Autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale "Verna" in contenitori di PET "Lighter", di PET "Melinar B 90" e di PET "Vivypak".(GU n.148 del 27-6-1989)
Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3359 del 17 aprile 1989, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Verna S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in Chiusi della Verna, via S. Andrea, 15, provincia di Arezzo, e' stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata "Verna" in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacita' di centilitri 100, 150, 200, nel tipo addizionata di anidride carbonica. Per il confezionamento di tale acqua minerale e' stato consentito l'uso dei materiali PET (polietilentereftalato): "Lighter" prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera); "Melinar B 90" della Imperial Chemical Industries Italia S.p.a. - Milano; "Vivypak" prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano. La Sorgente Verna S.r.l. e' stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale "Verna" in bottiglie: prodotte, partendo dal materiale PET "Lighter", dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone) e contrassegnate dalle societa' stesse marchiandole con specifici simboli; prodotte, partendo dal materiale PET "Melinar B 90", dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegnera' con specifico marchio; prodotte, partendo dal materiale PET "Vivypak", dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone), che le contrassegnera' marchiandole con specifico simbolo. Tali contenitori saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui all'allegato alla sopracitata delibera n. 3359 del 17 aprile 1989 della quale l'allegato medesimo e' parte integrante. L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 3359 del 17 aprile 1989 e' stata concessa per il periodo di trentaseei mesi a partire dalla data di notifica della delibera stessa ed il rinnovo dell'autorizzazione medesima e' stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di cui ai punti n. 10) e n. 11) di tale deliberazione. La Sorgente Verna S.r.l. e' tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente - servizio ambiente, della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Verna" nei confronti di PET "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak". L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 3359 del 17 aprile 1989 potra' essere revocata o sospesa qualora: a) non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute; b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia; a) non siano ottemperate le eventuali prescrizioni impartite dal S.I.P.T. dell'U.S.L. zona 21 - Poppi - a seguito di sopralluogo effettuato presso lo stabilimento di produzione dell'acqua minerale "Verna" dopo che saranno state apportate le modifiche alla linea di imbottigliamento nei contenitori di PVC e PET di cui al punto 12) della predetta deliberazione n. 3359 del 17 aprile 1989 o le eventuali future prescrizioni disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.