MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 marzo 1989 

  Determinazione  del  coefficiente  di  tassazione  di terminale per
l'anno 1989 per i voli nazionali.
(GU n.96 del 26-4-1989)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                               SENTITO
                       IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77;
  Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, del decreto-legge n.
77  del  1989  occorre  determinare  il  coefficiente   unitario   di
tassazione  di  terminale  per  l'anno  1989  dividendo  i  costi che
l'Azienda autonoma di assistenza al volo  prevede  di  sostenere  per
tale  anno  per  fornire  i  servizi  di  assistenza di terminale nel
complesso degli aeroporti nei  quali  si  sviluppa  singolarmente  un
traffico  in  unita'  di  servizio  non inferiore all'1,5% del totale
delle  unita'  di  servizio  fornite  dall'Azienda  nell'intera  rete
aeroportuale  per  il  numero  totale  delle  unita'  di  servizio di
terminale che si prevede saranno prodotte;
  Considerato  che  in  base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale e' previsto  in  L.
80.146.837.946  il  costo  complessivo  per  il  1989  dei servizi di
terminale negli aeroporti suddetti;
  Considerato  altresi'  che  il  numero  complessivo delle unita' di
servizio di terminale previste per l'anno 1989 e' pari a 34.671.226;
  Vista  la  delibera  n. 6 adottata dal consiglio di amministrazione
dell'Azienda autonoma di assistenza  al  volo  nella  seduta  del  12
gennaio  1989, con la quale viene proposta la misura del coefficiente
unitario di tassazione di terminale per l'anno 1989;
  Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge n.
77/89 per l'anno 1989 deve essere assicurata la copertura del 60% del
costo dei servizi di assistenza di terminale;
  Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, del decreto-legge n.
77/89 per i soli voli nazionali la  tassa  di  terminale  si  applica
nella misura ridotta del 50%;
                               Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 5, punto 9, del decreto-legge 4 marzo 1989, n.
77, e' approvato il coefficiente unitario di tassazione di  terminale
per  l'anno  1989  in  L.  1.387  da  ridurre del 50% per i soli voli
nazionali.
  Il  presente decreto entrera' in vigore due mesi dopo la data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 29 marzo 1989
                                           Il Ministro dei trasporti
                                                    SANTUZ
Il Ministro del tesoro
       AMATO
Registato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1989
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 206