues de ce qui suit:
Article Premier
Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention internationale
sur le Systeme harmonise' de designation et de codification des
marchandises, faite a' Bruxelles le 14 juin 1983 (denommee ciapres la
'Convention'), est remplace' par ce qui suit:
'1. La presente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui
suit immediatement apres trois mois au moins la date a' laquelle un
minimum de dix-sept Etats ou Unions douanieres ou economiques vises
a' l'article 11 ci-dessus l'ont signee sans reserve de ratification
ou ont depose' leurs instruments de ratification ou d'adhesion, mais
pas avant le 1er janvier 1988'.
Article 2
A. Le present Protocole entre en vigueur en meme temps que la
Convention a' condition quun minimum de dix-sept Etats ou Unions
douanieres ou economiques vises a' l'article 11 de la Convention
aient depose' leurs instruments d'acceptation du Protocole aupres du
Secretaire general du Conseil de cooperation douaniere. Toutefois,
aucun Etat ou Union douaniere ou economique ne peut deposer son
instrument d'acceptation du present Protocole s'il n'a pas
prealablement signe' ou ne signe en meme temps la Convention sans
reserve de ratification ou n'a pas depose' ou ne depose pas en meme
temps son instrument de ratification ou d'adhesion a' la
Convention.
B. Tout Etat ou Union douaniere ou economique qui devient Partie
contractante a' la Convention apres l'entree en vigueur du present
Protocole aux termes du paragraphe A ci-dessus est Partie
contractante a' la Convention amendee par le Protocole.
Copie certifiee,
G. R. Dickerson,
Secretaire general.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI"
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Di conseguenza, nella traduzione non ufficiale in lingua italiana,
dopo il testo della "Convenzione", alla pag. 182 del sopra indicato
supplemento alla Gazzetta Ufficiale, e' riportato il seguente testo
del "Protocollo di modifica":
"PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONE SUL SISTEMA
ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E CODIFICAZIONE DELLE MERCI.
(Bruxelles, 24 giugno 1986).
Le Parti contraenti la Convenzione che ha istituito il Consiglio
di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e la
Comunita' economica europea,
Considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul
Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
(adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983) entri in vigore il 1
gennaio 1988,
Considerato che, a meno che l'articolo 13 di tale Convenzione non
sia emendato, la data di entrata in vigore della predetta Convenzione
rimarra' incerta,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Il 1 comma dell'articolo 13 della Convenzione internazionale sul
Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,
adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (detta in avanti la
'Convenzione'), e' sostituito dal seguente:
'1. La presente Convenzione entra in vigore il 1 gennaio
immediatamente susseguente dopo per lo meno tre mesi dalla data in
cui un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche
previste dall'articolo 11 qui di seguito l'abbiano firmata senza
riserva di ratifica o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica
o di adesione, ma non prima del 1 gennaio 1988'.
Articolo secondo
A) Il presente Protocollo entra in vigore allo stesso tempo della
Convenzione purche' un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali
o economiche previste dall'articolo 11 della Convenzione abbiano
depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il
Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia,
nessuno Stato o Unione doganale o economica puo' depositare il
proprio strumento di accettazione del presente Protocollo se non ha
firmato in precedenza o firma allo stesso tempo la Convenzione senza
riserva di ratifica o non ha depositato o non deposita allo stesso
tempo il proprio strumento di ratifica o di adesione alla
Convenzione.
B) Ogni Stato o Unione doganale o economica, che diviene parte
contraente della Convenzione dopo l'entrata in vigore del presente
Protocollo ai sensi del comma A di cui sopra, e' Parte contraente
della Convenzione emendata dal Protocollo.
Copia autenticata. G. R. Dickerson, Segretario Generale".
Al fine di renderlo piu' comprensibile, si ristampa, qui di
seguito, il testo in lingua francese, della pag. 27 del sopra
indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, dove sono
state riportate in stampa poco leggibile alcune parti relative ai
"Chapitre 7" e "Chapitre 8" dell'allegato alla convenzione
"Nomenclatura del sistema armonizzato":
----> Vedere Allegato a Pag. 31 della G.U. <----