DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.(GU n.118 del 23-5-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 419 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in odontostomatologia. Scuola di specializzazione in odontostomatologia II Art. 420. - E' istituita la seconda scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Universita' degli studi di Milano. La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia. La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed e' finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 421. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi. Art. 422. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 423. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 424. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) area medica; b) area chirurgica; c) area stomatologica; d) area specialistica odontoiatrica. Art. 425. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area medica: farmacologia; anestesiologia e rianimazione; dermatologia; medicina legale; embriologia (dento maxillo-facciale). b) Area chirurgica: chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale; clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative. c) Area stomatologica: odontostomatologia preventiva; patologia oro-maxillo-facciale; radiologia odontostomatologica; parodontologia; clinica odontostomatologica. d) Area specialistica odontoiatrica: materiali dentali; odontotecnica; odontoiatria infantile; endodonzia; clinica protesica; ortognatodonzia; odontoiatria conservativa. Art. 426. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Area medica (ore 70): farmacologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 anestesiologia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . . " 20 dermatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 embriologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Area chirurgica (ore 50): chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 Area stomatologica (ore 80): patologia oro-maxillo-facciale . . . . . . . . . . . . . " 50 clinica odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . . . " 30 Area specialistica odontoiatrica (ore 200): materiali dentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 odontotecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 odontoiatria conservativa . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Area chirurgica (ore 50): chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 Area stomatologica (ore 100): odontostomatologia preventiva . . . . . . . . . . . . . . " 20 radiologia odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . " 30 parodontologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 Area specialistica odontoiatrica (ore 250): odontoiatria infantile . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 clinica protesica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 70 ortognatodonzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 odontoiatria conservativa . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Area medica (ore 20): medicina legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 Area chirurgica (ore 30): clinica chirurgica maxillo facciale e tecniche operative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 Area stomatologica (ore 100): parodontologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 clinica odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . . . " 70 Area specialistica odontoiatrica (ore 250): endodonzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 clinica protesica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 ortognatodonzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 427. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti: odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, endodonzia, protesi, ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenza, radiologia, odontostomatologica. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza di formazione scientifica professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e della acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1989 Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 343