DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Milano.
(GU n.118 del 23-5-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art. 419 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in
odontostomatologia.
         Scuola di specializzazione in odontostomatologia II
  Art.  420.  - E' istituita la seconda scuola di specializzazione in
odontostomatologia presso l'Universita' degli studi di Milano.
  La  scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  una  profonda  e completa
preparazione  specialistica   nei   diversi   campi   di   competenza
dell'odontoiatria   e   della   stomatologia  ed  e'  finalizzata  al
conseguimento, successivamente alla laurea in medicina  e  chirurgia,
di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione
della qualifica di specialista.
  Art. 421. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
quindici  per  ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque
specializzandi.
  Art. 422. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  423. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  424.  -  La  scuola  comprende quattro aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) area medica;
    b) area chirurgica;
    c) area stomatologica;
    d) area specialistica odontoiatrica.
  Art.  425.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
  a) Area medica:
   farmacologia;
   anestesiologia e rianimazione;
   dermatologia;
   medicina legale;
   embriologia (dento maxillo-facciale).
   b) Area chirurgica:
   chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
   clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.
   c) Area stomatologica:
   odontostomatologia preventiva;
   patologia oro-maxillo-facciale;
   radiologia odontostomatologica;
   parodontologia;
   clinica odontostomatologica.
  d) Area specialistica odontoiatrica:
   materiali dentali;
   odontotecnica;
   odontoiatria infantile;
   endodonzia;
   clinica protesica;
   ortognatodonzia;
   odontoiatria conservativa.
 Art.  426. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale  e  tirocinio  professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'   didattica  elettiva  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo,   di   ulteriori   quattrocento   ore,   rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  1› Anno:
   Area medica (ore 70):
    farmacologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20
    anestesiologia e rianimazione  . . . . . . . . . . . . . .  "  20
    dermatologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10
    embriologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  20
   Area chirurgica (ore 50):
    chirurgia odontostomatologica e tecniche
    di anestesia locale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Area stomatologica (ore 80):
    patologia oro-maxillo-facciale   . . . . . . . . . . . . .  "  50
    clinica odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
   Area specialistica odontoiatrica (ore 200):
    materiali dentali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    odontotecnica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    odontoiatria conservativa  . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  2› Anno:
   Area chirurgica (ore 50):
    chirurgia odontostomatologica e tecniche
    di anestesia locale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50
   Area stomatologica (ore 100):
    odontostomatologia preventiva  . . . . . . . . . . . . . .  "  20
    radiologia odontostomatologica   . . . . . . . . . . . . .  "  30
    parodontologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
    odontoiatria infantile   . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    clinica protesica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  70
    ortognatodonzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    odontoiatria conservativa  . . . . . . . . . . . . . . . .  "  80
  Monte ore elettivo: ore 400.
  3› Anno:
   Area medica (ore 20):
    medicina legale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20
   Area chirurgica (ore 30):
    clinica chirurgica maxillo facciale e
    tecniche operative   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
   Area stomatologica (ore 100):
    parodontologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
    clinica odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . . .  "  70
   Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
    endodonzia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    clinica protesica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
    ortognatodonzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  427.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei  seguenti  reparti:   odontoiatria   conservativa,   odontoiatria
infantile,   endodonzia,  protesi,  ortognatodonzia,  parodontologia,
chirurgia      orale,      estrazioni,      degenza,      radiologia,
odontostomatologica.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di quattrocento  ore  annue,  avverra'
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza  di  formazione
scientifica  professionale.  Il  consiglio  della  scuola  ripartisce
annualmente il monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il
controllo  dell'attivita'  svolta  e della acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 343