MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 giugno 1989 

  Tasso  di  riferimento  da  applicare, nel periodo 15 luglio 198914
gennaio 1990, alle operazioni di credito all'esportazione  effettuate
con  raccolta  all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24
maggio 1977, n. 227.
(GU n.162 del 13-7-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e   sul
finanziamento  del credito all'esportazione e, in particolare, l'art.
18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita'  e
i  tempi  dell'intervento  del Mediocredito centrale nelle operazioni
predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  sentito
il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  il  decreto in data 1› marzo 1988, registrato alla Corte dei
conti il 7 aprile  1988,  registro  n.  21  Tesoro,  foglio  n.  179,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90
del 18 aprile 1988, recante  nuove  regolamentazioni  in  materia  di
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle operazioni di credito inerenti alle  esportazioni  di  merci  e
servizi  e  all'esecuzione  di  lavori all'estero ed, in particolare,
l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento  per
i   finanziamenti   all'esportazione   effettuati  con  emissioni  di
obbligazioni e certificati di deposito a  medio  e  lungo  termine  a
tasso  variabile,  nonche' con emissioni di certificati di deposito e
buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a  diciannove
mesi;
  Visto  il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1› marzo 1988,
con  il  quale  si  dispone  la  determinazione,   con   periodicita'
semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del
semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media
ponderata  dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili
effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile
e  31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne
comunicazione al Ministero del tesoro almeno  quindici  giorni  prima
dell'inizio del periodo successivo;
  Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1989, con il quale  e'  stato
determinato  nella  misura del 12,45%, il tasso di riferimento per il
periodo 20 gennaio-14 luglio 1989;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini  della
determinazione  del  tasso  di  riferimento  relativo alle operazioni
sopra indicate, per il periodo 15 luglio  1989-14  gennaio  1990,  e'
pari al 12,28 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle norme indicate in premessa e' pari al 12,28
per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dello 0,50 per cento, il tasso  di  riferimento  per  il  periodo  15
luglio 1989-14 gennaio 1990, e' pari al 12,78 per cento.
  La  suddetta  misura  della  commissione  rimane fissa per tutta la
durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 26 giugno 1989
                                                   Il Ministro: AMATO