MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 maggio 1989 

  Revoca  dell'ordinanza  n.  1110/FPC  del  29 luglio 1987, recante:
"Istituzione della commissione tecnica per lo studio delle situazioni
di  rischio  idrogeologico  in  Valtellina  a  seguito  degli  eventi
alluvionali del luglio 1987". (Ordinanza n. 1703/FPC).
(GU n.106 del 9-5-1989)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;
  Considerato che, a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987
si era determinata una grave situazione di emergenza, in  particolare
nella   Valtellina,   dove   il   rischio  di  fenomeni  di  dissesto
idrogeologico era particolarmente elevato;
  Vista  l'ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del  12  agosto  1987,  con  la  quale,  la
prefettura  di  Sondrio,  vedeva  istituita  una apposita commissione
tecnica per lo studio dei fenomeni gia' verificatisi ed in atto lungo
il bacino del fiume Adda in localita' Val di Pola e dei corsi d'acqua
di Mallero e Toreggio in Val Malenco ai fini  della  formulazione  di
proposte per l'attuazione dei conseguenti provvedimenti di urgenza;
  Vista  l'ordinanza  n.  1139/FPC  del  3 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1987, con  la  quale
la  commissione  tecnica,  veniva  opportunamente integrata con altro
esperto;
  Vista  l'ordinanza  n.  1140/FPC  del  4 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1987, con  la  quale
si  determinava  il  compenso attribuito ai componenti la commissione
tecnica;
  Considerato  che  la  fase  acuta  dell'emergenza  a  tutela  delle
popolazioni interessate puo', allo stato, considerarsi conclusa;
  Ritenuto,   pertanto,   che  il  ruolo  della  commissione  tecnica
istituita con ordinanza n. 1110/FPC del 29  luglio  1987,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187 del 12 agosto 1987 puo' ritenersi
esaurito;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'ordinanza  29  luglio  1987  n.  1110/FPC  con  la quale e' stata
istituita la commissione tecnica per lo studio  delle  situazioni  di
rischio   idrogeologico   in   Valtellina   a  seguito  degli  eventi
alluvionali del luglio 1987 integrata con ordinanza 3 settembre 1987,
n. 1139, e' revocata.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
   Roma, addi' 2 maggio 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO