MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 aprile 1989 

  Determinazione  del  calendario delle festivita' religiose ebraiche
per l'anno 1989.
(GU n.85 del 12-4-1989)

                       IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  8  marzo  1989,  n.  101,  recante  norme  per la
regolarizzazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunita'
ebraiche  italiane  sulla  base  dell'intesa stipulata il 27 febbraio
1987;
  Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
  "1.  La  Repubblica  italiana  riconosce  agli  ebrei il diritto di
osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima  del  tramonto
del sole del venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
  2.  Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati
o che esercitano attivita'  autonoma  o  commerciale,  i  militari  e
coloro  che  siano  assegnati  al  servizio civile sostitutivo, hanno
diritto di fruire, su  loro  richiesta,  del  riposo  sabbatico  come
riposo  settimanale.  Tale  diritto  e'  esercitato  nel quadro della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro  caso  le
ore  lavorative  non prestate il sabato sono recuperate la domenica o
in  altri  giorni  lavorativi  senza  diritto   ad   alcun   compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
  3.  Nel  fissare  il  diario  di  prove  di  concorso  le autorita'
competenti terranno  conto  dell'esigenza  del  rispetto  del  riposo
sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche
adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti  onde  consentire  ai
candidati  ebrei  che  ne  facciano  richiesta  di sostenere in altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
  4.  Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla
scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori  o  dell'alunno
se maggiorenne";
  Visto  il  successivo  art.  5,  che elenca le festivita' religiose
ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative  al  riposo
sabbatico  e  prescrive  che  entro  il  30  giugno  di  ogni anno il
calendario delle festivita' e' comunicato  dall'Unione  al  Ministero
dell'interno,   che   ne  dispone  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale;
  Vista la comunicazione dell'Unione;
                               Decreta:
  Il  calendario  delle festivita' religiose ebraiche e' determinato,
per il 1989, come segue:
   tutti i sabati;
   19-20-21 aprile: vigilia, 1› e 2› giorno di Pesach (Pasqua);
   26-27 aprile: 7› ed 8› giorno di Pesach (Pasqua);
   9-10 giugno: 1› e 2› giorno di Shavuoth (Pentecoste);
   10 agosto: digiuno del 9 di Av.;
   30   settembre-1›  ottobre:  1›  e  2›  giorno  di  Rosh  Hashana'
(Capodanno);
   8-9 ottobre: vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
   14-15 ottobre: 1› e 2› giorno della Festa delle Capanne (Succoth);
   20 ottobre: 7› giorno della Festa delle Capanne (Oshana' Rabba');
   21   ottobre:  8›  giorno  della  Festa  delle  Capanne  (Shemini'
Azzereth);
   22 ottobre: Simhat Tora' (Festa della Legge).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 7 aprile 1989
                                                    Il Ministro: GAVA