Riflessi operativi derivanti dall'emanazione di alcuni provvedimenti legislativi.(GU n.148 del 27-6-1989)
Vigente al: 27-6-1989
A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza Alle prefetture Alla regione Valle d'Aosta Al commissariato del Governo della provincia di Bolzano Al commissariato del Governo della provincia di Trento Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle amministrazioni centrali dello Stato e per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alla Corte dei conti - Segretario generale Alle delegazioni regionali della Corte dei conti Alla Ragioneria generale dello Stato Alla ragioneria centrale degli istituti di previdenza All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza La presente circolare intende illustrare i riflessi operativi di alcuni provvedimenti legislativi di recente emanazione quali la legge 27 ottobre 1988, n. 482, relativa alla disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato, e la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, limitatamente alla parte riguardante la tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale. Naturalmente i due provvedimenti legislativi citati vengono presi in considerazione per i riflessi che hanno nei riguardi degli attuali iscritti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. Inoltre, come e' noto, dal 1 gennaio 1989 e' vigente la nuova disciplina per il versamento dei contributi previdenziali prevista dall'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440. In proposito, si ricorda che le modalita' attuative di tale disposizione sono state approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno 12 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1988. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale e' stata pubblicata la circolare del Ministro del tesoro n. 1/I.P. sulla definizione delle morosita' pregresse a tutto il 31 dicembre 1988 e sull'applicazione delle somme aggiuntive a decorrere dal 1 gennaio 1989. La Direzione generale degli istituti di previdenza ha provveduto ad illustrare gli aspetti operativi di tali norme con circolare n. 617 del 7 novembre 1988. L'esperienza acquisita in fase di prima applicazione ed alcune incertezze operative, messe in evidenza dagli enti datori di lavoro e dalle direzioni provinciali del Tesoro, consigliano di procedere ad alcuni chiarimenti procedurali. Legge 27 ottobre 1988, n. 482 Personale degli enti soppressi Appare opportuno precisare, preliminarmente, che i destinatari della legge n. 482/1988, cui si fara' riferimento, sono rappresentati dal: 1) personale degli enti soppressi, indicati all'art. 1, trasferito alle regioni anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano; 2) personale proveniente dagli enti soppressi anteriormente al 29 novembre 1988 con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano; 3) personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo ed alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge n. 386/1976 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; 4) personale, gia' citato nei punti precedenti, trasferito ad altro ente pubblico; 5) personale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. La elencazione sopra esposta, deducibile dalla normativa in esame, induce a ritenere tassativa la casistica con esclusione, quindi, di ogni diverso tipo di personale. Nei confronti di detto personale, gli enti datori di lavoro sono interessati ad alcuni aspetti per i quali sono necessarie disposizioni procedurali omogenee. a) Regime pensionistico di destinazione. Per quanto riguarda il regime pensionistico di destinazione del personale prima specificato, e' opportuno mettere nella dovuta evidenza che i dipendenti che si trovino nella condizione indicata al precedente punto 1) sono iscritti, per le categorie di rispettiva competenza, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla cassa per le pensioni ai sanitari. La tassativa disposizione comporta l'impossibilita' di consentire ovvero di mantenere l'iscrizione alla cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate qualora la categoria di appartenenza del personale indicato al precedente punto 1) comporti una eventuale iscrizione a detta cassa insegnanti. Verificandosi la situazione ipotizzata, il personale interessato deve essere iscritto all'I.N.P.S. a far data dal 29 novembre 1988, mentre eventuali periodi coperti da contribuzione presso la cassa per le pensioni agli insegnanti saranno oggetto, a domanda, di ricongiunzione al Fondo lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S. con le modalita' previste dall'art. 1 della legge n. 29/1979. Analoga limitazione non si riscontra nel disposto legislativo per quanto riguarda il personale indicato nei precedenti punti da 2) a 4) per il quale, quindi, e' possibile l'iscrizione anche alla cassa per le pensioni agli insegnanti, ove, naturalmente ne ricorrano le condizioni per la categoria di appartenenza. b) Decorrenza dell'obbligo di iscrizione. Anche per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di iscrizione la normativa in esame offre una casistica variegata. In particolare, si deve precisare: 1) per il personale indicato ai precedenti punti 1) e 4), l'obbligo di iscrizione alla corrispondente Cassa pensioni decorre dalla data della messa a disposizione delle regioni ovvero di altro ente pubblico. Fa eccezione a tale regola generale il solo personale per il quale i contributi, anziche' alle citate casse, siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o dell'assegnazione, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente al 29 novembre 1988. Per questa categoria di personale, l'obbligo di iscrizione decorre dalla stessa data del 29 novembre 1988; 2) per il personale indicato ai precedenti punti 2) e 3) l'obbligo di iscrizione alla corrispondente Cassa pensioni decorre dalla data prevista dalle singole leggi regionali. Da quanto sopra esposto discende un diretto obbligo per l'ente datore di lavoro attuale, e per quello in cui il personale sia transitato prima della collocazione definitiva, di una verifica circa la esattezza dell'inizio dei versamenti contributivi a favore delle casse pensioni interessate. Qualora da tali verifiche risultino periodi non denunciati, sempre alle stesse Casse pensioni, sorge l'obbligo di una sistemazione contributiva da effettuarsi con le modalita' indicate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza con la circolare n. 617 del 7 novembre 1988, ancorche' tali periodi siano stati coperti da assicurazione di fatto all'I.N.P.S. c) Valutazione dei servizi pregressi. La legge n. 482/1988 ha affrontato opportunamente il problema della valutazione dei periodi o servizi coperti da contribuzione presso gestioni diverse da quella di destinazione alla quale il personale deve essere iscritto a seguito della soppressione dell'ente ovvero del trasferimento delle funzioni statali. Tale problema e' stato risolto in modo univoco, sia pure con formulazioni differenziate, prevedendo il riconoscimento dei periodi pregressi con l'applicazione, in linea generale, dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. In proposito e' opportuno precisare: 1) il riconoscimento non puo' che avvenire a domanda, ancorche' l'art. 6 della legge n. 29/1979 preveda il procedimento d'ufficio, stante l'impossibilita' di individuare i destinatari; 2) il riconoscimento riguarda tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse dalle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, ivi compresi quelli con iscrizione ad eventuali fondi integrativi esistenti presso gli enti di provenienza; 3) per il personale indicato ai precedenti punti 1) e 4), l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6 della legge n. 29/1979 e' limitato ai casi per i quali i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza non abbiano dato luogo a pensione; 4) identica limitazione opera nei confronti del personale interessato all'iscrizione alle casse pensioni dal 29 novembre 1988, indicato al precedente punto b.1), per il quale non puo' farsi luogo a tale ricongiunzione; 5) le casse pensioni amministrate della Direzione generale degli istituti di previdenza hanno gia' provveduto, in alcuni casi, a valutare i servizi o periodi in argomento con applicazione dell'art. 2 della legge n. 29/1979 sulla base del quadro normativo esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 482/1988. Il sopraggiungere delle nuove disposizioni comporta che per i provvedimenti definitivi non potra' provvedersi alla restituzione delle somme gia' versate qualora il pagamento del contributo di cui all'art. 2 della legge n. 29/1979 sia gia' completamente avvenuto al 29 novembre 1988. Invece, coloro che, alla stessa data di entrata in vigore della legge in esame, abbiano in corso il versamento rateale del contributo potranno richiedere la sospensione o la riduzione del pagamento, salvo rimanendo il diritto delle casse pensioni alle rate dovute fino al mese di novembre 1988; 6) analogamente, per il personale collocato a riposo, e per il quale sia in pagamento la pensione definitiva calcolata in base a servizi ricongiunti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979, in luogo della ricongiunzione gratuita introdotta dalla legge n. 482/1988, e' consentita, dietro espressa richiesta alla Direzione generale degli istituti di previdenza, la sospensione o la riduzione del pagamento degli importi successivi al 29 novembre 1988 sia per i pagamenti in unica soluzione mediante incameramento delle intere prime rate di pensione o mediante ritenuta pari ad un quinto della pensione, sia per i pagamenti con quote vitalizie passive. Comunicazioni individuali in tal senso, verranno effettuate alle direzioni provinciali del Tesoro dagli uffici di questa Direzione generale che hanno gia' liquidato la pensione; 7) per il personale transitato da enti con obbligo di iscrizione alle casse pensioni o da amministrazioni statali la ricongiunzione dei periodi avviene, ancora, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. Da quanto sopra esposto discendono alcune conseguenze che possono cosi' essere sintetizzate: qualora il decreto di ricongiunzione relativo al punto c.5) comprenda anche periodi o servizi per i quali permanga la validita' di applicazione dell'art. 2 della legge n. 29/1979 dovra' essere presentata apposita domanda volta alla identificazione della nuova rata dovuta dal dipendente; l'ente datore di lavoro potra' valutare, nella determinazione del trattamento provvisorio di pensione, i periodi di cui avra' accertato la ricongiungibilita' in base all'art. 6 della legge n. 29/1979 per intero sia ai fini del diritto che ai fini della misura della prestazione; la certificazione dei periodi di servizio e delle retribuzioni (mod. 98.1) dovra' essere integrata con la documentazione che ha consentito all'ente datore di lavoro di includere i periodi di cui al punto precedente nel trattamento provvisorio di pensione. d) Diritto all'opzione e suoi riflessi. Ai fini di una tutela degli interessi delle categorie di personale a cui e' rivolta, la legge n. 482/1988 ha previsto la possibilita' dell'esercizio di opzione all'esclusivo scopo di mantenere la posizione assicurativa gia' costituita nella gestione previdenziale di provenienza ed interrotta a seguito della soppressione dell'ente di appartenenza. In proposito e' necessario precisare: 1) l'opzione per essere validamente esercitata deve essere stata effettuata nel periodo tra il 29 novembre 1988 ed il 27 febbraio 1989; 2) i titolari del diritto di opzione sono i dipendenti indicati ai precedenti punti da 1) a 5) in servizio al 29 novembre 1988 con esclusione del personale del comparto della sanita' assegnato alle unita' sanitarie locali in quanto destinatario di apposita normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, secondo quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con nota telegrafica del 27 febbraio 1989. Analogamente e' da ritenere escluso dalla possibilita' dell'opzione, il personale che abbia gia' esercitato tale facolta' in base a provvedimenti legislativi a carattere nazionale o regionale; 3) la facolta' del diritto di opzione entro gli stessi termini, nei casi previsti, e' estesa ai superstiti di iscritto alle casse pensioni al 29 novembre 1988 deceduto in attivita' di servizio prima del 27 febbraio 1989 con valutazione del termine di novanta giorni a decorrere dalla data di morte dell'iscritto stesso; 4) il valido esercizio dell'opzione determina la ricongiunzione dei periodi o servizi coperti da contribuzione presso le casse pensioni verso la gestione per la quale e' stato possibile esercitare l'opzione, mediante l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 29/1979. I servizi oggetto della ricongiunzione sono quelli compresi tra la data di iscrizione alle casse pensioni e quella del 29 novembre 1988. Alla stessa data cessa l'obbligo di iscrizione alle casse pensioni amministrate; 5) rimane salvo quanto previsto al precedente punto c.7); 6) per il personale che eserciti la facolta' di opzione e che durante il periodo di iscrizione alle casse abbia presentato domanda di riscatto di periodi o servizi pregressi, verra' adottato il provvedimento richiesto prima di attivare la ricongiunzione ex art. 6 della legge n. 29/1979. Come previsto in premessa, quanto sopra esposto si riferisce all'applicazione della legge n. 482/1988 nei riguardi del personale per il quale al 29 novembre 1988 sussisteva l'obbligo di iscrizione alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. Qualora il valido esercizio dell'opzione comporti il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso le predette casse pensioni ed interrotta a seguito della soppressione dell'ente di provenienza, le argomentazioni sinora svolte rimangono valide avuto riguardo alla diversa chiave di lettura, con l'obbligo di iscrizione di detto personale da parte degli enti datori di lavoro alle casse pensioni amministrate dalla citata Direzione generale dal 29 novembre 1988. Legge 29 dicembre 1988, n. 554 - Tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale La legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, prevede all'art. 7, la possibilita' della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale da parte delle amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e da parte delle altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali. L'emanazione di detta norma, peraltro, ribadisce la possibilita' della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale prevista, sia pure in via sperimentale, da precedenti disposizioni, in particolar modo dai decreti del Presidente della Repubblica di pubblicizzazione degli accordi nazionali di lavoro. Anche i rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti sulla base di tali accordi sono da ritenere compresi nella tutela previdenziale prevista dalla legge n. 554/1988. a) Rapporto di lavoro a tempo parziale. Giova mettere in evidenza, per la parte che ora interessa, come il quarto comma dell'art. 7 della legge in esame riconosce quale rapporto di lavoro a tempo parziale la prestazione di servizio non inferiore, di norma, al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Quindi, in tanto puo' parlarsi di rapporto di lavoro a tempo parziale in quanto tale rapporto sia stato costituito a fronte dell'esistenza di una mansione per la quale sia previsto un rapporto di lavoro a tempo pieno e che l'ente datore di lavoro abbia istituito tali posizioni sulla base delle previsioni normative. Pertanto, non possono essere considerati a tempo parziale quei rapporti di lavoro che, per loro natura, richiedano limitate prestazioni a fronte dei quali non esistono corrispondenti rapporti di lavoro a tempo pieno attuati o da attuare, ovvero che siano stati istituiti senza alcun riferimento alla normativa che prevede la costituzione di tali rapporti. b) Tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale. La tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale e' fornita dall'art. 8 della legge n. 554/1988. Le disposizioni contenute in detto articolo prevedono: 1) ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero; 2) ai fini dei provvedimenti previdenziali (riscatti, ricongiunzioni, pensioni, indennita' una volta tanto, ecc.) gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno. Tale rapporto, per quanto sopra detto, e' generalmente pari a 0,50. Conseguentemente, per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario pieno e ad orario ridotto, il servizio utile ai fini della liquidazione viene determinato sommando i diversi periodi resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione predetto; 3) tra le basi di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno; 4) ai fini contributivi, il minimale previsto dall'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' ridotto in base al coefficiente di cui al punto b.2); 5) ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, nei casi di passaggio da rapporto di lavoro di pieno orario a quello di tempo parziale e viceversa, si applica la media ponderata prevista dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, considerando, ai fini del quinquennio, il servizio utile ai fini del diritto e, come retribuzioni, comunque, quelle riferite al tempo pieno. c) Riflessi operativi. Dalle disposizioni legislative in esame discendono alcuni riflessi operativi per i quali si ritiene opportuno fornire univoche indicazioni: 1) alle casse pensioni interessate deve essere versato mensilmente il contributo determinato sulla base della retribuzione contributiva effettivamente spettante, se superiore a quella minima indicata al precedente punto b.4), ovvero sulla stessa retribuzione minima se superiore a quella effettivamente spettante. In tal senso dovra' provvedersi per le denunce annuali da presentare, inizialmente, entro il 31 gennaio 1990; 2) il trattamento provvisorio di pensione dovra' essere determinato, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con periodi di servizio a pieno orario, seguendo le modalita' indicate al precedente punto b.5); 3) sulla certificazione dei servizi e delle retribuzioni dovra' essere messo in evidenza sia il rapporto di cui si tratta con la indicazione "tempo parziale" nel quadro 4, colonna 3 sia il coefficiente indicato al precedente punto b.2) a fronte del corrispondente periodo di servizio espresso mediante l'effettivo arco temporale. Inoltre, le retribuzioni annue contributive dovranno essere indicate con riferimento alla corrispondente posizione di tempo pieno. In tal senso si devono intendere integrate le modalita' di compilazione poste sul retro del mod. 98.1. d) Cenni sull'istituto della mobilita'. Con stessa legge n. 554/1988 sono stati regolamentati, nell'art. 6, gli aspetti previdenziali derivanti dalla mobilita' del personale in base alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 325, nei casi in cui la gestione previdenziale dell'ente di provenienza sia diversa da quella dell'ente di destinazione: Poiche' le norme di attuazione delle disposizioni di tale articolo sono stabilite da regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, al momento vengono fornite, a titolo informativo, le sole indicazioni della legge che riguardano le casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. 1) il personale interessato ai processi di mobilita' e' iscritto alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione con la sola facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa goduta presso l'ente di provenienza da esercitarsi entro sei mesi dalla data di trasferimento; 2) per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, compresi quelli riconosciuti a carico di eventuali fondi integrativi esistenti presso l'ente di provenienza, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 della legge n. 29/1979, con esclusione delle ricongiunzioni tra lo Stato e le casse pensioni amministrate da questa Direzione generale per le quali continuano a valere le gia' vigenti normative. Art. 22 decreto-legge n. 359/1987 convertito in legge n. 440/1987 Versamento mensile dei contributi previdenziali. La normativa in esame, ha innovato sostanzialmente precedenti consolidate procedure. E' necessario, quindi, sulla scorta delle osservazioni degli uffici coinvolti nei vari gradi dell'operazione, ritornare su alcuni argomenti al fine di eliminare le residue incertezze. a) Questioni di carattere generale. Da un punto di vista generale e' necessario ribadire: 1) i destinatari dell'art. 22 in oggetto sono gli enti datori di lavoro con personale iscritto alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza con esclusione della cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori; 2) la nuova procedura per il versamento mensile si riferisce, in fase di prima applicazione, ai soli contributi ordinari cioe' dovuti in ragione del periodo di servizio e delle retribuzioni contributive. La Direzione generale degli istituti di previdenza non manchera' di impartire le necessarie disposizioni qualora maturino le condizioni per estendere tale procedura anche agli altri tipi di contribuzione: pagamento rateale dei contributi di riscatto, di ricongiunzione a seguito di domanda ex art. 2 della legge n. 29/1979, quote a carico di enti, ratei di ammortamento di sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, ecc.; 3) il sesto comma del citato art. 22 mantiene "ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali". Pertanto, al fine di versare un importo della contribuzione ordinaria dovuta coerente con quanto verra' richiesto con i ruoli generali, la stessa potra' essere determinata sul valore mensile della retribuzione contributiva calcolato dividendo per dodici quella annua arrotondata a 10.000 lire per eccesso o per difetto. In tale modo verra' versato, nell'anno, lo stesso importo di contributo che risultera' sul ruolo generale, naturalmente a parita' di periodo di servizio e di retribuzioni annue contributive indicate nella denuncia annuale; 4) i versamenti mensili dei contributi devono essere effettuati dagli enti titolari del rapporto di lavoro. Pertanto la denuncia del personale comandato o comunque assegnato ad altri enti, nonche' di quello in aspettativa per una delle cause previste dalla normativa vigente, deve essere effettuata dall'ente di provenienza. Al riguardo, nessuna perplessita' deve provocare il fatto di dover dichiarare sulla distinta di accompagnamento importi di retribuzione annua contributiva non compresi nei mandati di pagamento, trattandosi di due fenomeni collegati ma aventi modalita' di determinazione autonome l'uno dall'altro (circostanza che si evince anche dal precedente punto 3). I contributi per il personale in questione, percio', non devono essere ricompresi nei versamenti mensili effettuati dagli enti presso cui i dipendenti sono comandati; 5) i versamenti mensili devono essere effettuati dagli enti datori di lavoro anche per il personale assunto in base a contratti di formazione e lavoro evidenziando le relative informazioni nel quadro B della distinta di accompagnamento in base alle seguenti considerazioni: il contributo deve essere comunque versato; il contributo complessivo dovuto per questa categoria e' diverso da quello previsto per la generalita' dei dipendenti dell'ente e quindi non potra' essere compreso nella denuncia annuale; sono state gia' impartite disposizioni perche' questo personale sia ricompreso negli elenchi suppletivi; il quadro B della distinta di accompagnamento e', comunque, idoneo a raccogliere informazioni che troveranno riscontro negli stessi elenchi suppletivi; 6) il terzo comma del citato art. 22 stabilisce che il versamento del contributo nella generalita' dei casi, debba avvenire "entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione". Qualora la retribuzione venga corrisposta in mesi diversi da quelli di competenza, il contributo deve essere versato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di emissione del mandato della retribuzione stessa; 7) gli obblighi del tesoriere, stabiliti dall'art. 22 in esame ed illustrati sia nel decreto interministeriale 12 settembre 1988 sia nella circolare n. 1/I.P. del 1 ottobre 1988, gravano, in assenza di istituto di credito che svolga le funzioni di tesoriere o di cassiere, sui soggetti che svolgono le funzioni di economo o di cassiere. b) Compilazione della distinta di accompagnamento (mod. 194/IP). La Direzione generale degli istituti di previdenza ha fornito dettagliate istruzioni circa la compilazione della distinta di accompagnamento (mod. 194/I.P.). Ad ogni buon fine si forniscono ulteriori delucidazioni in proposito: 1) la distinta di accompagnamento da presentare alla competente direzione provinciale del Tesoro e', come detto nella circolare n. 617, generalmente una per ogni mese di riferimento. Qualora si debba tener conto di piu' mandati di pagamento delle retribuzioni per lo stesso mese, sulla distinta di accompagnamento potranno essere indicati gli importi cumulativi dei mandati emessi nello stesso giorno risultanti da apposito elenco da allegare alla distinta; 2) gli importi che devono essere indicati alle colonne 5) e 6) della distinta di accompagnamento, corrispondenti agli emolumenti imponibili ai fini contributivi ed ai contributi oggetto del versamento, non debbono essere arrotondati; 3) nel quadro B della distinta di accompagnamento, oltre a quanto previsto al precedente punto a.5) devono essere indicati i versamenti di contributi riferiti ad anni precedenti. Peraltro, nella eventualita' di pagamenti ordinari di retribuzione effettuati a gennaio ma riferentesi a prestazioni lavorative svolte nel mese di dicembre dell'anno precedente, l'ente si asterra' dal versare i contributi relativi al mese di dicembre, provvedendo direttamente questa Direzione generale alla determinazione dell'intero contributo dovuto per l'anno precedente sulla base delle apposite informazioni che dovranno essere indicate in sede di denuncia annuale; 4) la distinta di accompagnamento (mod. 194/I.P.) deve essere presentata anche da enti non compresi negli elenchi forniti alle direzioni provinciali del Tesoro dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. Tale situazione si presenta per gli enti che, seppure vigenti, non avevano dipendenti al 1 gennaio, ovvero per enti il cui obbligo di iscrizione del proprio personale e' stato accertato in una data tale da non consentirne l'inserimento negli elenchi generali dei contributi. In tal caso le direzioni provinciali del Tesoro accoglieranno le distinte di accompagnamento presentate provvedendo ad aggiornare il mod. 197/I.P. in dotazione ed a richiedere alla Direzione generale degli istituti di previdenza - servizio ispettivo, l'attribuzione del codice dell'ente. c) Determinazione delle somme aggiuntive. 1) La somma aggiuntiva dovuta a causa di versamenti di contributi oltre il termine previsto dal terzo comma dell'art. 22 decorre dal giorno 16 del mese in cui scade il termine stesso fino al giorno del versamento dell'importo del contributo dovuto in sezione di tesoreria provinciale. Sara' cura della direzione provinciale del Tesoro controllare che l'importo esatto della somma aggiuntiva sia indicato alla colonna 7 del quadro A della distinta di accompagnamento. 2) Ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di somma aggiuntiva, l'aliquota da applicare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/1987, e' unica e corrisponde a quella in vigore nel giorno in cui l'ente versa o la direzione provinciale del Tesoro provvede ad intimarne il pagamento. d) Situazioni contabili relative all'art. 22 del decreto-legge n. 359/1987. I pagamenti effettuati dagli enti in conto art. 22 decreto-legge n. 359/1987, non essendo preceduti da ruoli di carico possono essere considerati, ai fini della contabilita' delle riscossioni (mod. 168 - cat. IV, mod. 33 cat. IX e frontespizio del mod. 69 cat. XI), come "anticipazioni". Gli importi dei relativi versamenti potranno essere evidenziati, ove necessario in cifre globali mensili. e) Regolarizzazione delle morosita' pregresse al 31 dicembre 1988. Gli enti che hanno usufruito della sanatoria illustrata dalle circolari n. 1/I.P. del 1 ottobre 1988 e 2/I.P. del 21 dicembre 1988 in relazione ad omesse denunce di debiti contributivi arretrati, ove presentino le relative denunce alle prefetture ed ai provveditorati agli studi entro la prevista data del 30 giugno 1989, potranno, successivamente, regolarizzare il relativo debito accertato con le modalita' indicate nella prima parte punto A) della suddetta circolare n. 1/I.P. Il Ministro: AMATO