REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 1989 

  Stralcio   dell'area  ubicata  nel  comune  di  Magasa  dall'ambito
territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale
10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto
a media tensione da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. IV/41359).
(GU n.132 del 8-6-1989)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista  la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter:
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1985, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1955  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Magasa per
la  realizzazione di un elettrodotto a media tensione su area ubicata
nel comune di Magasa mapp.  215,  foglio  6,  sotttoposta  a  vincolo
paesaggistico  in forza dell'art. 1, lettera g), della legge 8 agosto
1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito  territoriale  n.  19,
individuato  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
  Vista  la  nota n. 1089 del comune di Magasa del 30 agosto 1988 con
la quale si dichiara la  particolare  rilevanza  pubblica  e  sociale
dell'opera in oggetto;
  Riconosciuto, anche in base all'attestazione prodotta, la rilevanza
sociale  dell'opera  in  argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di
interessi   sociali   consistenti   nello   sforzo   di  arginare  il
deterioramento dell'economia montana;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi ad essa sottesi, i quali rivestono
una rilevanza ed urgenza  tali  che  la  giunta  regionale  non  puo'
esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi gestionali
correlati  al  particolare  regime  di  salvaguardia  cui  l'area  in
questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431;  cio'  in  considerazione  del
limitato impatto paesaggistico dell'elettrodotto;
 Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente  all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico-sociale, propri del piano paesistico, consistenti  nella
valutazione  del  corretto inserimento ambientale dell'unico sostegno
dell'elettrodotto collocato nell'area di cui all'art.  1-  ter  della
legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dell'ambito  territoriale  n.  19,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera'  a
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in  comune  di  Magasa,  mapp.  215,  foglio  6,  dall'ambito
territoriale  n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  19
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di Magasa copia della Gazzetta
Ufficiale contenente la presente deliberazione, affinche' provveda ad
affiggerla  all'albo  comunale:  il  comune  stesso  dovra'  tenere a
disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con  la
relativa  planimetria,  ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n.
1497.
    Milano, addi' 4 aprile 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO