CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 giugno 1989 

  Modificazioni al regolamento.
(GU n.156 del 6-7-1989)

  Modificazioni  al  regolamento  approvate dalla Camera dei deputati
nella seduta del 28 giugno 1989.
  Dopo l'articolo 118 e' aggiunto il seguente:
 "Art.    118-   bis.   -   1.   Il   documento   di   programmazione
economico-finanziaria  presentato  dal  Governo  e'  esaminato  dalla
Commissione  bilancio,  sentito  il  parere  delle  altre Commissioni
permanenti  e  della  Commissione  parlamentare  per   le   questioni
regionali,  nei  termini  fissati  dal  Presidente  della  Camera. La
Commissione bilancio presenta all'Assemblea  una  relazione.  Possono
essere presentate relazioni di minoranza.
  2.  La  deliberazione  della  Camera sul documento programmatico ha
luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la
quale  puo'  contenere integrazioni e modifiche del documento stesso.
L'approvazione di una risoluzione preclude  le  altre.  Si  vota  per
prima  la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere
iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni
dall'assegnazione  alle  Commissioni  e il suo esame deve concludersi
entro il termine massimo di tre giorni.  A  tal  fine  il  Presidente
della  Camera  si  avvale  dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo
119.
  3.  Prima  dell'inizio  dell'esame  del documento di programmazione
economico-finanziaria  o  nel  corso  del  medesimo,  la  Commissione
bilancio,  anche  congiuntamente con l'omologa Commissione permanente
del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi.  A
tal  fine  la  Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della
Camera, il programma delle audizioni.
  4.  Qualora  lo  richiedano  eventi imprevisti, il Governo presenta
alla Camera, prima dell'approvazione della legge  finanziaria  e  del
bilancio,  un  documento  recante una proposta di aggiornamento degli
obiettivi e delle regole contenuti nel documento  approvato.  L'esame
ha  luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in
ogni caso nel termine massimo di cinque  giorni  dalla  presentazione
del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga
opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione  in  Assemblea
e'  organizzata  con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo e
dei deputati  che  intendono  esprimere  posizioni  dissenzienti  dai
rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha gia' iniziato la discussione del
disegno di legge di bilancio e del disegno di legge  finanziaria,  la
discussione  e' sospesa e si passa all'esame del documento presentato
dal Governo e della relazione della Commissione bilancio".
  All'articolo 119, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Prima  dell'inizio  della  sessione di bilancio le Commissioni
parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione  del  disegno
di  legge  di  bilancio  di  rispettiva competenza, senza procedere a
votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi.
A  tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente
della Camera, il programma delle audizioni. La  Commissione  bilancio
avvia  altresi',  con  le  medesime  modalita',  l'esame generale del
disegno di legge di bilancio a legislazione vigente".
  All'articolo  119,  comma  4,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
decreti-legge, sono  aggiunte  le  seguenti:  ai  progetti  di  legge
collegati  alla  manovra  contenuta  nel  documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento.
  All'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Quando  il  disegno  di  legge finanziaria e' presentato alla
Camera, ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
Capo,  il  Presidente  della Camera, prima dell'assegnazione, accerta
che il disegno di  legge  non  rechi  disposizioni  estranee  al  suo
oggetto  cosi  come definito dalla legislazione vigente in materia di
bilancio e di contabilita' dello Stato. In tal  caso,  il  Presidente
della  Camera  comunica  all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni
estranee, sentito il parere della Commissione bilancio".
  All'articolo 120, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio,
la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai  bilanci  di
previsione,  presentata  dal  Governo,  in termini di competenza e di
cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge  finanziaria.
La  nota  di  variazione  e'  successivamente  votata dall'Assemblea,
intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno  di
legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati".
  L'articolo 121 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  121.  - 1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le
singole parti del disegno  di  legge  finanziaria  di  competenza  di
ciascuna  Commissione  che comportano variazioni compensative in tale
ambito, e gli  emendamenti  al  disegno  di  legge  di  bilancio  che
propongono  variazioni  compensative all'interno dei singoli stati di
previsione, debbono essere presentati  nella  Commissione  competente
per  materia.  In  questa sede possono essere, altresi', presentati e
votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli
emendamenti  approvati  sono  inclusi  nella relazione da trasmettere
alla Commissione bilancio.
  2.  Gli  emendamenti  che  modificano  i  limiti del saldo netto da
finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti  ed  il
livello  massimo  di  ricorso  al  mercato finanziario, stabiliti nel
disegno di legge finanziaria, ovvero le  ripartizioni  di  spesa  tra
piu'  stati  di  previsione,  ovvero i totali generali dell'entrata e
della spesa o il quadro  generale  riassuntivo,  nonche'  ogni  altro
emendamento  non  disciplinato  dal  comma  1,  sono  presentati alla
Commissione  bilancio,  che  li  esamina,  assieme  agli  emendamenti
previsti  nei  commi  precedenti,  ai  fini delle sue conclusioni per
l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le  proposte
delle  Commissioni  di  cui  al  comma  precedente,  ne  esplicita le
motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.
  3.  Gli  emendamenti  presentati direttamente presso la Commissione
bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti  a  ciascuna  parte
delle  tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il
parere alla Commissione competente, che si pronuncia entro il  giorno
successivo  o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della
Camera.
  4.   Gli   emendamenti   respinti  in  Commissione  possono  essere
ripresentati in Assemblea, fermo  il  disposto  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 86.
  5.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  89,  i presidenti delle
Commissioni competenti per materia ed il presidente della Commissione
bilancio  dichiarano  inammissibili  gli  emendamenti  e gli articoli
aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio  della
legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i
criteri per  l'introduzione  di  nuove  o  maggiori  spese  o  minori
entrate,  cosi' come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio
e sulla contabilita' dello Stato e dalle  deliberazioni  adottate  ai
sensi  del  comma  2  dell'articolo  120. Qualora sorga questione, la
decisione e' rimessa al Presidente della Camera, ai sensi del comma 2
dell'articolo   41.   Gli  emendamenti  dichiarati  inammissibili  in
Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea".
  All'articolo 123, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  L'Assemblea  procede nell'ordine all'esame degli articoli del
disegno di legge di bilancio, iniziando  da  quello  di  approvazione
dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di
legge finanziaria e alla sua votazione finale.  Sono  successivamente
esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate,
le variazioni al  disegno  di  legge  di  bilancio  conseguenti  alle
disposizioni  approvate  nel disegno di legge finanziaria. Si procede
quindi alla votazione finale del disegno di legge di  bilancio  cosi'
modificato.  Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono
gia' stati approvati dal Senato,  la  votazione  degli  articoli  del
disegno  di  legge  di  bilancio  non  ha  effetti  preclusivi  sulle
votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria".
  Dopo l'articolo 123 e' aggiunto il seguente:
   "Art. 123- bis. - 1. I progetti di legge collegati alla manovra di
finanza  pubblica,   indicati   nel   documento   di   programmazione
economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e
presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono
assegnati  alle  Commissioni  in  sede  legislativa,  ovvero  in sede
referente.
  2.  Il  Governo puo' richiedere che la Camera deliberi sul progetto
di  legge  entro  un  determinato  termine,  riferito  alle  scadenze
connesse alla manovra finanziaria complessiva.
  3.  Sulla  richiesta  formulata  ai  sensi  del  comma  2  delibera
all'unanimita' la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto  di
accordo  unanime  l'Assemblea  si  pronuncia  sulle  proposte  che il
Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti  prevalenti,
ha  facolta'  di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in
Assemblea di ciascun progetto di  legge  di  norma  tre  giorni.  Per
assicurare  il  rispetto  dei  termini stabiliti a norma del presente
articolo, si osservano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 119.
  4. Salva diversa decisione adottata all'unanimita' dalla Conferenza
dei presidenti di Gruppo, l'esame e  le  votazioni  sui  progetti  di
legge  di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei
quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di  bilancio  ai
sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119".