Sospensione dell'applicazione dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985 concernente modificazioni al nuovo schema tipo di convenzione tra le unita' sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri di riabilitazione.(GU n.127 del 2-6-1989)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1985, con il quale, a modifica dell'art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 18 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 26 maggio 1984, e' stato predisposto: "Il pagamento delle rette verra' effettuato entro novanta giorni dalla recezione dei conti trimestrali, contabilizzati sulle effettive prestazioni da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico. L'onere relativo, nel caso di ricoveri extra regionali, gravera', secondo i criteri stabiliti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, sul bilancio dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' situato il centro servizio di riabilitazione; nel caso di ricoveri nell'ambito di una regione, l'onere gravera', secondo le modalita' fissate dalla regione, sull'unita' sanitaria locale dalla stessa individuata"; Vista la raccomandazione espressa dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 22 dicembre 1988, parere n. 26/88; Considerato che la ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1989, compresi i fondi destinati alla riabilitazione, e' stata effettuata per quote capitarie; Ritenuto, di conseguenza, necessario sospendere per l'anno in corso, l'applicazione del citato art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985; Decreta: L'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1985, e' sospeso finche' la normativa non venga riordinata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 maggio 1989 Il Ministro: DONAT CATTIN