ORDINANZA 7 aprile 1989
Ulteriore proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1681/FPC).(GU n.89 del 17-4-1989)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Viste le ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18 maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre 1984, concernente l'attribuzione di un contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1602/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 novembre 1988; Vista l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1988; Considerato che il reinsediamento della popolazione sistemata precariamente non e' ancora completato, essendo tuttora assoggettate ad interventi di riattazione connessi a progetti edilizi unitari o di ricostruzione talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici in argomento; Visto il telegramma n. 9584/207/PC del 31 gennaio 1989 con il quale il prefetto de L'Aquila segnala l'opportunita' di intervenire ancora con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e sistemati autonomamente, tuttora impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni; Ravvista l'opportunita' di aderire alla sopraenunciata richiesta; Dispone: Art. 1. Il termine di sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, citate nelle premesse, prorogato da ultimo con l'ordinanza n. 1602/FPC del 16 novembre 1988, e' ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi. Restano ferme le limitazioni temporali previste al secondo comma dell'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988 citata nelle premesse. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 7 aprile 1989 Il Ministro: LATTANZIO