MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
        il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.143 del 21-6-1989)

   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1989  la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica Sarda,
con sede in Cagliari e  stabilimento  in  Portoscuso  (Cagliari),  e'
prolungata al 31 dicembre 1988.
   Il  presente  decreto  e'  applicabile  esclusivamente alle unita'
lavorative che maturano il diritto al prepensionamento  entro  il  31
dicembre  1988  ed  ha  operativita'  individuale  fino al giorno del
conseguimento del diritto stesso per ciascuna unita' interessata.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   L'Istituto  Nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento   d'integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore di due dipendenti
dalla S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, ora Nuova  metalmeccanica  del
Tirso,  occupati  presso  lo  stabilimento di Bolotana (Nuoro), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  e  30 ore
settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 marzo 1988
al 18 dicembre 1988.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1989  in favore di ventitre
operaie dipendenti dalla S.r.l. S.G.3 Confezioni, occupati presso  lo
stabilimento di Oricola (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a 20 ore settimanali, e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 1  marzo 1989 al 28 febbraio 1990.
   Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore di tredici operai
ed una impiegata dipendenti dalla  I.G.C.  Giocattoli  Max,  occupati
presso  lo  stabilimento  di  Lanciano (Chieti), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 a:
    30 ore settimanali per una impiegata;
    12  ore  settimanali per undici operai dal 12 dicembre 1988 al 28
aprile 1989;
    20  ore  settimanali  per undici operai dal 29 aprile 1989 all'11
giugno 1989;
    12  ore  settimanali per due operai del reparto stampaggio dal 12
dicembre 1988 al 28 aprile 1989;
    20  ore  settimanali per due operai del reparto stampaggio dal 29
aprile 1989 all'11 giugno 1989,
e'  disposta  la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 12  dicembre
1988 all'11 giugno 1989.
   Con  decreto  ministeriale  9 maggio 1989 in favore di quattordici
operai ed una impiegata dipendenti  dalla  S.a.s.  I.G.C.  Giocattoli
Max,  occupati  presso  lo  stabilimento  di Lanciano (Chieti), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a:
    30  ore  settimanali  per  l'impiegata  da  13 giugno 1988 all'11
dicembre 1988;
    20  ore  settimanali  per  dodici operai dal 13 giugno 1988 al 31
luglio 1988 e dal 29 agosto 1988 all'11 dicembre 1988;
    20  ore  settimanali per due operai del reparto stampaggio dal 13
giugno 1988 al 29 luglio 1988 e dal 29 agosto  1988  all'11  dicembre
1988;
    8 ore settimanali per quattordici operai dal 1  agosto 1988 al 28
agosto 1988,
e'   disposta  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1,  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il  periodo  dal  13  giugno  1988  all'11
dicembre 1988.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1989  la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a Acciaierie e ferriere
pugliesi di Giovinazzo (Bari) in  amministrazione  straordinaria,  e'
prolungata al 31 dicembre 1988.
   Il  presente  decreto  e'  applicabile  esclusivamente alle unita'
lavorative che maturano il diritto al prepensionamento  entro  il  31
dicembre  1988  ed  ha  operativita'  individuale  fino al giorno del
conseguimento del diritto stesso per ciascuna unita' interessata.
   Si  applicano  alle  aziende sopra elencate le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   16   maggio   1989   in  favore  di
quattrocentocinque dipendenti dalla S.p.a. Tirsotex, occupati  presso
lo stabilimento di Macomer (Nuoro), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a 30 ore settimanali, e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 1  agosto 1988 al 30 luglio 1989.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1989 in favore di quarantadue
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.D.P.,  occupati  presso   lo
stabilimento  di  San  Secondo Parmense (Parma), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a 15 ore settimanali, con
distribuzione dell'orario su turni plurisettimanali di 10  e  20  ore
per   settimana,  alternativamente,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1  gennaio 1989 al 9 giugno 1989.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1989 in favore di settantadue
dipendenti di cui settanta operai e due  intermedi  dipendenti  della
S.p.a. Mariella, occupati presso lo stabilimento di Meldola (Forli'),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 a 36 ore
settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della   corresponsione   del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7
del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  29 febbraio 1988, n. 48, dal 5 dicembre
1988 al 2 dicembre 1989.