DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 giugno 1989 

  Determinazione  per il triennio 1990-92 della misura del contributo
a carico delle  gestioni  di  previdenza  sostitutive,  esclusive  ed
esonerative  del regime generale INPS, di cui all'art. 25 della legge
28 febbraio 1986, n. 41.
(GU n.146 del 24-6-1989)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  25  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente
l'obbligo delle gestioni  di  previdenza  sostitutive,  esclusive  ed
esonerative     dell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori
dipendenti,  ad  eccezione  dello Stato, di versare all'assicurazione
anzidetta un contributo di solidarieta' la  cui  misura  deve  essere
determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche  demografiche  ed
economiche di ciascuna gestione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare per gli anni 1990, 1991 e
1992 la misura del contributo sopra richiamato;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro  e  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per gli anni 1990, 1991 e 1992 il contributo di cui all'art. 25
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, in relazione  al
rapporto  tra  lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per
ciascuna  gestione  dalla  media  dei  valori  mensili  nell'anno  di
competenza, secondo le seguenti misure:
   0,50  per  cento  per  un rapporto inferiore a 3 unita' attive per
ogni pensionato;
   0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a
5 unita' attive per ogni pensionato;
   1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a
7 unita' attive per ogni pensionato;
   1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a
10 unita' attive per ogni pensionato;
   2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unita' attive
per ogni pensionato.
  2.  Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per
cento per le gestioni per le quali nell'esercizio  relativo  all'anno
di competenza si verificano disavanzi economici.
  3.  Il  contributo  e' corrisposto sulla base di dati previsionali,
con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il  secondo
trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1  giugno 1989
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               DE MITA
                        Il Ministro del lavoro
                      e della previdenza sociale
                               FORMICA
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO
                 Il Ministro per la funzione pubblica
                           CIRINO POMICINO