REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 1989 

  Stralcio   dell'area  ubicata  nel  comune  di  Bienno  dall'ambito
territoriale n. 15 (Val Camonica), individuato con  deliberazione  di
giunta  regionale  10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il proseguimento
di attivita' estrattiva di porfido quarzifero da  parte  della  ditta
Porfido F.lli Pedretti S.r.l., in Esine. (Deliberazione n. IV/41358).
(GU n.132 del 8-6-1989)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  Regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista  la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter:
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1955  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/3z859 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dalla ditta Porfido F.lli  Pedretti  S.r.l.
per il proseguimento di attivita' estrattiva di porfido quarzifero su
area ubicata nel comue di Bienno (mapp. 1702 dei fogli  37,  38,  41,
42)  sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera
d), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' gravata dal vincolo di
immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto  ricompresa  nell'ambito
territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Vista  la  deliberazione n. 76 del consiglio comunale di Bienno del
29 dicembre 1988 con la quale si dichiara  la  particolare  rilevanza
pubblica e sociale dell'attivita' in oggetto;
  Visto   altresi'   l'esposto,   in  data  2  dicembre  1988,  della
Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA/CISL) con
il quale si evidenzia la preoccupazione per la prolungata sospensione
dell'attivita' estrattiva con gravi conseguenze per le maestranze;
  Riconosciuto,   anche   in   base   alle   attestazioni   ed   alla
documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale  dell'opera
in   argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  sociali
consistenti nella conservazione del  posto  di  lavoro  per  quaranta
dipendenti della ditta Porfido F.lli Pedretti;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  sociali  ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tale che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431;  cio'  in  considerazione  del
limitato  impatto  paesaggistico del fronte di cava, limitato a circa
100 mt e tale destinato a rimanere per molti  anni  data  la  modesta
quantita'  di  materiale  lapideo  annualmente  estratta nel limitato
periodo di lavorazione (circa novanta giorni all'anno);
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economicosociale, propri del piano paesistico,  consistenti  nella
valutazione  del progetto di recupero ambientale proposto, nell'esame
delle  possibili  conseguenze  sotto  il  profilo  idrogeologico,   e
nell'osservazione  delle  compatibilita'  visive  possibili  prese da
diversi punti di godimento;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  15
(Val Camonica), individuato e perimetrato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Bienno, mapp. 1702, fogli numeri 37, 38, 41, 42,
dall'ambito   territoriale  n.  15  (Val  Camonica)  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  15
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di Bienno copia della Gazzetta
Ufficiale contenente la presente deliberazione, affinche' provveda ad
affiggerla  all'albo  comunale:  il  comune  stesso  dovra'  tenere a
disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con  la
relativa  planimetria,  ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n.
1497.
    Milano, addi' 4 aprile 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO