MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 1989 

  Determinazione  delle  retribuzioni  convenzionali  ai  fini  delle
ritenute  previdenziali  ed  assistenziali  a  favore  del  personale
supplente in servizio in istituzioni scolastiche italiane all'estero.
(GU n.143 del 21-6-1989)

                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  agosto 1982, n. 604, concernente la revisione
della disciplina sulla destinazione  del  personale  di  ruolo  dello
Stato  alle  istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti
all'estero nonche' ai connessi servizi  del  Ministero  degli  affari
esteri;
  Visto  l'art.  25  della  predetta  legge il quale stabilisce che i
supplenti  sono  retribuiti  in  relazione  alle  ore   di   servizio
effettivamente  prestate  sulla  base di una retribuzione determinata
secondo il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e  successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla
tabella allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  l'art. 165, quarto comma, del titolo VI "Impiegati assunti a
contratto dagli uffici all'estero" del decreto del  Presidente  della
Repubblica   5   gennaio   1967,   n.   18,   recante   l'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri, il quale stabilisce  che  i
contributi   dovuti  dallo  Stato  e  dagli  assicurati  all'INPS  ed
all'ENPAS sono  commisurati  ad  una  retribuzione  convenzionale  da
stabilirsi  con  decreto  interministeriale del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, del Ministro  degli  affari  esteri  e  del
Ministro del tesoro;
  Vista   la   tabella  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, che elenca gli assegni  base  per
il  personale  in  servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali
all'estero;
  Considerata   l'opportunita'   di   determinare   la   retribuzione
convenzionale per il personale docente cui sono  conferite  supplenze
temporanee  di  insegnamento  presso  le  istituzioni  scolastiche  e
culturali italiane funzionanti all'estero;
  Tenuto  conto che la predetta determinazione deve essere effettuata
per i docenti di scuole elementari e materne  (sesto  livello)  e  di
scuole secondarie (settimo livello);
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982 emanato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di  concerto  con  il  Ministro
degli  affari  esteri e con il Ministro del tesoro, con il quale sono
state determinate  retribuzioni  convenzionali  per  il  personale  a
contratto   in  servizio  presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e
consolari;
  Viste le tabelle di stipendio base decorrenti dall'anno 1982 per il
personale di analogo livello in servizio nelle  scuole  statali  site
nel territorio metropolitano;
  Tenuto  conto ai fini della predetta determinazione delle quote per
indennita' integrativa, per  tredicesima  mensilita'  e  dell'aumento
retributivo per carichi di famiglia;
  Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
                               Decreta:
  Le  retribuzioni  convenzionali  mensili  ai  fini  del calcolo dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e
per  le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nei riguardi del
personale  docente  cui  sono  conferite  supplenze   temporanee   di
insegnamento presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero ai
sensi  dell'art.  25  della  legge  25  agosto  1982,  n.  604,  sono
determinate nelle seguenti misure:
                                      Livello VI         Livello VII
                                         ---                 ---
1982 . . . . .  . . . . . . . . .      612.000              700.000
1983 . . . . .  . . . . . . . . .      729.000              835.000
1984 . . . . . . . . . . . .  . .      844.000              968.000
1985 . . . . . . . . . . . . . .       947.000            1.086.000
1986 . . . . . . . . . . . . . .     1.032.000            1.198.000
1987 . . . . . . . . . . . . . .     1.109.000            1.303.000
1988 . . . . . . . . . . . . . .     1.171.000            1.390.000
  Dette retribuzioni convenzionali sono aumentate della stessa misura
percentuale e con le stesse decorrenze degli aumenti  delle  pensioni
verificatesi in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969,
n. 153.
  Il  presente  decreto entra in vigore a decorrere dal primo periodo
di  paga  successivo  a  quello  in  corso  alla   data   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 25 maggio 1989
         p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               CARLOTTO
                   Il Ministro degli affari esteri
                              ANDREOTTI
                      p. Il Ministro del tesoro
                                GITTI