MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 maggio 1989 

  Rinvio  dei  termini  per  la  riscossione da parte della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta  del
diritto  annuale  per  l'anno  1989  a  carico  di tutte le ditte che
svolgono attivita' economica iscritte o annotate nel  registro  delle
ditte tenuto da detta camera.
(GU n.139 del 16-6-1989)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  con  il  quale  a
decorrere  dall'anno  1982  e'  stato  istituito un diritto annuale a
favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltua
e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;
  Visto  il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i
criteri  e  le  modalita'  della  riscossione  di  detto diritto sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui
sono  stati  stabiliti  detti  criteri  e  dette  modalita'   ed   in
particolare  l'art.  2  dello  stesso  con  cui sono stati fissati il
termine per l'emissione del bollettino di conto corrente  postale  ed
il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti
obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30  giugno  di  ciascun
anno;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art. 3 della legge 1  agosto 1988, n.
340, con cui e' stato aumentato l'importo del diritto annuo  per  gli
anni 1988, 1989 e 1990;
  Vista  la  nota n. 7691/88 del 2 maggio 1989 con la quale la camera
di commercio di Caltanissetta chiede un rinvio  delle  operazioni  di
esazione  del  diritto  annuale  per  l'anno  1989  in relazione alla
impossibilita'  di  rispettare  i  termini   previsti   dal   decreto
ministeriale  17 settembre 1987, n. 407, non potendo ancora usufruire
di un sistema meccanizzato;
  Tenuto  conto  che  la  ritardata emissione dei bollettini di conto
corrente postale da parte della camera di commercio di  Caltanissetta
comporta necessariamente l'impossibilita' del rispetto del termine di
pagamento per i soggetti obbligati;
  Ritenuto,  pertanto, di dover necessariamente derogare dai suddetti
termini;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al  pagamento  del
diritto  annuale  a  favore  della  stessa, i termini di cui al primo
comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407,
entro  cui  deve  provvedersi  all'emissione  dei bollettini di conto
corrente  postale  ed  al  pagamento   del   diritto   annuale   sono
posticipati,  per  l'  esazione  del  diritto  annuale  relativamente
all'anno 1989, rispettivamente al 31 agosto 1989 ed al  30  settembre
1989.
  2.  I  soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto
detto bollettino entro il 20 settembre 1989 sono tenuti ad acquisirne
copia presso la predetta camera di commercio.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 maggio 1989
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