DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1987
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino.(GU n.104 del 6-5-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1952, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 948, di istituzione presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Cassino del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Cassino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 27, relativo al corso di laurea in ingegneria meccanica, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica: Art. 28. - E' istituito presso la facolta' di ingegneria il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, che conferisce la laurea in ingegneria elettrotecnica. Art. 29. - L'ordinamento degli studi del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica e' articolato in un biennio propedeutico e in un triennio di applicazione. L'ordinamento comprende: a) insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico; b) insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione; c) gruppi di insegnamenti a scelta dello studente. Gli insegnamenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere annuali. Gli insegnamenti di cui alla lettera c) relativi al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica sono elencati all'art. 31. Dai predetti elenchi la facolta' trarra', anno per anno, insegnamenti con i quali formera' gruppi omogenei atti a costituire indirizzi di specializzazione. Art. 30. - Biennio propedeutico - Gli insegnamenti obbligatori sono: 1 Anno: 1) analisi matematica I; 2) geometria; 3) fisica I; 4) chimica; 5) disegno. 2 Anno: 6) analisi matematica II; 7) meccanica razionale; 8) fisica II; 9) tecnologie generali dei materiali; 10) programmazione dei calcolatori elettronici. L'insegnamento di tecnologie generali dei materiali sostituisce quello di geometria II, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53. L'insegnamento di programmazione dei calcolatori elettronici e' insegnamento obbligatorio nel triennio, anticipato al secondo anno ai sensi del citato articolo. Triennio di applicazione: a) Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale: 11) scienza delle costruzioni; 12) meccanica applicata alle macchine; 13) fisica tecnica; 14) elettrotecnica; 15) idraulica; 16) macchine; 17) macchine elettriche; 18) elettronica applicata; 19) misure elettriche; 20) impianti elettrici. b) Insegnamenti obbligatori sul piano della facolta': 21) metodi matematici per l'ingegneria; 22) controlli automatici; 23) economia applicata all'ingegneria; 24) elettronica industriale; 25) tecniche di programmazione. c) Quattro insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 31 raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 29. All'art. 28, relativo agli insegnamenti complementari della facolta di ingegneria, che per effetto del presente provvedimento diventa art. 31 e muta la intestazione in "L'elenco degli insegnamenti cui al punto c) degli articoli 26 e 29 e' il seguente:", sono aggiunti i seguenti insegnamenti: comunicazioni elettriche; industrie alimentari; informatica medica; medicina legale; produzione e trasmissione dell'energia elettrica; storia del pensiero sociologico; strumentazioni biomediche; tecnologie alimentari; tecnologie biomediche; tossicologia forense. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1988 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 142