Determinazione del saggio di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffe' importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.(GU n.141 del 19-6-1989)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1989 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni di caffe' effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1989 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta; Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 aprile 1989; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1989 il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffe' importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, e' stabilito nella misura dell'11,967 per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 maggio 1989 Il Ministro: COLOMBO