MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 aprile 1989 

  Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad estendere la propria
attivita'  in  materia  di  credito  agrario  all'intero   territorio
nazionale.
(GU n.107 del 10-5-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,  e  successive
modifiche   ed  integrazioni,  nonche'  il  relativo  regolamento  di
esecuzione approvato con decreto  ministeriale  23  gennaio  1928,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente l'ordinamento
del credito agrario;
  Vista  la  legge  6 ottobre 1986, n. 646, in virtu' della quale gli
istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760  e  gli  altri
istituti  e  sezioni  abilitati  all'esercizio del credito agrario di
miglioramento  possono  essere  autorizzati  ad  ampliare   la   loro
competenza  territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito
il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio,
accertata  l'idoneita'  dell'istituto a svolgere la propria attivita'
nel piu' vasto ambito territoriale;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con
il quale sono  stati  determinati  i  criteri  e  le  condizioni  per
l'attuazione della provvidenza legislativa sopracitata;
  Vista  l'istanza  avanzata dal Monte dei Paschi di Siena diretta ad
ottenere  l'autorizzazione  ad   estendere   la   propria   attivita'
all'intero territorio nazionale;
  Accertata  l'idoneita'  dell'istituto istante a svolgere la propria
attivita' istituzionale nel piu' vasto ambito territoriale richiesto;
  Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375;
                               Decreta:
  Il  Monte  dei  Paschi  di Siena, ferma restando per il medesimo la
competenza territoriale vigente alla data del  presente  decreto,  e'
autorizzato,  ai  sensi  della  legge  6  ottobre  1986,  n.  646, ad
estendere la propria attivita'
all'intero  territorio  nazionale nei limiti di un plafond rapportato
al  10%  degli  impieghi  in  essere  nella  zona   di   operativita'
istituzionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 aprile 1989
                                                   Il Ministro: AMATO