COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 maggio 1989 

  Rideterminazione  dell'orario  di inizio delle riunioni nel mercato
ristretto e delega ai comitati del mercato ristretto  della  facolta'
di  stabilire un diverso orario di inizio delle riunioni in relazione
alle esigenze dei singoli mercati ristretti. (Deliberazione n. 4043).
(GU n.110 del 13-5-1989)

                       LA COMMISSIONE NAZIONALE
                      PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista   la   legge   7   giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
138, e le successive modificazioni;
  Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
  Visto  il  regolamento  per  la negoziazione dei titoli non ammessi
alla quotazione ufficiale nelle borse valori  approvato  con  propria
delibera  n. 233 del 24 giugno 1977 e modificato con propria delibera
n. 2725 del 19 febbraio 1987;
  Viste  le  proprie  delibere n. 2726 del 19 febbraio 1987 e n. 2947
del 23 giugno 1987 con le quali si e' determinato  l'orario  d'inizio
delle  riunioni  del  mercato  ristretto  presso  le  borse valori di
Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,   Roma   e   Torino,   fissandolo
definitivamente alle ore 9 di ogni giorno di borsa aperta;
  Ritenuta   l'opportunita',   al   fine   di   favorire  un  miglior
funzionamento del mercato ristretto, di modificare l'orario  d'inizio
delle  citate  riunioni,  fissandolo alle ore 15,30 di ogni giorno di
borsa aperta;
  Considerata  altresi'  l'opportunita'  di  delegare ai comitati del
mercato ristretto, in relazione alle esigenze dei singoli mercati, la
facolta'  di  stabilire  un orario d'inizio delle riunioni diverso da
quello  sopra  indicato,  nel  rispetto  delle  condizioni   indicate
dall'art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1977, n. 49;
  Sentiti i comitati dei mercati ristretti;
                              Delibera:
  A  decorrere dal 15 maggio 1989 e fatto salvo il disposto del comma
successivo, le riunioni del mercato ristretto presso le borse  valori
di  Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Roma e Torino si terranno in
tutti i giorni di borsa aperta con inizio alle ore 15,30.
  In relazione alle esigenze locali dei singoli mercati ristretti, e'
delegata ai rispettivi comitati del mercato ristretto la facolta'  di
stabilire  un  orario d'inizio delle riunioni diverso da quello sopra
indicato, a condizione che le riunioni  stesse  si  svolgano  in  ore
diverse da quelle destinate alla negoziazione dei titoli ammessi alla
quotazione ufficiale.
  I  comitati  del  mercato  ristretto  sono  tenuti a comunicare con
immediatezza  alla  Commissione  copia  dei  provvedimenti   adottati
nell'esercizio della facolta' ad essi delegata.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, addi' 3 maggio 1989
                                              p. Il presidente: PAZZI