COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 maggio 1989 

  Riparto programmatico delle disponibilita' finanziarie per gli anni
1990 e 1991,  per  interventi  nei  territori  colpiti  dagli  eventi
sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.
(GU n.127 del 2-6-1989)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  14  maggio  1981,  n.  219, recante provvedimenti
organici  per  la  ricostruzione  e lo sviluppo dei territori colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;
  Visti  gli  articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79 della legge
medesima   concernenti   la   ripartizione  del  fondo  destinato  al
risanamento  ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da
effettuarsi,  da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli
accertamenti dei danni;
  Visti  gli  articoli 6- bis e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982,
n.  57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n.
187,  con  i  quali  viene  regolato  il  coordinamento  di tutti gli
interventi  degli  organi  statali, regionali, degli enti locali e di
ogni altro soggetto pubblico;
  Visto  il  decreto-legge  1  ottobre  1982, n. 696, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;
  Visto  il  decreto-legge  28  febbraio 1984, n. 19, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
  Viste  le  leggi  finanziarie 27 dicembre 1983, n. 730, 22 dicembre
1984,  n.  887,  22  dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, che
hanno  apportato  incrementi  al fondo di cui all'art. 3 della citata
legge n. 219/81;
  Vista  la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (finanziaria 1989), che ha
rimodulato   le   assegnazioni   stanziate   dalle  precedenti  leggi
finanziarie n. 910/86 e n. 67/88 stabilendo in lire 3.700 miliardi le
risorse  per  l'anno  1990  ed  in lire 2.500 miliardi le risorse per
l'anno 1991;
  Vista  la  nota  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno  n. 3250 del 29 marzo 1989 con la quale viene proposto al
CIPE  il  riparto programmatico delle disponibilita' finanziarie come
sopra rimodulate dalla legge n. 541/88 per gli anni 1990 e 1991;
  Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;

                              Delibera:

  1.  Le  disponibilita'  finanziarie  -  come  indicate  in premessa
relativamente  agli  anni  1990  e  1991  -  sono  programmaticamente
destinate agli interventi e soggetti di seguito indicati:


    ---->  Vedere Tabella da Pag. 15 a Pag. 16 della G.U.   <----


  2. Al fine di consentire, in sede di successivo dettagliato riparto
delle  quote  come  sopra  programmate, una piu' adeguata rispondenza
delle  assegnazioni alle esigenze reali, le regioni, dovranno inviare
al   CIPE   ed  al  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno analitica relazione:
   sullo  stato  di  utilizzo  delle  risorse precedentemente ad esse
assegnate  per  interventi  di competenza delle medesime in relazione
alle finalita' indicate nelle delibere di assegnazione;
   sull'entita' delle risorse giacenti presso i comuni per somme gia'
assegnate  e  non ancora impegnate e relative motivazioni del mancato
utilizzo.
  3.  Le  regioni,  nel  predisporre la proposta di riparto dei fondi
programmaticamente destinati ai comuni, dovranno tener presente:
   lo stato di utilizzo delle risorse gia' assegnate, non attribuendo
risorse  ai  comuni  che  dispongono di rilevanti fondi in precedenza
assegnati e non ancora impegnati;
   l'esposizione  finanziaria  dei  comuni per anticipazioni bancarie
utilizzate, debitamente documentate;
   l'esposizione    finanziaria   dei   comuni   per   emissione   di
provvedimenti  di concessione dei contributi con riserva di copertura
finanziaria, debitamente documentata;
   la  destinazione  di  quote  -  non  superiore al 35% per i comuni
disastrati  e  al 25% per i comuni gravemente danneggiati - dei fondi
globalmente   assegnati   per  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria  nei  piani  esecutivi  di  cui all'art. 28 della legge n.
219/81,  computanto  in  tali  quote i fondi utilizzati per qualsiasi
intervento di opera pubblica;
   il  divieto  di  utilizzo  di  fondi per nuove opere pubbliche nei
comuni danneggiati;
   la  destinazione  di  fondi  per  opere di infrastrutturazione dei
piani  di  insediamento  produttivo (art. 12, comma 3, della legge n.
12/88).
    Roma, addi' 2 maggio 1989
                                      Il Presidente delegato: FANFANI