COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 24 maggio 1989 

  Rimborso all'ENEL di oneri straordinari.
(GU n.122 del 27-5-1989)

                        LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1947, n. 363;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio 1948, n. 98, che detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale e'
stata istituita la Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Viste  le  delibere CIPE del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la
chiusura della centrale elettronucleare di Latina  e  la  sospensione
dei  lavori  della  centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la
costituzione di appositi comitati  per  la  valutazione  degli  oneri
connessi all'attuazione delle suddette disposizioni;
  Vista  la  delibera  CIPE 21 dicembre 1988 con cui, nel disporre la
definitiva  interruzione  dei  lavori  della  centrale  nucleare   di
Montalto di Castro, si e' prevista l'integrazione del comitato per la
valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle  decisioni
assunte  in  materia  di  energia  nucleare  e sono state definite le
modalita'  per  il  rimborso  all'ENEL  dei  suddetti  attraverso  il
meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico;
  Visti  i  decreti ministeriali 17 febbraio 1988-27 giugno 1988 e 23
gennaio 1989, relativi alla  istituzione  ed  alla  integrazione  dei
suddetti comitati;
  Visto il provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988;
  D'intesa con il Ministero del tesoro;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1)  Il  comitato  per  la  valutazione  degli  oneri  connessi alle
decisioni assunte in materia di energia nucleare e' confermato  nella
composizione prevista dai decreti ministeriali citati nelle premesse.
  2)   Il   comitato,   sulla   base   di   specifica  e  documentata
rendicontazione prodotta dall'ENEL, provvede  all'accertamento  degli
oneri, diretti ed indiretti, derivanti:
    a)  dalla  chiusura  della centrale elettronucleare di Foce Verde
(Latina), disposta con delibera CIPE del 23 dicembre 1987;
    b) dalla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di
Trino Vercellese (Vercelli), con l'annullamento  da  parte  dell'ENEL
dei  contratti  gia'  stipulati,  disposta  con  delibera CIPE del 23
dicembre 1987;
    c)  dalla  sospensione  dei  lavori  di  cantiere  della centrale
elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo) di cui alle  delibere
CIPE  del  27  novembre  e  del  2  dicembre 1987, e dalla definitiva
interruzione  dei  lavori  stessi,  disposta  con  decreto-legge   10
dicembre  1988, n. 522, convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 42.
  3) Il comitato esercita le sue funzioni nell'ambito delle attivita'
della Cassa conguaglio per il settore elettrico.
  Le  spese  per  il  suo funzionamento fanno carico al "Conto per il
rimborso all'ENEL di oneri straordinari", ivi comprese quelle  per  i
compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del  predetto  comitato,
secondo le tariffe di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 (capo II  -
punto G - tabella F - classe impianti elettrici) adeguate con decreto
ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, ridotte  ad  un  decimo,  ed  in
conformita'  di  quanto  disposto  dall'art.  62 del regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2537.
  Il comitato e' tenuto ad ultimare i propri lavori entro dodici mesi
dalla data della presente delibera.
  4)  Il CIP, sentito il suddetto comitato, emana i provvedimenti per
le erogazioni a titolo di acconto a favore dell'ENEL di cui al  punto
3 del provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988.
  Allo  stesso  titolo, e fino alla data del 31 dicembre 1989, l'ENEL
e' autorizzato a  trattenere  il  50  per  cento  dell'importo  della
maggiorazione applicata alla propria utenza.
  La  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico ristorna a favore
dell'ENEL il 50 per cento dei versamenti finora effettuati  dall'ENEL
stesso sul "Conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari" e i
relativi interessi maturati.
   Roma, addi' 24 maggio 1989
              Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato - Presidente della giunta
                              BATTAGLIA