Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Rapperswil (Svizzera)(GU n.131 del 7-6-1989)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Omissis). Decreta: Il sig. Giovanni Pisano, agente consolare onorario in Rapperswil (Svizzera), con circoscrizione territoriale comprendente la citta' di Rapperswil ed i distretti di See e Gaster, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a: a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri; b) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in San Gallo; c) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni; d) rilascio di permessi militari per rimpatrio temporaneo, ai sensi dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, esclusa ogni altra funzione in materia di leva; e) autentiche di firme, redazione di atti di notorieta', rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella cicoscrizione dell'ufficio consolare; f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle autorita' locali. Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato d'Italia in San Gallo. Roma, addi' 16 maggio 1989 Il Ministro: ANDREOTTI