ORDINANZA 7 aprile 1989 

  Ulteriore  proroga  del  termine  relativo  al  contributo  per  le
sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti  senza  tetto  per
effetto  del  terremoto  del  7  e  11  maggio  1984.  (Ordinanza  n.
1681/FPC).
(GU n.89 del 17-4-1989)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste  le ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA
del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del  23  ottobre  1984,  pubblicate
rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18 maggio 1984,
n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre  1984,  concernente
l'attribuzione  di  un  contributo  per  le sistemazioni autonome dei
nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del  7
ed 11 maggio 1984 prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1602/FPC del
16 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276  del  24
novembre 1988;
  Vista l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1988;
  Considerato  che  il  reinsediamento  della  popolazione  sistemata
precariamente non e' ancora completato, essendo tuttora  assoggettate
ad interventi di riattazione connessi a progetti edilizi unitari o di
ricostruzione talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici  in
argomento;
  Visto il telegramma n. 9584/207/PC del 31 gennaio 1989 con il quale
il prefetto de L'Aquila segnala l'opportunita' di intervenire  ancora
con  misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza
tetto e sistemati autonomamente, tuttora impossibilitati a  rientrare
nelle proprie abitazioni;
  Ravvista l'opportunita' di aderire alla sopraenunciata richiesta;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  di  sei  mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n.
206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984  e  n.
380/FPC/ZA  del  23 ottobre 1984, citate nelle premesse, prorogato da
ultimo  con  l'ordinanza  n.  1602/FPC  del  16  novembre  1988,   e'
ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.
  Restano  ferme  le  limitazioni temporali previste al secondo comma
dell'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988 citata nelle premesse.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 7 aprile 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO