MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 1989 

  Determinazione  del  saggio  di  interesse  applicabile sui tributi
ammessi  al  pagamento  differito  gravanti  sul   caffe'   importato
attraverso dogane diverse da quella di Trieste.
(GU n.141 del 19-6-1989)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica   23  gennaio  1973,  n.  43,  come  modificato  dall'art.
3-quinquies della legge  14  agosto  1974,  n.  346,  concernente  il
pagamento differito dei diritti doganali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 febbraio 1989 con il quale, ai
sensi del primo comma dell'art.  79  del  testo  unico  citato  viene
autorizzata,  per  le importazioni di caffe' effettuate presso dogane
diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno  1989  di  una
maggiore  dilazione  fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i
primi trenta;
  Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
28 aprile 1989;
  Sentita la Banca d'Italia;
                               Decreta:
  Ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  79  del  testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  come
modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1989  il
saggio  di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito
dei diritti doganali gravanti sul caffe' importato attraverso  dogane
diverse  da  quella  di  Trieste devono corrispondere, per il periodo
successivo  ai  primi  trenta  giorni,  e'  stabilito  nella   misura
dell'11,967 per cento annuo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 maggio 1989
                                                 Il Ministro: COLOMBO