Revoca dell'ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987, recante: "Istituzione della commissione tecnica per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987". (Ordinanza n. 1703/FPC).(GU n.106 del 9-5-1989)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293; Considerato che, a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987 si era determinata una grave situazione di emergenza, in particolare nella Valtellina, dove il rischio di fenomeni di dissesto idrogeologico era particolarmente elevato; Vista l'ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1987, con la quale, la prefettura di Sondrio, vedeva istituita una apposita commissione tecnica per lo studio dei fenomeni gia' verificatisi ed in atto lungo il bacino del fiume Adda in localita' Val di Pola e dei corsi d'acqua di Mallero e Toreggio in Val Malenco ai fini della formulazione di proposte per l'attuazione dei conseguenti provvedimenti di urgenza; Vista l'ordinanza n. 1139/FPC del 3 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1987, con la quale la commissione tecnica, veniva opportunamente integrata con altro esperto; Vista l'ordinanza n. 1140/FPC del 4 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1987, con la quale si determinava il compenso attribuito ai componenti la commissione tecnica; Considerato che la fase acuta dell'emergenza a tutela delle popolazioni interessate puo', allo stato, considerarsi conclusa; Ritenuto, pertanto, che il ruolo della commissione tecnica istituita con ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1987 puo' ritenersi esaurito; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'ordinanza 29 luglio 1987 n. 1110/FPC con la quale e' stata istituita la commissione tecnica per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987 integrata con ordinanza 3 settembre 1987, n. 1139, e' revocata. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, addi' 2 maggio 1989 Il Ministro: LATTANZIO