MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 12 giugno 1989, n. 3 

  Riflessi    operativi    derivanti    dall'emanazione   di   alcuni
provvedimenti legislativi.
(GU n.148 del 27-6-1989)
 
 Vigente al: 27-6-1989  
 

                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle casse pensioni  degli
                                  istituti di previdenza
                                  Alle prefetture
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Al commissariato del Governo della
                                  provincia di Bolzano
                                  Al commissariato del Governo della
                                  provincia di Trento
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alla direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle direzioni provinciali del
                                  Tesoro
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato
                                     e per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Alla Corte dei conti - Segretario
                                  generale
                                  Alle delegazioni regionali della
                                  Corte dei conti
                                  Alla Ragioneria generale dello
                                  Stato
                                  Alla ragioneria centrale degli
                                  istituti di previdenza
                                  All'ufficio   di   riscontro  della
                                  Corte dei conti presso gli istituti
                                  di previdenza
  La  presente  circolare  intende illustrare i riflessi operativi di
alcuni provvedimenti legislativi di recente emanazione quali la legge
27  ottobre 1988, n. 482, relativa alla disciplina del trattamento di
quiescenza  e  di  previdenza  del  personale  degli  enti  soppressi
trasferito  alle  regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni
dello  Stato,  e  la  legge  29  dicembre  1988,  n.   554,   recante
disposizioni in materia di pubblico impiego, limitatamente alla parte
riguardante la tutela previdenziale del rapporto di  lavoro  a  tempo
parziale. Naturalmente i due provvedimenti legislativi citati vengono
presi in considerazione per i riflessi che hanno nei  riguardi  degli
attuali  iscritti  alle  casse  pensioni amministrate dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza.
  Inoltre,  come  e'  noto,  dal  1  gennaio 1989 e' vigente la nuova
disciplina per il versamento dei  contributi  previdenziali  prevista
dall'art.  22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in
legge 29 ottobre 1987, n. 440.
  In  proposito,  si  ricorda  che  le  modalita'  attuative  di tale
disposizione sono state approvate con decreto del Ministro del tesoro
di concerto con il Ministro dell'interno 12 settembre 1988 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25  ottobre  1988.  Sulla  stessa
Gazzetta  Ufficiale e' stata pubblicata la circolare del Ministro del
tesoro n. 1/I.P. sulla definizione delle morosita' pregresse a  tutto
il  31  dicembre  1988  e  sull'applicazione delle somme aggiuntive a
decorrere dal 1  gennaio 1989. La Direzione generale  degli  istituti
di  previdenza  ha  provveduto ad illustrare gli aspetti operativi di
tali norme con circolare n. 617 del 7 novembre 1988.
  L'esperienza  acquisita  in  fase  di  prima applicazione ed alcune
incertezze operative, messe in evidenza dagli enti datori di lavoro e
dalle  direzioni  provinciali del Tesoro, consigliano di procedere ad
alcuni chiarimenti procedurali.
                    Legge 27 ottobre 1988, n. 482
                    Personale degli enti soppressi
  Appare  opportuno  precisare,  preliminarmente,  che  i destinatari
della legge n. 482/1988, cui si fara' riferimento, sono rappresentati
dal:
   1) personale degli enti soppressi, indicati all'art. 1, trasferito
alle regioni anche se successivamente assegnato agli enti  locali  ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano;
   2)  personale proveniente dagli enti soppressi anteriormente al 29
novembre 1988 con leggi regionali o delle province autonome di Trento
e di Bolzano;
   3)  personale  transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo
ed alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni  statali
in  attuazione  della  legge n. 386/1976 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616/1977;
   4)  personale,  gia'  citato  nei  punti precedenti, trasferito ad
altro ente pubblico;
   5)  personale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
  La  elencazione sopra esposta, deducibile dalla normativa in esame,
induce a ritenere tassativa la casistica con esclusione,  quindi,  di
ogni diverso tipo di personale.
  Nei  confronti  di  detto personale, gli enti datori di lavoro sono
interessati  ad  alcuni  aspetti  per   i   quali   sono   necessarie
disposizioni procedurali omogenee.
 a) Regime pensionistico di destinazione.
  Per  quanto  riguarda  il  regime pensionistico di destinazione del
personale  prima  specificato,  e'  opportuno  mettere  nella  dovuta
evidenza che i dipendenti che si trovino nella condizione indicata al
precedente punto 1) sono iscritti, per  le  categorie  di  rispettiva
competenza,  alla  cassa  per  le  pensioni  ai dipendenti degli enti
locali ovvero alla cassa per le pensioni ai sanitari.
  La  tassativa  disposizione comporta l'impossibilita' di consentire
ovvero di mantenere l'iscrizione alla  cassa  per  le  pensioni  agli
insegnanti  di  asilo  e  di  scuole elementari parificate qualora la
categoria di appartenenza del personale indicato al precedente  punto
1) comporti una eventuale iscrizione a detta cassa insegnanti.
  Verificandosi  la  situazione  ipotizzata, il personale interessato
deve essere iscritto all'I.N.P.S. a far data dal  29  novembre  1988,
mentre eventuali periodi coperti da contribuzione presso la cassa per
le  pensioni  agli  insegnanti  saranno  oggetto,   a   domanda,   di
ricongiunzione  al  Fondo lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S.
con le modalita' previste dall'art. 1 della legge n. 29/1979.
  Analoga  limitazione  non si riscontra nel disposto legislativo per
quanto riguarda il personale indicato nei precedenti punti da 2) a 4)
per  il quale, quindi, e' possibile l'iscrizione anche alla cassa per
le pensioni  agli  insegnanti,  ove,  naturalmente  ne  ricorrano  le
condizioni per la categoria di appartenenza.
 b) Decorrenza dell'obbligo di iscrizione.
  Anche  per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di iscrizione
la normativa in esame offre una casistica variegata.
  In particolare, si deve precisare:
   1)  per  il  personale  indicato  ai  precedenti  punti  1)  e 4),
l'obbligo di iscrizione alla corrispondente  Cassa  pensioni  decorre
dalla  data  della messa a disposizione delle regioni ovvero di altro
ente pubblico. Fa eccezione a tale regola generale il solo  personale
per  il  quale  i contributi, anziche' alle citate casse, siano stati
versati alle gestioni alle  quali  i  dipendenti  erano  iscritti  al
momento   del   trasferimento   o   dell'assegnazione,  qualora  tali
contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente al 29 novembre
1988.  Per  questa  categoria  di  personale, l'obbligo di iscrizione
decorre dalla stessa data del 29 novembre 1988;
   2) per il personale indicato ai precedenti punti 2) e 3) l'obbligo
di iscrizione alla corrispondente Cassa pensioni decorre  dalla  data
prevista  dalle  singole  leggi  regionali.  Da  quanto sopra esposto
discende un diretto obbligo per l'ente datore di  lavoro  attuale,  e
per   quello   in   cui  il  personale  sia  transitato  prima  della
collocazione  definitiva,  di  una  verifica   circa   la   esattezza
dell'inizio dei versamenti contributivi a favore delle casse pensioni
interessate.  Qualora  da  tali  verifiche  risultino   periodi   non
denunciati, sempre alle stesse Casse pensioni, sorge l'obbligo di una
sistemazione contributiva da effettuarsi con  le  modalita'  indicate
dalla   Direzione  generale  degli  istituti  di  previdenza  con  la
circolare n. 617 del 7 novembre 1988, ancorche'  tali  periodi  siano
stati coperti da assicurazione di fatto all'I.N.P.S.
 c) Valutazione dei servizi pregressi.
  La legge n. 482/1988 ha affrontato opportunamente il problema della
valutazione dei periodi o servizi  coperti  da  contribuzione  presso
gestioni  diverse  da  quella di destinazione alla quale il personale
deve essere iscritto a seguito della  soppressione  dell'ente  ovvero
del trasferimento delle funzioni statali.
  Tale  problema  e'  stato  risolto  in  modo  univoco, sia pure con
formulazioni differenziate, prevedendo il riconoscimento dei  periodi
pregressi  con  l'applicazione,  in linea generale, dell'art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29. In proposito e' opportuno precisare:
   1)  il  riconoscimento  non puo' che avvenire a domanda, ancorche'
l'art. 6 della legge n. 29/1979 preveda  il  procedimento  d'ufficio,
stante l'impossibilita' di individuare i destinatari;
   2)   il   riconoscimento   riguarda  tutti  i  servizi  e  periodi
assicurativi connessi con il  servizio  prestato  presso  le  diverse
amministrazioni   o  enti  di  provenienza  con  iscrizione  a  forme
obbligatorie  diverse  dalle  casse   pensioni   amministrate   dalla
Direzione  generale degli istituti di previdenza, ivi compresi quelli
con iscrizione ad eventuali fondi integrativi  esistenti  presso  gli
enti di provenienza;
   3)  per  il  personale  indicato  ai  precedenti  punti  1)  e 4),
l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6 della legge n.
29/1979  e'  limitato  ai  casi  per  i  quali  i  servizi  e periodi
assicurativi connessi con il  servizio  prestato  presso  le  diverse
amministrazioni  o  enti  di  provenienza  non  abbiano  dato luogo a
pensione;
   4)   identica   limitazione  opera  nei  confronti  del  personale
interessato all'iscrizione alle casse pensioni dal 29 novembre  1988,
indicato  al precedente punto b.1), per il quale non puo' farsi luogo
a tale ricongiunzione;
   5)  le  casse pensioni amministrate della Direzione generale degli
istituti di previdenza hanno  gia'  provveduto,  in  alcuni  casi,  a
valutare  i servizi o periodi in argomento con applicazione dell'art.
2 della legge n. 29/1979 sulla base del  quadro  normativo  esistente
prima   dell'entrata   in   vigore   della   legge  n.  482/1988.  Il
sopraggiungere  delle  nuove  disposizioni   comporta   che   per   i
provvedimenti  definitivi  non  potra'  provvedersi alla restituzione
delle somme gia' versate qualora il pagamento del contributo  di  cui
all'art.  2 della legge n. 29/1979 sia gia' completamente avvenuto al
29 novembre 1988. Invece, coloro che, alla stessa data di entrata  in
vigore  della  legge in esame, abbiano in corso il versamento rateale
del contributo potranno richiedere la sospensione o la riduzione  del
pagamento,  salvo rimanendo il diritto delle casse pensioni alle rate
dovute fino al mese di novembre 1988;
   6)  analogamente,  per  il  personale collocato a riposo, e per il
quale sia in pagamento la pensione definitiva  calcolata  in  base  a
servizi  ricongiunti  ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979, in
luogo  della  ricongiunzione  gratuita  introdotta  dalla  legge   n.
482/1988,  e'  consentita,  dietro  espressa richiesta alla Direzione
generale degli istituti di previdenza, la sospensione o la  riduzione
del  pagamento degli importi successivi al 29 novembre 1988 sia per i
pagamenti in unica  soluzione  mediante  incameramento  delle  intere
prime  rate  di  pensione o mediante ritenuta pari ad un quinto della
pensione,  sia  per  i  pagamenti  con   quote   vitalizie   passive.
Comunicazioni  individuali  in  tal  senso,  verranno effettuate alle
direzioni provinciali del Tesoro dagli  uffici  di  questa  Direzione
generale che hanno gia' liquidato la pensione;
   7)  per  il personale transitato da enti con obbligo di iscrizione
alle casse pensioni o da amministrazioni  statali  la  ricongiunzione
dei  periodi  avviene,  ancora,  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092/1973.
  Da  quanto  sopra esposto discendono alcune conseguenze che possono
cosi' essere sintetizzate:
   qualora  il  decreto  di  ricongiunzione  relativo  al  punto c.5)
comprenda anche periodi o servizi per i quali permanga  la  validita'
di  applicazione  dell'art.  2  della  legge n. 29/1979 dovra' essere
presentata apposita domanda volta alla  identificazione  della  nuova
rata dovuta dal dipendente;
   l'ente  datore di lavoro potra' valutare, nella determinazione del
trattamento provvisorio di pensione, i periodi di cui avra' accertato
la  ricongiungibilita'  in base all'art. 6 della legge n. 29/1979 per
intero sia ai fini  del  diritto  che  ai  fini  della  misura  della
prestazione;
   la  certificazione  dei  periodi  di servizio e delle retribuzioni
(mod. 98.1) dovra' essere integrata  con  la  documentazione  che  ha
consentito all'ente datore di lavoro di includere i periodi di cui al
punto precedente nel trattamento provvisorio di pensione.
 d) Diritto all'opzione e suoi riflessi.
  Ai  fini di una tutela degli interessi delle categorie di personale
a cui e' rivolta, la legge n. 482/1988 ha  previsto  la  possibilita'
dell'esercizio   di  opzione  all'esclusivo  scopo  di  mantenere  la
posizione assicurativa gia' costituita nella  gestione  previdenziale
di  provenienza  ed interrotta a seguito della soppressione dell'ente
di appartenenza.
  In proposito e' necessario precisare:
   1)  l'opzione  per essere validamente esercitata deve essere stata
effettuata nel periodo tra il 29 novembre  1988  ed  il  27  febbraio
1989;
   2) i titolari del diritto di opzione sono i dipendenti indicati ai
precedenti punti da 1) a 5) in  servizio  al  29  novembre  1988  con
esclusione  del  personale  del comparto della sanita' assegnato alle
unita' sanitarie locali in quanto destinatario di apposita  normativa
contenuta  nel  decreto  del Presidente della Repubblica n. 761/1979,
secondo quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  con nota telegrafica del 27
febbraio 1989. Analogamente e' da ritenere escluso dalla possibilita'
dell'opzione, il personale che abbia gia' esercitato tale facolta' in
base a provvedimenti legislativi a carattere nazionale o regionale;
   3)  la  facolta'  del diritto di opzione entro gli stessi termini,
nei casi previsti, e' estesa ai superstiti  di  iscritto  alle  casse
pensioni  al 29 novembre 1988 deceduto in attivita' di servizio prima
del 27 febbraio 1989 con valutazione del termine di novanta giorni  a
decorrere dalla data di morte dell'iscritto stesso;
   4)  il  valido  esercizio dell'opzione determina la ricongiunzione
dei periodi o  servizi  coperti  da  contribuzione  presso  le  casse
pensioni verso la gestione per la quale e' stato possibile esercitare
l'opzione,  mediante  l'applicazione  dell'art.  6  della  legge   n.
29/1979.  I servizi oggetto della ricongiunzione sono quelli compresi
tra la data di  iscrizione  alle  casse  pensioni  e  quella  del  29
novembre  1988.  Alla  stessa data cessa l'obbligo di iscrizione alle
casse pensioni amministrate;
   5) rimane salvo quanto previsto al precedente punto c.7);
   6)  per  il  personale  che  eserciti la facolta' di opzione e che
durante il periodo di iscrizione alle casse abbia presentato  domanda
di  riscatto  di  periodi  o  servizi  pregressi,  verra' adottato il
provvedimento richiesto prima di attivare la ricongiunzione ex art. 6
della legge n. 29/1979.
  Come  previsto  in  premessa,  quanto  sopra  esposto  si riferisce
all'applicazione della legge n. 482/1988 nei riguardi  del  personale
per  il  quale al 29 novembre 1988 sussisteva l'obbligo di iscrizione
alle casse  pensioni  amministrate  dalla  Direzione  generale  degli
istituti di previdenza.
  Qualora  il  valido esercizio dell'opzione comporti il mantenimento
della posizione assicurativa gia' costituita presso le predette casse
pensioni  ed  interrotta  a  seguito  della soppressione dell'ente di
provenienza, le argomentazioni sinora svolte rimangono  valide  avuto
riguardo  alla diversa chiave di lettura, con l'obbligo di iscrizione
di detto personale da parte degli enti datori di  lavoro  alle  casse
pensioni amministrate dalla citata Direzione generale dal 29 novembre
1988.
        Legge 29 dicembre 1988, n. 554 - Tutela previdenziale
               del rapporto di lavoro a tempo parziale
  La  legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia
di pubblico  impiego,  prevede  all'art.  7,  la  possibilita'  della
costituzione  di  rapporti  di lavoro a tempo parziale da parte delle
amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  e
da parte delle altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e
territoriali.
  L'emanazione  di  detta  norma, peraltro, ribadisce la possibilita'
della costituzione di rapporti di lavoro a tempo  parziale  prevista,
sia   pure  in  via  sperimentale,  da  precedenti  disposizioni,  in
particolar modo  dai  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  di
pubblicizzazione  degli accordi nazionali di lavoro. Anche i rapporti
di lavoro a tempo parziale costituiti sulla base di tali accordi sono
da  ritenere compresi nella tutela previdenziale prevista dalla legge
n. 554/1988.
  a) Rapporto di lavoro a tempo parziale.
  Giova  mettere in evidenza, per la parte che ora interessa, come il
quarto comma  dell'art.  7  della  legge  in  esame  riconosce  quale
rapporto  di  lavoro  a tempo parziale la prestazione di servizio non
inferiore, di norma, al 50 per cento delle ore  di  lavoro  stabilite
mensilmente  per  il  personale  a tempo pieno di qualifica e profilo
professionale corrispondente.  Quindi,  in  tanto  puo'  parlarsi  di
rapporto di lavoro a tempo parziale in quanto tale rapporto sia stato
costituito a fronte dell'esistenza di una mansione per la  quale  sia
previsto  un  rapporto di lavoro a tempo pieno e che l'ente datore di
lavoro abbia istituito tali posizioni  sulla  base  delle  previsioni
normative.
  Pertanto,  non  possono  essere  considerati  a tempo parziale quei
rapporti  di  lavoro  che,  per  loro  natura,  richiedano   limitate
prestazioni  a  fronte dei quali non esistono corrispondenti rapporti
di lavoro a tempo pieno attuati o da attuare, ovvero che siano  stati
istituiti  senza  alcun  riferimento  alla  normativa  che prevede la
costituzione di tali rapporti.
 b) Tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale.
  La  tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale e'
fornita  dall'art.  8  della  legge  n.  554/1988.  Le   disposizioni
contenute in detto articolo prevedono:
   1)  ai  fini del diritto al trattamento di quiescenza, gli anni di
servizio a tempo parziale sono utili per intero;
   2)    ai   fini   dei   provvedimenti   previdenziali   (riscatti,
ricongiunzioni, pensioni, indennita' una volta tanto, ecc.) gli  anni
a  tempo  parziale  vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli
stessi  per  il  coefficiente  risultante  dal  rapporto  tra  orario
settimanale  di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.
Tale rapporto, per quanto sopra detto, e' generalmente pari  a  0,50.
Conseguentemente,  per  i  dipendenti  che abbiano svolto servizio ad
orario pieno e ad orario ridotto, il servizio  utile  ai  fini  della
liquidazione  viene  determinato  sommando  i  diversi  periodi  resi
omogenei applicando il coefficiente di riduzione predetto;
   3)  tra le basi di calcolo si considerano le retribuzioni previste
per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno;
   4)  ai  fini contributivi, il minimale previsto dall'art. 26 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, e' ridotto in base al  coefficiente  di
cui al punto b.2);
   5)  ai  fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, nei
casi di passaggio da rapporto di lavoro di pieno orario a  quello  di
tempo  parziale  e  viceversa, si applica la media ponderata prevista
dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito con
modificazioni  nella  legge  23 aprile 1981, n. 153, considerando, ai
fini del quinquennio, il servizio utile ai fini del diritto  e,  come
retribuzioni, comunque, quelle riferite al tempo pieno.
 c) Riflessi operativi.
  Dalle  disposizioni legislative in esame discendono alcuni riflessi
operativi  per  i  quali  si  ritiene  opportuno   fornire   univoche
indicazioni:
   1) alle casse pensioni interessate deve essere versato mensilmente
il contributo determinato sulla base della retribuzione  contributiva
effettivamente  spettante,  se  superiore a quella minima indicata al
precedente punto b.4), ovvero sulla  stessa  retribuzione  minima  se
superiore  a  quella  effettivamente  spettante.  In tal senso dovra'
provvedersi per le denunce annuali da presentare, inizialmente, entro
il 31 gennaio 1990;
   2)   il   trattamento   provvisorio   di  pensione  dovra'  essere
determinato, nel caso di rapporto di  lavoro  a  tempo  parziale  con
periodi di servizio a pieno orario, seguendo le modalita' indicate al
precedente punto b.5);
   3)  sulla  certificazione  dei servizi e delle retribuzioni dovra'
essere messo in evidenza sia il rapporto di  cui  si  tratta  con  la
indicazione   "tempo  parziale"  nel  quadro  4,  colonna  3  sia  il
coefficiente  indicato  al  precedente  punto  b.2)  a   fronte   del
corrispondente periodo di servizio espresso mediante l'effettivo arco
temporale.  Inoltre,  le  retribuzioni  annue  contributive  dovranno
essere  indicate  con  riferimento  alla  corrispondente posizione di
tempo pieno. In tal senso si devono intendere integrate le  modalita'
di compilazione poste sul retro del mod. 98.1.
 d) Cenni sull'istituto della mobilita'.
  Con stessa legge n. 554/1988 sono stati regolamentati, nell'art. 6,
gli aspetti previdenziali derivanti dalla mobilita' del personale  in
base  alla  disciplina  prevista  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988,  n.  325,  nei  casi  in  cui  la  gestione
previdenziale   dell'ente   di  provenienza  sia  diversa  da  quella
dell'ente di destinazione:
  Poiche'  le norme di attuazione delle disposizioni di tale articolo
sono stabilite da regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica,  al momento vengono fornite, a titolo informativo,
le sole indicazioni della legge  che  riguardano  le  casse  pensioni
amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
   1)  il  personale interessato ai processi di mobilita' e' iscritto
alla gestione previdenziale dell'ente di  destinazione  con  la  sola
facolta'  di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa
goduta presso l'ente di provenienza da  esercitarsi  entro  sei  mesi
dalla data di trasferimento;
   2)   per   la   ricongiunzione   di  tutti  i  servizi  o  periodi
assicurativi, compresi quelli  riconosciuti  a  carico  di  eventuali
fondi   integrativi   esistenti  presso  l'ente  di  provenienza,  si
applicano  le  disposizioni  previste  dall'art.  6  della  legge  n.
29/1979,  con esclusione delle ricongiunzioni tra lo Stato e le casse
pensioni amministrate da  questa  Direzione  generale  per  le  quali
continuano a valere le gia' vigenti normative.
Art. 22 decreto-legge n. 359/1987 convertito in legge n. 440/1987
   Versamento mensile dei contributi previdenziali.
  La  normativa  in  esame,  ha  innovato  sostanzialmente precedenti
consolidate procedure. E'  necessario,  quindi,  sulla  scorta  delle
osservazioni  degli  uffici coinvolti nei vari gradi dell'operazione,
ritornare su  alcuni  argomenti  al  fine  di  eliminare  le  residue
incertezze.
 a) Questioni di carattere generale.
  Da un punto di vista generale e' necessario ribadire:
   1)  i  destinatari dell'art. 22 in oggetto sono gli enti datori di
lavoro con personale iscritto alle casse pensioni amministrate  dalla
Direzione  generale degli istituti di previdenza con esclusione della
cassa per  le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari,  agli  aiutanti
ufficiali giudiziari ed ai coadiutori;
   2)  la  nuova procedura per il versamento mensile si riferisce, in
fase di prima applicazione, ai soli contributi ordinari cioe'  dovuti
in ragione del periodo di servizio e delle retribuzioni contributive.
La Direzione generale degli istituti di previdenza non  manchera'  di
impartire  le  necessarie disposizioni qualora maturino le condizioni
per estendere tale procedura anche agli altri tipi di  contribuzione:
pagamento  rateale  dei  contributi  di riscatto, di ricongiunzione a
seguito di domanda ex art. 2 della legge n. 29/1979, quote  a  carico
di  enti,  ratei  di  ammortamento di sovvenzioni contro cessione del
quinto della retribuzione, ecc.;
   3)  il  sesto  comma  del  citato art. 22 mantiene "ferme le norme
concernenti la determinazione della retribuzione  annua  contributiva
prevista  dagli  ordinamenti  degli enti previdenziali". Pertanto, al
fine di versare  un  importo  della  contribuzione  ordinaria  dovuta
coerente  con quanto verra' richiesto con i ruoli generali, la stessa
potra' essere  determinata  sul  valore  mensile  della  retribuzione
contributiva  calcolato dividendo per dodici quella annua arrotondata
a 10.000 lire per eccesso o per difetto. In tale modo verra' versato,
nell'anno,  lo  stesso importo di contributo che risultera' sul ruolo
generale,  naturalmente  a  parita'  di  periodo  di  servizio  e  di
retribuzioni annue contributive indicate nella denuncia annuale;
   4)  i  versamenti  mensili dei contributi devono essere effettuati
dagli enti titolari del rapporto di lavoro. Pertanto la denuncia  del
personale  comandato  o  comunque assegnato ad altri enti, nonche' di
quello in aspettativa per una delle cause  previste  dalla  normativa
vigente,   deve   essere  effettuata  dall'ente  di  provenienza.  Al
riguardo, nessuna perplessita'  deve  provocare  il  fatto  di  dover
dichiarare  sulla distinta di accompagnamento importi di retribuzione
annua contributiva non compresi nei mandati di pagamento, trattandosi
di  due  fenomeni  collegati  ma  aventi  modalita' di determinazione
autonome l'uno  dall'altro  (circostanza  che  si  evince  anche  dal
precedente  punto  3).  I  contributi  per il personale in questione,
percio',  non  devono  essere  ricompresi  nei   versamenti   mensili
effettuati dagli enti presso cui i dipendenti sono comandati;
   5) i versamenti mensili devono essere effettuati dagli enti datori
di lavoro anche per il personale  assunto  in  base  a  contratti  di
formazione  e lavoro evidenziando le relative informazioni nel quadro
B  della  distinta  di  accompagnamento   in   base   alle   seguenti
considerazioni:
    il contributo deve essere comunque versato;
    il  contributo complessivo dovuto per questa categoria e' diverso
da quello previsto per la  generalita'  dei  dipendenti  dell'ente  e
quindi non potra' essere compreso nella denuncia annuale;
    sono  state  gia' impartite disposizioni perche' questo personale
sia ricompreso negli elenchi suppletivi;
    il  quadro  B  della  distinta  di  accompagnamento e', comunque,
idoneo a raccogliere  informazioni  che  troveranno  riscontro  negli
stessi elenchi suppletivi;
   6)  il terzo comma del citato art. 22 stabilisce che il versamento
del contributo nella generalita' dei casi, debba  avvenire  "entro  i
primi  quindici  giorni del mese successivo a quello cui si riferisce
la corresponsione della retribuzione". Qualora la retribuzione  venga
corrisposta  in  mesi  diversi da quelli di competenza, il contributo
deve essere versato entro i primi quindici giorni del mese successivo
a quello di emissione del mandato della retribuzione stessa;
   7)  gli obblighi del tesoriere, stabiliti dall'art. 22 in esame ed
illustrati sia nel decreto interministeriale 12  settembre  1988  sia
nella circolare n. 1/I.P. del 1  ottobre 1988, gravano, in assenza di
istituto di  credito  che  svolga  le  funzioni  di  tesoriere  o  di
cassiere,  sui  soggetti  che  svolgono  le  funzioni di economo o di
cassiere.
 b) Compilazione della distinta di accompagnamento (mod. 194/IP).
  La  Direzione  generale  degli  istituti  di  previdenza ha fornito
dettagliate  istruzioni  circa  la  compilazione  della  distinta  di
accompagnamento  (mod.  194/I.P.).  Ad  ogni  buon fine si forniscono
ulteriori delucidazioni in proposito:
   1)  la  distinta  di accompagnamento da presentare alla competente
direzione provinciale del Tesoro e', come detto  nella  circolare  n.
617,  generalmente una per ogni mese di riferimento. Qualora si debba
tener conto di piu' mandati di pagamento delle  retribuzioni  per  lo
stesso  mese,  sulla  distinta  di  accompagnamento  potranno  essere
indicati gli importi  cumulativi  dei  mandati  emessi  nello  stesso
giorno risultanti da apposito elenco da allegare alla distinta;
   2)  gli  importi  che  devono essere indicati alle colonne 5) e 6)
della distinta di  accompagnamento,  corrispondenti  agli  emolumenti
imponibili   ai  fini  contributivi  ed  ai  contributi  oggetto  del
versamento, non debbono essere arrotondati;
   3)  nel quadro B della distinta di accompagnamento, oltre a quanto
previsto al precedente punto a.5) devono essere indicati i versamenti
di   contributi   riferiti   ad   anni  precedenti.  Peraltro,  nella
eventualita' di  pagamenti  ordinari  di  retribuzione  effettuati  a
gennaio  ma  riferentesi  a prestazioni lavorative svolte nel mese di
dicembre dell'anno precedente,  l'ente  si  asterra'  dal  versare  i
contributi  relativi  al  mese  di dicembre, provvedendo direttamente
questa Direzione generale alla determinazione dell'intero  contributo
dovuto  per  l'anno precedente sulla base delle apposite informazioni
che dovranno essere indicate in sede di denuncia annuale;
   4)  la  distinta  di  accompagnamento  (mod. 194/I.P.) deve essere
presentata anche da enti non  compresi  negli  elenchi  forniti  alle
direzioni  provinciali  del  Tesoro  dalla  Direzione  generale degli
istituti di previdenza. Tale situazione si presenta per gli enti che,
seppure  vigenti,  non  avevano  dipendenti al 1  gennaio, ovvero per
enti il cui obbligo di iscrizione  del  proprio  personale  e'  stato
accertato  in  una  data  tale da non consentirne l'inserimento negli
elenchi generali dei contributi. In tal caso le direzioni provinciali
del  Tesoro  accoglieranno  le distinte di accompagnamento presentate
provvedendo  ad  aggiornare  il  mod.  197/I.P.  in  dotazione  ed  a
richiedere  alla  Direzione  generale  degli istituti di previdenza -
servizio ispettivo, l'attribuzione del codice dell'ente.
 c) Determinazione delle somme aggiuntive.
  1)  La  somma aggiuntiva dovuta a causa di versamenti di contributi
oltre il termine previsto dal terzo comma dell'art.  22  decorre  dal
giorno  16 del mese in cui scade il termine stesso fino al giorno del
versamento dell'importo del contributo dovuto in sezione di tesoreria
provinciale.  Sara'  cura  della  direzione  provinciale  del  Tesoro
controllare che l'importo esatto della somma aggiuntiva sia  indicato
alla colonna 7 del quadro A della distinta di accompagnamento.
  2)  Ai  fini  della  determinazione dell'importo dovuto a titolo di
somma aggiuntiva, l'aliquota da applicare, ai sensi della lettera  a)
del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/1987, e' unica e
corrisponde a quella in vigore nel giorno in cui l'ente  versa  o  la
direzione  provinciale del Tesoro provvede ad intimarne il pagamento.
 d) Situazioni contabili relative all'art. 22 del decreto-legge n.
   359/1987.
  I pagamenti effettuati dagli enti in conto art. 22 decreto-legge n.
359/1987, non essendo preceduti da ruoli  di  carico  possono  essere
considerati, ai fini della contabilita' delle riscossioni (mod. 168 -
cat. IV, mod. 33 cat. IX e frontespizio del mod. 69  cat.  XI),  come
"anticipazioni".  Gli importi dei relativi versamenti potranno essere
evidenziati, ove necessario in cifre globali mensili.
 e) Regolarizzazione delle morosita' pregresse al 31 dicembre 1988.
  Gli  enti  che  hanno  usufruito  della  sanatoria illustrata dalle
circolari n. 1/I.P. del 1  ottobre 1988 e 2/I.P. del 21 dicembre 1988
in  relazione ad omesse denunce di debiti contributivi arretrati, ove
presentino le relative denunce alle prefetture ed  ai  provveditorati
agli  studi  entro  la  prevista  data  del 30 giugno 1989, potranno,
successivamente, regolarizzare il relativo debito  accertato  con  le
modalita'   indicate  nella  prima  parte  punto  A)  della  suddetta
circolare n. 1/I.P.
                                                   Il Ministro: AMATO