Norme aggiuntive al decreto ministeriale 22 novembre 1978 concernente la disciplina del movimento dei prodotti petroliferi destinati a provviste di bordo dei motopescherecci.(GU n.132 del 8-6-1989)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA MARINA MERCANTILE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1978 riguardante la disciplina del movimento dei prodotti petroliferi destinati a provviste di bordo dei motopescherecci; Ritenuta l'opportunita' di modificare il predetto decreto ministeriale 22 novembre 1978; Decreta: Articolo unico All'art. 13 del decreto ministeriale 22 novembre 1978 sono aggiunti i seguenti commi: " In caso di necessita', l'Amministrazione delle dogane e II.II. puo' autorizzare che i prodotti petroliferi custoditi nei depositi istituiti ai sensi del precedente art. 3 possono essere imbarcati per provviste di bordo dei natanti appartenenti alle amministrazioni dello Stato o a ditte che esplicano un servizio pubblico di trasporto, e che abbiano titolo all'esenzione fiscale. Per le operazioni di rifornimento di cui al precedente comma saranno osservate, in quanto applicabili, le procedure stabilite con il presente decreto ". Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 19 maggio 1989 Il Ministro delle finanze COLOMBO Il Ministro della marina mercantile PRANDINI Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA