DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988 

  Modificazioni   allo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La
Sapienza" di Roma.
(GU n.104 del 6-5-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con  regio  decreto  14  ottobre  1926,  n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  "La  Sapienza"  di Roma e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  195,  all'elenco  delle  scuole  dirette a fini speciali
istituite presso l'Universita' sono aggiunte le seguenti scuole:
   di neurofisiopatologia;
   di  tecnici  di  fisiopatologia  cardiocircolatoria  (ad indirizzo
chirurgico) (gia' per tecnici di cardiochirurgia).
  Dopo l'art. 850 la scuola speciale per tecnici neurofisiopatologici
ed i relativi articoli 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859  e
860, sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della
numerazione degli articoli successivi, con la scuola diretta  a  fini
speciali  di  neurofisiopatologia  e  la  relativa articolazione come
segue.
  Art. 851 (Scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia). -
E' istituita la scuola diretta a fini speciali in neurofisiopatologia
presso l'Universita' "La Sapienza" di Roma.
  La  scuola  ha lo scopo di fornire una preparazione teorico-pratica
per tecnici di neurofisiopatologia.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico di neurofisiopatologia.
  La  scuola  ha  durata  di  tre  anni  e  non  e'  suscettibile  di
abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare in numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Per  l'attuazione  delle  attivita' programmate dal consiglio della
scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  ed   il
dipartimento di scienze neurologiche.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;
   anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato
locomotore (*);
   fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore
(*);
   nozioni igiene ospedaliera.
  2› Anno:
   strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;
   patologia del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;
   tecniche       di      registrazione      elettroencefalografiche,
elettromiografiche, poligrafiche, reografiche, ecografiche e doppler;
   rilevamento di dati non strumentali ed archiviazione;
   norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;
   neurofisiopatologia I.
 3› Anno:
   tecniche  di  registrazioni speciali (segnali analogici e digitali
ed analisi on-line assistita da computer);
   neuropsichiatria infantile;
   registrazioni in anestesia e rianimazione;
   nozioni di medicina legale;
   neurofisiopatologia II.
  Gli  insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Durante  i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti
laboratori:
   laboratori  di  neurofisiopatologia  del  dipartimento  in scienze
neurologiche;
   laboratori  di  neurofisiopatologia dell'istituto di clinica delle
malattie nervose e mentali;
   laboratori     di     neurofisiopatologia     dell'istituto     di
neuropsichiatria infantile.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
iscritto   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  All'esame  di  diploma,  lo  studente  viene  ammesso solo se abbia
frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto
un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di  diploma  consiste  nella  discussione  scritta  su  un
argomento di natura teorico-applicativa  assegnato  almeno  sei  mesi
prima della data dell'esame.
  Dopo  l'art. 886, la scuola speciale per tecnici di cardiochirurgia
ed i relativi articoli 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895  e
896,  sono  soppressi  e  sostituiti,  con il conseguente scorrimento
della numerazione degli articoli successivi, con la scuola diretta  a
fini  speciali  di  tecnici  di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad
indirizzo chirurgico) (gia'  per  tecnici  di  cardiochirurgia)  come
segue:
  Art.   887   (Scuola   diretta   a  fini  speciali  di  tecnici  di
fisiopatologia cardiocircolatoria - ad indirizzo  chirurgico  -  gia'
per  tecnici  di cardiochirurgia). - E' istituita la scuola diretta a
fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria  presso
l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  tecnici di fisiopatologia
cardiocircolatoria, con particolare riferimento alla chirurgia,  alla
cardiochirurgia   ed   alle   connesse   metodiche   di  circolazione
extracorporea del sangue.
  La   scuola  rilascia  il  diploma  di  tecnico  di  fisiopatologia
cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico).
  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e non e' suscettibile di
abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Per   l'attuazione   delle  attivita'  didattiche  programmate  dal
consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia
e l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   anatomia umana (*);
   fisiologia umana (*);
   farmacologia (*);
   anestesiologia (*);
   nozioni di tecnologie biomediche (*);
   nozioni di patologia clinica.
  2› Anno:
   nozioni di cardiologia e di angiologia;
   nozioni di anestesia e rianimazione;
   nozioni di fisiopatologia respiratoria;
   nozioni di cardioangiochirurgia;
   nozioni di nefrologia;
   tecniche di perfusione extracorporea.
 3› Anno:
   nozioni di cardioangiochirurgia;
   nozioni di elettrostimolazione cardiaca;
   nozioni di neurologia;
   nozioni di medicina legale (*);
   tecniche di perfusione extracorporea.
  Gli  insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Durante  i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti
reparti/servizi/laboratori/centri:
   reparto operatorio della divisione cardiochirurgica;
   sezione e laboratorio di CEC e di assistenza cardiocircolatoria;
   servizio di terapia intensiva postoperatoria;
   laboratorio di analisi chimico-cliniche;
   laboratorio di elettronica (attivita' bio-ingegneristica);
   laboratorio di emodinamica;
   centro di elettrostimolazione cardiaca;
   servizio speciale di fisiopatologia respiratoria;
   servizio di emodialisi;
   laboratori di elettrocardiografia, ergometria, elettrocardiografia
dinamica;
   laboratorio di ecocardiografia.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
iscritto   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio  della  scuola  predispone  l'apposito  libretto  di
formazione che consente allo  studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e della acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  All'esame  di  diploma,  lo  studente  viene  ammesso solo se abbia
frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto
un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1988
                               COSSIGA
   GALLONI, Ministro della
     pubblica istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1989
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 150