DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1989
Attribuzioni al prefetto di Milano in materia di funzionalita', efficienza e produttivita' dell'amministrazione periferica dello Stato.(GU n.91 del 19-4-1989)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego, ed in particolare il primo comma numeri 2, 3 e 4, concernenti l'attivita' di coordinamento generale in materia di pubblico impiego e il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici nonche' il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che prevede progetti per l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi ed il recupero della produttivita'; Visti gli articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che prevedono assunzioni del personale a tempo determinato, pieno o parziale, o conferimento di incarico di consulenza professionale, nonche', limitatamente ai progetti sperimentali, l'eventuale modifica delle procedure operative, anche in deroga alle norme vigenti; Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, che prevede, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento previsti dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la verifica della funzionalita', dell'efficienza e della produttivita' delle strutture, attribuendone la competenza al Dipartimento della funzione pubblica; Vista la relazione del prefetto di Milano sulla situazione dell'amministrazione periferica dello Stato in Milano e provincia; Considerato che risulta urgente e necessario intervenire per risolvere i segnalati problemi in un contesto di integrazione dei rapporti delle diverse amministrazioni periferiche dello Stato in relazione all'interesse dei cittadini utenti nella particolare problematica dell'area metropolitana di Milano; Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 13 della legge sopracitata che al comma 1, lettera a), prevede conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali comprese quelle ad ordinamento autonomo; Decreta: Art. 1. 1) In via sperimentale e per un periodo di dodici mesi, rinnovabili, il prefetto di Milano, quale organo del Governo nella provincia, per l'attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e degli articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, provvede a: individuare le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa, verificando la funzionalita', l'efficienza e la produttivita' delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato in provincia di Milano; formulare proposte anche per quanto attiene la modifica delle procedure operative eventualmente in deroga alle norme vigenti; promuovere ed attuare concreti progetti operativi integrati fra le diverse amministrazioni periferiche dello Stato in materia di organizzazione e di miglioramento dei servizi, ivi compresi i progetti di cui agli articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'uopo utilizzando le risorse necessarie appositamente destinate; verificare i risultati delle iniziative suddette, anche in corso di svolgimento, riferendone periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2) Per l'attuazione del presente decreto il prefetto si avvale di un comitato metropolitano composto dai dirigenti responsabili, nella provincia, degli uffici periferici dello Stato. Roma, addi' 14 aprile 1989 Il Presidente: DE MITA