Aggiornamento dell'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.(GU n.150 del 29-6-1989)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale; Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, che stabilisce che l'importo per ogni richiesta di revisione di analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, deve essere aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat; Visto il decreto 1 settembre 1988 del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste con cui il predetto importo risulta fissato in L. 107.300; Visto che il tasso di variazione per l'anno 1988 e' risultato pari al 5%; Considerato che si rende necessario aggiornare della stessa percentuale il suddetto importo di L. 107.300; Decreta: A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' elevato a L. 112.700. Roma, addi' 6 giugno 1989 Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO