Stralcio di alcuni mappali ubicati nei comuni di Grumello del Monte, Trescore Balneario, Zandobbio, Entratico, Luzzana dall'ambito territoriale n. 14, individuati con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del metanodotto Chiuduno-Albino da parte della SNAM. (Deliberazione n. IV/41357).(GU n.132 del 8-6-1989)
LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter: Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SNAM per la realizzazione del metanodotto Chiuduno-Albino su aree ubicate nei comuni di Grumello del Monte, Trescore Balneario, Zandobbio, Entratico, Luzzana, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' gravata dal vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 136 e per quanto espresso nella relazione tecnica datata 22 agosto 1988, allegata all'istanza; Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione che le opere consistono nella posa di tubazioni totalmente interrate e che relativamente agli attraversamenti di zone boscate lo SPAFA di Bergamo con note numeri 10352, 10354 e 10355 del 19 ottobre 1988 si e' espresso, ai sensi della legge regionale n. 8/1976, con prescrizioni tali da garantire un ripristino delle aree compatibile anche con gli aspetti ambientali; Atteso che si e' provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico; Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica; Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dell'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che, con successivo provvedimento si procedera' ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione con le eventuali prescrizioni del caso atte a maggiormente garantire il migliore inserimento delle opere nell'ambiente; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi per alzata di mano; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grumello del Monte, mappali 1618, 1969, 1948, 1947, 995, 1949, 989, 994, 1945, 2682, 1944, 1891, 2681, 1929, 1925, foglio 1; Gandosso, mappali 138, 139, foglio 3 e mappali 617, 141, 587, 591, 143, 144, 656, 714, foglio 1; Trescore Balneario, mappali 2788, 1909, 2199, 1911, 1912, 2666, 2668, 2665, 3080, 2664, foglio 23, mappali 1914, 3021, 1986, 1915, 4596, 1916, 1918/a, 1918/b, 3211, 1924, foglio 21, mappali 2099, 2097, 2594, foglio 6, mappali 2296, 2472, 2298/a, 2298/b, foglio 1; Zandobbio, mappale 1256, foglio 8/9, mappali 1507, 1493, 495, 2450, 1484, 1477, 1476, 1255, 1549, 1287, 1390, 1330, foglio 4; Entratico, mappali 533, 1093, 1092, 410, 409, 407, 949, 394, foglio 6 e mappali 392, 393, 396/b, 396/a, foglio 4; Luzzana, mappale 465, foglio 3 e mappale 350, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; 4) di inviare ai sindaci dei comuni di Grumello del Monte, Trescore Balneario, Zandobbio, Entratico e Luzzana copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la presente deliberazione, affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale: i comuni stessi dovranno tenere a disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497. Milano, addi' 4 aprile 1989 Il presidente: GIOVENZANA Il segretario: DI GIUGNO