REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1988 

  Stralcio   dell'area  ubicata  nel  comune  di  Milano  dall'ambito
territoriale n. 7 individuato con deliberazione di  giunta  regionale
10  dicembre  1985,  n. IV/3859, per la sistemazione definitiva della
via S. Dionigi nel tratto piazza Angilberto II, via Fabio Massimo  da
parte del comune di Milano. (Deliberazione n. IV/38793).
(GU n.131 del 7-6-1989)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dall'assessore ai servizi  lavori  pubblici
del  comune  di  Milano,  per la sistemazione definitiva della via S.
Dionigi, nel tratto piazza Angilberto II, via Fabio Massimo  su  area
ubicata  nel comune di Milano, mapp. 5, 7, 33 (parz.), 34 (parz.), 42
(parz.), foglio 612, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza  del
decreto  del  Presidente  della  regione Lombardia del 28 marzo 1984,
nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea  di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.  7, individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto,  anche  in  base  alla  documentazione  prodotta,  la
particolare rilevanza "pubblica", dell'opera in argomento, diretta al
soddisfacimento   di   interessi   "pubblici"   consistenti   in  una
razionalizzazione  e  regolamentazione  della  viabilita'   nell'area
circostante;  attraverso  una  definitiva sistemazione sia della sede
viaria che delle aree a verde ad essa collegate;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti interessi "pubblici" ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431:  cio'  in  considerazione  che  le
opere  previste sono riferite ad un'area gia' adibita a sede stradale
e che le stesse sono da  intendersi  migliorative  e  di  definizione
della situazione esistente;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in una
riqualificazione  dell'area  interessata:  le  opere in progetto sono
indispensabili  per  dare  un  assetto  definitivo  e  piu'  decoroso
all'esistente  viabilita',  consentendo,  tra  l'altro,  l'accesso al
nuovo quartiere dell'Istituto autonomo case popolari di Milano;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici; costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  7,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Milano, mapp. 5, 7, 33 (parz.), 34  (parz.),  42
(parz.),  foglio  612, dall'ambito territoriale n. 7, individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  7,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di Milano copia della Gazzetta
Ufficiale, contenente la presente deliberazione,  affinche'  provveda
ad  affiggerla  all'albo  comunale:  il comune stesso dovra' tenere a
disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con  la
relativa  planimetria,  ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n.
1497.
    Milano, addi' 29 dicembre 1988
                                               Il presidente: TABACCI
Il segretario: DI GIUGNO